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Circolare

Circolare numero 187 del 3-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce modalità, destinatari, termini ed effetti dell’opzione prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 509/1994 per i giornalisti iscritti all’INPGI, a seguito della trasformazione dell’Ente. L’opzione è irrevocabile, deve essere esercitata entro il 6 ottobre 1996 e produce l’iscrizione all’INPGI dal mese di esercizio, con notifica al datore di lavoro e agli enti previdenziali interessati. Viene inoltre precisato che il trasferimento delle posizioni assicurative pregresse verso l’AGO è facoltativo, riguarda la sola contribuzione pensionistica, non è soggetto al termine annuale dell’opzione e si applicano le regole generali della legge 29/1979.

Opzione dei giornalisti iscritti all'INPGI per l'assicurazione generale obbligatoria e trasferimento della posizione assicurativa

Opzione dei giornalisti iscritti all’INPGI per l’assicurazione generale obbligatoria

La circolare interviene per precisare modalità ed effetti dell’opzione prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in favore dei giornalisti iscritti all’INPGI. Il documento tiene conto della trasformazione dell’Ente e delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, chiarendo chi può optare, entro quando, con quali effetti e come gestire l’eventuale trasferimento delle posizioni assicurative pregresse.

Quadro normativo e trasformazione dell’ente

Il D.Lgs. n. 509/1994 ha disciplinato la trasformazione in associazioni o fondazioni degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Per l’INPGI, la trasformazione si è perfezionata con la pubblicazione nella G.U. del 6 ottobre 1995 del decreto interministeriale di approvazione dello Statuto e del Regolamento dell’ente trasformato. Da tale momento decorre il termine annuale per l’esercizio dell’opzione previsto dalla norma.

Soggetti che possono esercitare l’opzione

Sono destinatari dell’opzione tutti i soggetti titolari di una posizione assicurativa presso l’INPGI. La circolare precisa che non assume rilievo il fatto che, al momento dell’esercizio dell’opzione, sia in corso o meno un rapporto di lavoro con iscrizione all’ente trasformato. L’opzione ha carattere irreversibile: una volta esercitata, non è consentito il successivo trasferimento dal regime generale obbligatorio al regime pensionistico di provenienza.

Effetti dell’opzione e ambito assicurativo

L’opzione determina l’iscrizione degli interessati alle forme di previdenza e assistenza gestite dall’INPGI secondo le norme proprie dell’Istituto. Ai fini dell’applicazione di aliquote, trattamenti o istituti connessi alla qualifica, i giornalisti devono essere in linea di massima assimilati agli impiegati, salve le funzioni dirigenziali o altre particolari situazioni che possano emergere in fase applicativa.

Termine, notifiche ed efficacia temporale

L’opzione può essere esercitata sin dall’approvazione della delibera dell’ente adottata ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 509/1994, ma deve comunque essere espressa entro il 6 ottobre 1996, cioè entro un anno dalla pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione dello Statuto e del Regolamento.

La scelta va notificata:

  • al datore di lavoro, se esiste un rapporto di lavoro in atto;
  • all’INPGI;
  • all’INPS, tramite la sede territorialmente competente.

L’iscrizione all’INPGI produce effetti dal mese in cui l’opzione viene espressa.

Trasferimento delle posizioni assicurative pregresse

Per chi opta per il regime comune dell’AGO, l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 509/1994 riconosce anche la facoltà di chiedere il trasferimento delle posizioni assicurative maturate presso l’INPGI. La circolare sottolinea che si tratta di una facoltà discrezionale del lavoratore e non di un obbligo, e che la relativa domanda non è soggetta al termine annuale previsto per l’opzione.

Il trasferimento è limitato alla contribuzione pensionistica e riguarda tutti i periodi assicurativi già acquisiti nella gestione di provenienza o comunque accreditabili, indipendentemente dalla loro natura:

  • obbligatoria;
  • figurativa;
  • da riscatto;
  • da ricongiunzione.

L’unico limite espressamente richiamato è il caso in cui sia già intervenuta la liquidazione della pensione con il computo di tali periodi.

Modalità applicative e ricongiunzione dei periodi

Per le modalità e i criteri di attuazione del trasferimento si applica l’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, richiamata come disciplina generale della materia. La circolare evidenzia che tale disciplina non prevede oneri finanziari a carico degli interessati.

La normativa speciale sull’opzione non compromette inoltre la possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi secondo la legge n. 29/1979. Una volta esercitata l’opzione, il giornalista resta soggetto alle facoltà e alle limitazioni previste dall’ordinamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Punti principali

Quadro normativo e trasformazione dell’INPGI

La circolare richiama il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che ha disciplinato la trasformazione in associazioni o fondazioni degli enti previdenziali. Per l’INPGI, la trasformazione si è perfezionata con la pubblicazione in G.U. del decreto interministeriale di approvazione dello Statuto e del Regolamento dell’ente trasformato il 6 ottobre 1995. Su tale base vengono fornite istruzioni applicative tenendo conto delle indicazioni del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Soggetti destinatari e natura dell’opzione

Possono esercitare l’opzione tutti i soggetti titolari di una posizione assicurativa presso l’INPGI. Non rileva che, al momento dell’opzione, sia o meno in corso un rapporto di lavoro con iscrizione all’ente trasformato. L’opzione è qualificata come irreversibile: una volta effettuata, non è ammesso il successivo trasferimento di posizione assicurativa dal regime generale obbligatorio (AGO) al regime pensionistico di provenienza.

Ambito assicurativo ed effetti dell’iscrizione

L’opzione comporta l’iscrizione dei soggetti optanti alle forme di previdenza e assistenza gestite dall’INPGI secondo le relative norme. Ai fini dell’applicazione di aliquote, trattamenti o istituti collegati alla qualifica, i giornalisti sono, in linea generale, assimilati agli impiegati, salvo le funzioni dirigenziali o altre situazioni particolari che possano emergere in concreto.

Termine per l’esercizio e decorrenza degli effetti

L’opzione può essere esercitata sin dall’approvazione della delibera dell’ente adottata ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 509/1994, ma deve essere espressa entro il 6 ottobre 1996, ossia entro un anno dalla pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione dello Statuto e del Regolamento. L’opzione va notificata al datore di lavoro, se esiste un rapporto di lavoro in atto, nonché all’INPGI e all’INPS competente per territorio. L’effetto dell’iscrizione all’INPGI decorre dal mese in cui l’opzione è stata espressa.

Trasferimento delle posizioni assicurative pregresse

Chi esercita l’opzione per il regime comune dell’AGO può chiedere il trasferimento delle pregresse posizioni assicurative maturate presso l’INPGI. La circolare precisa che il trasferimento è facoltativo, non obbligatorio, e che la relativa domanda non è soggetta al termine annuale previsto per l’opzione. Il trasferimento è limitato alla contribuzione pensionistica e riguarda tutti i periodi assicurativi già acquisiti nella gestione di provenienza o comunque accreditabili, qualunque sia la loro natura: obbligatoria, figurativa, da riscatto o da ricongiunzione. Fa eccezione il caso in cui sia già intervenuta la liquidazione della pensione con il computo di tali periodi.

Regole applicabili al trasferimento e ricongiunzione

Per modalità e criteri di attuazione del trasferimento si applica l’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che disciplina in via generale la materia e non prevede oneri finanziari a carico degli interessati. La disciplina speciale dell’opzione non pregiudica la possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi secondo la legge n. 29/1979; una volta esercitata l’opzione, il giornalista è soggetto alle facoltà e alle limitazioni previste per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

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