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Sentenza

Sentenza n. 13985/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (Prot. n. K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202506986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza valorizzando esclusivamente la pendenza di un procedimento penale per la violazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, ritenendo non coincidenti l'interesse pubblico e quello del richiedente. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che si trattava di una mera notizia di reato, non sfociata in condanna e relativa a una fattispecie non ostativa tipizzata dall'art. 6 della legge n. 91/1992; ha inoltre richiamato la presunzione di non colpevolezza, l'inesigibilità dell'autodichiarazione di un fatto successivo alla presentazione della domanda, l'omessa indicazione di tale profilo nel preavviso di diniego, la notificazione del provvedimento a un domicilio diverso da quello eletto e l'omessa valutazione della complessiva integrazione sociale, economica e familiare. Nel corso del giudizio è stata prodotta una successiva sentenza penale dichiarativa del non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, con riferimento alla condotta susseguente consistente nell'esibizione del documento di identità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha chiarito che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e che l'Amministrazione può valorizzare anche fatti diversi dalle cause ostative tipizzate dall'art. 6 della legge n. 91/1992 e vicende penali non definite da una condanna irrevocabile. Tuttavia, l'ampiezza della discrezionalità impone una motivazione adeguata, soprattutto quando il diniego si fondi su un unico episodio e su una mera pendenza penale relativa a una contravvenzione. Il decreto impugnato si era limitato a richiamare il procedimento penale senza esaminare le concrete modalità della condotta né spiegare perché essa fosse sintomatica di stabile inaffidabilità o di mancata adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento. La successiva sentenza penale non è stata utilizzata per valutare la legittimità originaria del diniego, ma ha evidenziato ulteriormente la necessità di un approfondimento motivazionale. L'Amministrazione dovrà rivalutare la posizione complessiva del richiedente e motivare adeguatamente ogni eventuale nuovo diniego. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    Le cause ostative tipizzate non esauriscono gli elementi che l'Amministrazione può considerare nel giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di diniego costituisce l'atto partecipativo mediante il quale devono essere portate a conoscenza dell'interessato le ragioni ostative considerate dall'Amministrazione; la sentenza, tuttavia, fonda l'annullamento sui difetti di istruttoria e motivazione del diniego.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila

    La pendenza di un procedimento relativo a tale contravvenzione può essere considerata dall'Amministrazione, ma non può sorreggere da sola il diniego senza una motivazione specifica sulla concreta rilevanza della vicenda ai fini dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.

  • art. 27, comma 2, Costituzione

    È stato invocato dal ricorrente a sostegno dell'irrilevanza automatica di una mera pendenza penale; il TAR ha deciso sulla carenza di motivazione e istruttoria senza fondare espressamente l'annullamento su tale parametro.

  • art. 131-bis c.p.

    La successiva sentenza penale ha dichiarato il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto; tale decisione non incide direttamente sulla legittimità originaria del diniego, ma conferma la necessità di valutare le concrete modalità della vicenda.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, è un provvedimento ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto automatico alla concessione.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza l'Amministrazione può considerare, ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, anche fatti diversi dalle cause ostative tipizzate dall'art. 6 della legge n. 91/1992 e vicende penali non ancora definite da una sentenza irrevocabile di condanna.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su una mera notizia di reato o su un unico episodio contravvenzionale, l'Amministrazione deve motivare specificamente in ordine alle concrete modalità del fatto e spiegare perché esso sia sintomatico di una stabile inaffidabilità o di una non compiuta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • L'ampia discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non esclude il sindacato giurisdizionale estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti, nonché sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
  • Il mero richiamo a una pendenza penale, senza valutazione delle concrete modalità della condotta e della sua effettiva valenza sintomatica rispetto all'affidabilità del richiedente, non è sufficiente a sostenere il diniego di cittadinanza; in tal caso l'Amministrazione deve rivalutare complessivamente la posizione dell'interessato e motivare adeguatamente l'eventuale nuovo diniego.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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