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Circolare

Circolare numero 191 del 5-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, in vigore dal 30 settembre 1996, che introduce una nuova disciplina del pensionamento di anzianità per i lavoratori che passano al part-time e rivede il regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Vengono chiarite le regole applicabili alle pensioni con decorrenza anteriore e successiva al 30 settembre 1996, distinguendo tra lavoratori dipendenti e autonomi, e si richiama la necessità della risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti. Sono inoltre date indicazioni operative alle sedi, che devono sospendere temporaneamente alcune liquidazioni e informare compiutamente gli interessati.

Decreto-legge n. 508/1996 su part-time e pensionamento di anzianità

Decreto-legge n. 508/1996: part-time e pensionamento di anzianità

La circolare illustra le modifiche introdotte dal decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1996 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Il provvedimento interviene su due profili: il pensionamento di anzianità per i lavoratori che passano al rapporto di lavoro a tempo parziale e la disciplina del cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro.

Nuova disciplina del pensionamento di anzianità nel passaggio al part-time

Il decreto introduce una nuova disciplina per i lavoratori dipendenti che scelgono di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, purché il datore di lavoro assuma nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto dai lavoratori che si avvalgono della facoltà. La norma abroga l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che regolava in precedenza il pensionamento di anzianità in caso di trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Ne consegue che, dalla data di entrata in vigore del decreto, non deve più farsi luogo alla liquidazione della pensione di anzianità secondo i criteri previgenti richiamati nella circolare n. 44 del 26 febbraio 1996. Per le pensioni con decorrenza dal 1 ottobre 1996 in avanti devono invece essere applicati i nuovi criteri stabiliti dal decreto-legge n. 508. Le istruzioni applicative risultano comunque ancora in fase di predisposizione.

Regime del cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro

Il decreto detta una nuova disciplina del cumulo con i redditi da lavoro per le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1 ottobre 1996. In via generale, tali pensioni, liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme sostitutive e delle forme esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura.

Restano salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e le eccezioni previste dall'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 120. Inoltre, per i lavoratori che al 30 settembre 1996 erano già titolari di pensione di anzianità, oppure avevano già raggiunto i requisiti indicati dalla circolare, continuano ad applicarsi le vecchie regole.

Disciplina per le pensioni anteriori al 30 settembre 1996

Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 30 settembre 1996 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 1994 sono:

  • totalmente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo;
  • totalmente incumulabili con la retribuzione da lavoro dipendente, salvo specifiche eccezioni per operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari e agente non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee in servizio da data anteriore al 1 gennaio 1991.

Le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 e anteriore al 30 settembre 1996 seguono lo stesso regime se i 35 anni di assicurazione e contribuzione utili al diritto erano già maturati entro il 1994. Se invece tali 35 anni non erano stati perfezionati entro il 1994, il cumulo con il lavoro autonomo è limitato al 50% della quota eccedente il trattamento minimo, mentre con il lavoro dipendente permane l'incumulabilità totale, a prescindere dal tipo di attività svolta.

Disciplina per le pensioni decorrenti dal 1 ottobre 1996

Per le pensioni successive al 30 settembre 1996 occorre distinguere tra due situazioni.

Se il lavoratore, alla data del 30 settembre 1996, aveva già maturato 36 anni di contribuzione, oppure 35 anni di contribuzione e 52 anni di età per i dipendenti, o 56 anni per gli autonomi, il regime di cumulo segue quello previsto per le pensioni anteriori, in relazione alla posizione assicurativa e contributiva al 31 dicembre 1994.

Se invece tali requisiti non erano ancora maturati, la pensione di anzianità è totalmente incumulabile non solo con la retribuzione da lavoro dipendente, ma anche con i redditi da lavoro autonomo. Per i titolari di pensione di anzianità rientranti in questo regime più rigoroso, è però prevista una deroga per i lavoratori autonomi: per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età per la vecchiaia, qualora incrementino il numero delle unità effettivamente occupate al momento del pensionamento, assumendo dalle liste di collocamento una o più unità, anche a tempo parziale e con orario non inferiore al 50% di quello normale, è consentito il cumulo della metà della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Cessazione del rapporto di lavoro

La circolare chiarisce che, per il pensionamento di anzianità, anche con decorrenza successiva al 30 settembre 1996, non è richiesta la cessazione dell'attività di lavoro autonomo.

Per i lavoratori dipendenti resta invece fermo l'obbligo della risoluzione del rapporto di lavoro quale condizione per l'accesso alla pensione di anzianità.

Istruzioni operative per le sedi

Le procedure automatizzate sono in fase di aggiornamento per consentire la corretta gestione della nuova disciplina sul cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo. In attesa dell'adeguamento dei sistemi, le sedi devono sospendere temporaneamente la liquidazione delle pensioni di anzianità con decorrenza dal 1 ottobre 1996 nei confronti dei lavoratori che, alla data del 30 settembre 1996, non avevano ancora maturato 36 anni di contribuzione o, avendo solo 35 anni di assicurazione e contribuzione, non avevano raggiunto l'età di 52 o 56 anni.

La circolare segnala inoltre che, per effetto del nuovo regime di incumulabilità con il lavoro autonomo, alcuni lavoratori potrebbero valutare la rinuncia alla domanda di pensione già presentata. Le sedi devono quindi fornire agli interessati un'informazione completa e puntuale sugli effetti della nuova disciplina, con riferimento alla situazione personale di ciascuno.

Punti principali

Nuova disciplina del pensionamento di anzianità per i lavoratori che passano al part-time

Il decreto n. 508 introduce una disciplina specifica per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro che assumono nuovo personale per un orario non inferiore a quello ridotto dai lavoratori interessati. La nuova disciplina sostituisce quella prevista dall'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 335/1995, che viene abrogata. Per le pensioni con decorrenza dal 1 ottobre 1996 in poi devono applicarsi i nuovi criteri del decreto; le istruzioni applicative risultano in corso di predisposizione.

Nuovo regime di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro

Per le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1 ottobre 1996 la regola generale è la non cumulabilità, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura, salvo i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 49/1986. Per i lavoratori che al 30 settembre 1996 erano già titolari di pensione di anzianità, o avevano già maturato i requisiti contributivi e anagrafici indicati, continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Disciplina differenziata per pensioni anteriori e successive al 30 settembre 1996

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 30 settembre 1996 resta ferma la disciplina precedente. Le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 1994 sono totalmente cumulabili con il lavoro autonomo e, salvo eccezioni specifiche, totalmente incumulabili con il lavoro dipendente. Le pensioni decorse dopo il 31 dicembre 1994 e prima del 30 settembre 1996 seguono lo stesso regime se i 35 anni di assicurazione e contribuzione erano maturati entro il 1994; in caso contrario, il cumulo con il lavoro autonomo è limitato al 50% della quota eccedente il trattamento minimo e resta l'incumulabilità totale con il lavoro dipendente.

Regole per le pensioni decorse dal 1 ottobre 1996

Per i soggetti che al 30 settembre 1996 avevano già maturato 36 anni di contribuzione, oppure 35 anni con i requisiti anagrafici di 52 anni per i dipendenti o 56 anni per gli autonomi, il cumulo segue il regime previsto per le pensioni anteriori, a seconda della situazione contributiva e assicurativa maturata al 31 dicembre 1994. Per chi non aveva maturato tali requisiti alla data del 30 settembre 1996, la pensione di anzianità è soggetta a totale incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; tuttavia, per gli autonomi, è prevista la possibilità di cumulare metà pensione con redditi da lavoro autonomo se, nel periodo tra decorrenza della pensione ed età per la vecchiaia, viene incrementata l'occupazione mediante assunzioni dalle liste di collocamento, anche a tempo parziale, per almeno il 50% dell'orario normale.

Risoluzione del rapporto di lavoro e trattamento dei lavoratori autonomi

La circolare precisa che, anche dopo il 30 settembre 1996, per il pensionamento di anzianità non è richiesta la cessazione dell'attività di lavoro autonomo. Per i lavoratori dipendenti, invece, il decreto conferma la necessità della risoluzione del rapporto di lavoro per accedere alla pensione di anzianità.

Indicazioni operative per la liquidazione delle pensioni

Le procedure automatizzate sono in aggiornamento per recepire la nuova disciplina del cumulo con i redditi da lavoro autonomo. Nel frattempo, le sedi devono sospendere temporaneamente la liquidazione delle pensioni di anzianità con decorrenza dal 1 ottobre 1996 per i lavoratori che, al 30 settembre 1996, non avevano maturato 36 anni di contribuzione o, avendo solo 35 anni di assicurazione e contribuzione, non avevano ancora raggiunto l'età di 52 o 56 anni. Le sedi sono anche invitate a fornire agli interessati informazioni complete sugli effetti della nuova disciplina, soprattutto nei casi in cui siano state presentate domande di pensione con possibile rinuncia successiva.

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