Cassazione Penale, Sentenza n. 32501/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che, pur avendo accolto parzialmente la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare per reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (20/01/2015 - 08/10/2019), ha escluso dal calcolo dell'indennizzo il periodo dal 20/01/2015 al 26/06/2017, coincidente con una detenzione già in corso dal 07/01/2014 per omicidio. La Corte territoriale ha giustificato l'esclusione sostenendo che per quel titolo anteriore non era stata presentata un'autonoma istanza di riparazione; il ricorrente deduce che, essendo intervenuta l'assoluzione definitiva anche per il titolo anteriore e non essendovi duplicazione di domande, l'intero periodo di custodia cautelare doveva essere computato ai fini dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata per un nuovo esame, rilevando che l'esclusione del periodo di compresenza dei due titoli cautelari da parte della Corte territoriale non è corretta: l'art. 314, comma 4, c.p.p., esclude il diritto alla riparazione per i periodi in cui le limitazioni sono state sofferte anche in forza di altro titolo, ma nel caso concreto l'altro titolo si è concluso con assoluzione definitiva e non c'è duplicazione di domande. Pertanto la decisione deve essere riesaminata alla luce di tali principi e determinare correttamente la liquidazione dell'indennizzo per il periodo interessato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
Sono i reati per i quali il ricorrente fu sottoposto a custodia cautelare (associazione per delinquere finalizzata agli stupefacenti e reati connessi); rilevano come fatti oggetto del procedimento penale che ha dato luogo alla domanda di riparazione.
codice di procedura penale, art. 314, comma 4
Secondo la Corte, il comma 4 esclude il diritto alla riparazione solo per i periodi in cui le limitazioni derivano "anche in forza di altro titolo"; tuttavia se l'altro titolo si è concluso con assoluzione definitiva e non vi è duplicazione di domande, tale esclusione non può essere applicata per escludere automaticamente il periodo dal calcolo dell'indennizzo.
Massime di principio
- Quando la detenzione cautelare si protrae per più titoli contemporanei, il diritto all'indennizzo va valutato periodo per periodo: l'esclusione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 4, opera solo se le limitazioni sono state effettivamente subite "in forza di altro titolo" che giustifichi la mancata riparazione per quel periodo.
- Se l'altro titolo custodiale si conclude con assoluzione definitiva, non può essere automaticamente escluso dal calcolo dell'indennizzo il periodo di compresenza dei titoli, soprattutto se non vi è duplicazione di domande o se per concrete ragioni non è stato possibile presentare un'istanza separata.
- Il giudice deve verificare concretamente se esiste duplicazione di domande o se il detenuto, per cause oggettive (per esempio la persistenza di altra custodia), non ha potuto proporre autonomamente la domanda; la mancanza di una istanza separata non è di per sé motivo per escludere l'indennizzo quando ricorrono le condizioni sostanziali per la riparazione.
- In situazioni simili, il ricorrente dovrebbe documentare le ragioni per cui non ha potuto presentare domande autonome per i diversi titoli (es. permanenza in carcere) e chiedere che il giudice valuti la durata effettiva della privazione della libertà in relazione alle assoluzioni definitive.
- La decisione giudiziale in materia di riparazione può essere annullata e rinviata se il giudice di merito applica meccanicamente l'art. 314, comma 4, senza accertare la concreta esistenza di limitazioni 'in forza di altro titolo' o la presenza di una duplicazione di istanze.
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