Circolare numero 190 del 4-10-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia previsti dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 448, per i lavoratori dipendenti di imprese del Gruppo Alitalia. Vengono indicati destinatari, requisiti, misura del trattamento, decorrenza, modalità di presentazione delle domande, criteri di segnalazione dei dati e regole per la determinazione e la rendicontazione degli oneri a carico dello Stato.
Pensionamento anticipato dei dipendenti del Gruppo Alitalia
Pensionamento anticipato dei lavoratori del Gruppo Alitalia
La circolare detta le istruzioni per l'applicazione del piano di pensionamenti anticipati previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 448, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Il piano, approvato con decreto interministeriale del 31 luglio 1996, riguarda il triennio 1995-1997 e prevede un contingente massimo di 700 unità.
Quadro normativo e destinatari
Il beneficio si applica ai lavoratori dipendenti di imprese appartenenti al Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo. Il decreto interministeriale richiamato dalla circolare articola il piano in due fasi:
- dalla data del decreto 31 luglio 1996: 399 unità per la Società Alitalia e 1 unità per la Società Eurofly;
- dal 1 settembre 1996: 300 unità per la Società Alitalia.
Le domande sono selezionate dalle imprese in base al programma triennale di pensionamento, sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione.
Pensionamento anticipato di anzianità
Per il pensionamento anticipato di anzianità i destinatari sono, in base al decreto ministeriale, i lavoratori dipendenti delle società Alitalia ed Eurofly dal 31 luglio 1996 e, dal 1 settembre 1996, i lavoratori dipendenti della sola Società Alitalia.
I requisiti soggettivi sono i seguenti:
- possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- in alternativa, maturazione di tale requisito nel corso del triennio 1995-1997.
Per il computo di eventuali periodi assicurativi maturati in Stati esteri convenzionati, la circolare rinvia ai criteri indicati nella circolare n. 198 del 30 luglio 1992.
La misura del trattamento è calcolata secondo le norme comuni, incrementando l'anzianità contributiva utile di un numero di settimane pari a quelle necessarie per raggiungere 35 anni di contribuzione, senza comunque superare il numero di settimane comprese tra la data di cessazione del rapporto e il compimento del 60° anno di età.
La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. Al trattamento si applicano i regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità.
Pensionamento anticipato di vecchiaia
Il pensionamento anticipato di vecchiaia è previsto, sempre nel limite complessivo delle 700 unità, per i lavoratori dipendenti delle società Alitalia ed Eurofly.
Hanno titolo al beneficio i lavoratori che:
- abbiano almeno 55 anni di età se uomini e 50 anni se donne;
- possano far valere almeno 17 anni di anzianità assicurativa e contributiva se il requisito anagrafico è maturato nel 1995 o nel 1996;
- possano far valere almeno 18 anni di anzianità assicurativa e contributiva se il requisito anagrafico si perfeziona nel 1997.
Anche per questo trattamento la circolare rinvia, per i periodi assicurativi esteri convenzionati, ai criteri già richiamati per l'anzianità.
Il calcolo del trattamento segue le norme comuni, con maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva pari alle settimane intercorrenti tra la cessazione del rapporto e il compimento del 60° anno di età per gli uomini o del 55° anno per le donne, entro il limite massimo necessario a raggiungere 35 anni di contribuzione.
La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto. Si applicano anche qui i regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.
Presentazione delle domande e gestione delle pratiche
Ai fini dell'ammissione al pensionamento anticipato di anzianità, i lavoratori devono presentare all'impresa di appartenenza una domanda irrevocabile entro il 14 settembre 1996.
Le imprese devono trasmettere le domande alle competenti Sedi INPS; poiché spesso le domande non risultano compilate sul modello VO.1 né corredate della documentazione necessaria, le Sedi devono invitare i lavoratori a presentare:
- il modello VO.1;
- la documentazione di rito per la liquidazione della pensione.
Gli elenchi nominativi dei lavoratori prepensionabili vengono inviati alla Direzione Generale INPS, Direzione Centrale per le Pensioni, che li trasmette alle Sedi territorialmente competenti. Se una Sede riceve domande senza aver ricevuto l'elenco, deve segnalarlo alla Direzione Centrale per le Pensioni, Ufficio Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Minatori.
Poiché la norma non indica espressamente la data di risoluzione del rapporto di lavoro né il termine per l'invio delle domande all'Istituto, le imprese devono precisare tale data al momento della trasmissione delle domande.
Per il trattamento anticipato di vecchiaia, la circolare rinvia integralmente alle istruzioni previste per l'anzianità.
Segnalazione dei dati per la liquidazione
Per consentire l'individuazione dei pensionamenti liquidati ai sensi del decreto-legge n. 448/1996, oltre ai dati ordinari devono essere indicati nel pannello MNLAN30 i seguenti valori:
- campo codice natura: valore 1 nel primo sottocampo e valore X nel terzo sottocampo;
- campo attività economica: valore '96';
- campo professionale individuale: valore '448'.
Oneri a carico dello Stato e criteri di calcolo
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 448/1996, gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni sono posti a carico dello Stato e rimborsati all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, in relazione all'effettiva attuazione del piano.
Per l'aumento convenzionale dell'anzianità contributiva, l'onere è determinato come importo risultante dall'applicazione dell'aliquota IVS in vigore alla data di cessazione del rapporto sull'ultima retribuzione annua del lavoratore, ragguagliata a mese, per il numero dei mesi di anticipazione della pensione. La circolare sintetizza il criterio con la formula S = R x C x N, dove:
- R è l'ultima retribuzione settimanale, pari alla cinquantaduesima parte della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la risoluzione, comprensiva di mensilità aggiuntive e altri emolumenti assoggettati a contribuzione;
- C è l'aliquota IVS in vigore alla data di risoluzione, al netto delle quote per asili nido e assistenza malattia ai pensionati; per il 1996 è indicata nel 32,70%;
- N è il numero delle settimane di anticipazione, cioè le settimane di maggiorazione contributiva attribuite convenzionalmente.
Per gli oneri relativi alle rate di pensione:
- nel pensionamento anticipato di anzianità il periodo di anticipazione va determinato con riferimento alla data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione;
- nel pensionamento anticipato di vecchiaia il periodo di anticipazione va determinato con riferimento all'età pensionabile vigente per la generalità dei lavoratori alla data di decorrenza della pensione.
Evidenza contabile e rendiconto
Ai fini della rilevazione nel bilancio della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Ufficio gestione pensioni deve tenere evidenza dei seguenti elementi:
- nominativo del beneficiario;
- numero e categoria della pensione e relativa decorrenza;
- numero delle settimane di maggiore anzianità contributiva e relativo importo;
- denominazione dell'azienda di appartenenza;
- data di cessazione dello stato di prepensionamento;
- importo delle rate di pensione erogate nell'anno.
L'Ufficio liquidazione pensioni deve fornire i dati necessari sulle pratiche di nuova liquidazione. A fine esercizio le Sedi devono predisporre e trasmettere alla Direzione Generale, entro i termini che saranno indicati con la circolare di chiusura contabile, il rendiconto dei pensionamenti anticipati tramite la procedura POP, già disciplinata dalla circolare n. 69 del 29 marzo 1996.
L'allegato n. 2 integra la tabella dei provvedimenti normativi di cui all'allegato n. 3 della circolare n. 69, identificando i pensionamenti anticipati del Gruppo Alitalia per i rapporti di lavoro cessati dal 31 luglio 1996 al 31 dicembre 1997.
Punti principali
Ambito e base normativa
Il provvedimento attua l'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 448, entrato in vigore il giorno della pubblicazione in G.U. n. 204 del 31 agosto 1996. Il piano, approvato con decreto interministeriale del 31 luglio 1996, riguarda il triennio 1995-1997 e prevede un massimo di 700 unità.
Pensionamento anticipato di anzianità
Sono destinatari i lavoratori dipendenti delle società Alitalia ed Eurofly, e dal 1 settembre 1996 i lavoratori della sola Alitalia. Occorrono almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'AGO dei lavoratori dipendenti, maturati o maturandi nel triennio 1995-1997. La pensione è determinata con maggiorazione convenzionale fino al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, entro il limite del compimento dei 60 anni di età. La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto.
Pensionamento anticipato di vecchiaia
La misura riguarda i dipendenti Alitalia ed Eurofly con età almeno pari a 55 anni per gli uomini e 50 per le donne, con almeno 17 anni di contribuzione se il requisito anagrafico è maturato nel 1995 o 1996, oppure 18 anni se maturato nel 1997. Il calcolo segue le norme comuni con integrazione convenzionale fino al compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 anni per le donne, comunque entro il limite dei 35 anni di contribuzione.
Domande, selezione e trasmissione
Le domande devono essere presentate all'impresa di appartenenza in forma irrevocabile entro il 14 settembre 1996. Le imprese selezionano le domande sulla base del programma triennale e delle esigenze di ristrutturazione, sentite le organizzazioni sindacali, e le trasmettono all'INPS. Se manca il modello VO.1 o la documentazione, le Sedi invitano i lavoratori a produrli. Le imprese devono inoltre indicare la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Segnalazione dati e codici identificativi
Per identificare i pensionamenti liquidati ai sensi del decreto-legge n. 448/1996 occorre valorizzare nel pannello MNLAN30: codice natura con valore 1 nel primo sottocampo e X nel terzo, attività economica '96 e professionale individuale '448'.
Oneri e rendicontazione
Gli oneri sono a carico dello Stato e rimborsati all'INPS su apposita rendicontazione. La circolare indica il criterio di calcolo dell'onere per l'aumento convenzionale dell'anzianità contributiva, basato su ultima retribuzione settimanale, aliquota IVS e settimane di anticipazione. Per gli oneri relativi alle rate di pensione, il periodo di anticipazione si determina rispetto ai 35 anni di contribuzione per l'anzianità e rispetto all'età pensionabile generale per la vecchiaia. Le Sedi devono mantenere evidenza analitica delle pratiche e trasmettere il rendiconto tramite procedura POP.
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