Circolare numero 188 del 3-10-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna alla luce del D.L. n. 477/1996 le istruzioni sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, confermando le scadenze per le istanze al 31 marzo 1996 e per la sanatoria contributiva dei rapporti pregressi al 15 novembre 1996. Vengono chiarite le regole sui versamenti anticipati a carico dei datori di lavoro, l’abolizione dell’obbligo di versamento di 4 mesi a carico dei lavoratori, le modalità di restituzione delle somme non dovute in caso di cessazione anticipata del rapporto e le istruzioni specifiche per settore domestico e agricolo. Sono inoltre dettate le sistemazioni contabili e istituiti nuovi conti per i rimborsi del settore agricolo.
Regolarizzazione lavoratori extracomunitari: scadenze, versamenti contributivi e rimborsi
Regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari: quadro aggiornato dal D.L. n. 477/1996
La circolare aggiorna le istruzioni operative dell’INPS in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari alla luce del D.L. 13 settembre 1996 n. 477, entrato in vigore il 16 settembre 1996. Il provvedimento sostituisce il precedente D.L. n. 376/1996, a sua volta reiterativo del D.L. n. 269/1996, e recepisce le indicazioni della circolare ministeriale n. 111 del 25 luglio 1996, che la circolare INPS assume come parte integrante per gli aspetti di competenza previdenziale.
Ambito della regolarizzazione e soggetti interessati
Il decreto disciplina la regolarizzazione di stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, distinguendo tra:
- richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- richiesta di permesso di soggiorno per l’iscrizione al collocamento;
- regolarizzazione di rapporti di lavoro pregressi con effetti anche sulla posizione contributiva.
La circolare evidenzia che il nuovo testo dell’art. 10 conferma, con alcune novità, l’impianto già previsto dai decreti precedenti. In particolare, viene estesa la possibilità di regolarizzazione anche ai datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Scadenze per le domande e per la regolarizzazione contributiva
Restano confermati i termini del 31 marzo 1996 per la presentazione delle istanze alla questura territorialmente competente nei casi di:
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quando lo straniero avesse ricevuto una dichiarazione scritta di disponibilità all’assunzione regolare;
- permesso di soggiorno per l’iscrizione al collocamento, quando fosse stato dichiarato un rapporto di lavoro subordinato in essere al 19 novembre 1995 o anteriormente, purché di durata non inferiore a quattro mesi nei dodici mesi precedenti.
Per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari pregressi e per la correlata sanatoria previdenziale, il termine è invece fissato al 15 novembre 1996. Entro tale data i datori di lavoro devono versare quanto dovuto agli enti previdenziali e assistenziali dalla data di costituzione del rapporto irregolare, con maggiorazione del 5% annuo. La circolare ribadisce che tale sanatoria non comporta sanzioni a carico del datore di lavoro.
Viene inoltre confermata la proroga al 31 marzo 1996 del termine di regolarizzazione previsto dall’art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Il comma 1 dell’art. 10 mantiene la possibilità, per gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, di richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro quando sia stata rilasciata dal datore di lavoro una dichiarazione scritta di disponibilità all’assunzione regolare:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi;
- per lavoro stagionale.
Il testo conferma anche la possibilità per chi dichiari di svolgere prestazioni di lavoro subordinato continuative alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Permesso di soggiorno per iscrizione al collocamento
Il comma 2 dell’art. 10 consente, sempre entro il 31 marzo 1996, la richiesta di un permesso di soggiorno per l’iscrizione al collocamento per gli stranieri che abbiano dichiarato rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 19 novembre 1995 o antecedenti, purché il rapporto, presso lo stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nei dodici mesi precedenti.
La circolare sottolinea l’innovazione del comma 5, lettera d), che introduce un permesso di soggiorno per l’iscrizione al collocamento della durata di un anno nei casi in cui:
- il rapporto di lavoro non risulti perfezionato;
- il rapporto di lavoro non risulti confermato.
Le istruzioni ministeriali precisano che:
- il rapporto non perfezionato è quello in cui la disponibilità del datore di lavoro non è seguita da effettiva assunzione;
- il rapporto non confermato è quello dichiarato dal lavoratore ma contestato dal datore di lavoro.
Regolarizzazione dei rapporti pregressi e versamenti contributivi dei datori di lavoro
Il comma 5 dell’art. 10 stabilisce che, previa verifica dei requisiti, la questura rilascia il permesso di soggiorno per motivi di lavoro con durata diversa a seconda del rapporto:
- due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- due anni, in caso di tempo determinato non inferiore a due anni, con rinnovo per la parte residua;
- durata pari a quella del contratto, in caso di tempo determinato inferiore a due anni.
Il comma 6 conferma l’obbligo, per il datore di lavoro che proceda direttamente all’assunzione, di versare contestualmente all’assunzione all’INPS, previa comunicazione all’Ufficio provinciale del lavoro, un anticipo contributivo pari a:
- sei mesi di contributi, in caso di tempo indeterminato;
- quattro mesi di contributi, in caso di tempo determinato.
Per i lavoratori dello spettacolo il versamento deve essere effettuato all’ENPALS. La ricevuta deve essere allegata alla comunicazione di assunzione.
La circolare precisa che questo obbligo non si applica ai datori di lavoro che stipulano contratti presso l’Ufficio provinciale del lavoro nei casi previsti dal comma 5, lettera d).
Effetti delle istruzioni ministeriali e superamento di precedenti direttive
La circolare richiama il chiarimento ministeriale secondo cui, con la nuova formulazione dell’art. 10, comma 6, restano confermati i versamenti anticipati di 6 o 4 mesi nei soli casi di assunzione diretta conseguente alla dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro.
Inoltre, vengono considerate superate le precedenti indicazioni dell’INPS in materia di adempimenti contributivi, comprese quelle contenute nella circolare n. 113 del 25 maggio 1996, per le parti incompatibili con il nuovo assetto normativo.
Settore agricolo: conguaglio tra bollettini precompilati e versamenti anticipati
Per i datori di lavoro agricoli assuntori di lavoratori extracomunitari, la circolare fornisce istruzioni specifiche sul conguaglio tra:
- importi richiesti tramite bollettini di conto corrente postale precompilati dall’Istituto;
- somme versate in anticipo ai sensi dell’art. 12, commi 6 e 7, del D.L. n. 489/1995 e successive reiterazioni.
Il conguaglio deve essere effettuato, distintamente per I.V.S. e S.S.N., rapportando l’importo richiesto con ciascun bollettino ai mesi per i quali siano state dichiarate giornate di lavoro nella denuncia trimestrale (Mod. ACC1/OTI e/o ACC1/OTD). In linea generale il datore di lavoro dovrà integrare le quote versate anticipatamente con ulteriori importi, normalmente inferiori a quelli richiesti con i bollettini precompilati.
Per i versamenti a conguaglio devono essere utilizzati i normali bollettini sostitutivi forniti dalle sedi:
- c/c 76821008 per I.V.S.;
- c/c 187005 per S.S.N.
La Sede centrale invierà ai datori di lavoro una lettera esplicativa tramite posta elettronica (Postel) per i bollettini riferiti alla rata del 10 settembre 1996, differita al 15 novembre 1996.
Restituzione delle somme in caso di cessazione anticipata del rapporto
La circolare disciplina le modalità di rimborso delle somme anticipate quando il rapporto di lavoro cessi prima del termine coperto dagli anticipi.
Datori di lavoro con sistema DM 10/M
Le domande di restituzione devono essere sottoscritte dal datore di lavoro e contenere:
- dati identificativi del datore di lavoro;
- generalità complete del lavoratore o dei lavoratori interessati;
- numero delle rate conguagliate e relativi modelli DM 10/2;
- importo complessivo conguagliato;
- importo per il quale si chiede il rimborso;
- data del versamento dell’anticipo;
- data e causa della cessazione anticipata.
La domanda va corredata dalla copia della ricevuta del versamento. La Sede, effettuati i riscontri, deve procedere con sollecitudine alla restituzione. Le somme non devono essere maggiorate di interessi.
Settore agricolo
Nel settore agricolo, in caso di cessazione anticipata del rapporto per uno o più lavoratori, il rimborso dell’eccedenza contributiva rispetto al periodo effettivo di occupazione è riconosciuto a domanda del datore di lavoro.
La domanda deve essere motivata e corredata dalle ricevute originali di versamento, indicando i lavoratori per i quali si è verificata la causa di rimborso. Le ricevute vengono annotate con il timbro della Sede recante la dicitura "OPERATO RIMBORSO n.... del ....", fotocopiate e restituite al richiedente.
È richiesto un elenco riepilogativo intestato "Rimborsi contributi versati in eccesso dai datori di lavoro per lavoratori extracomunitari, ex art. 12 c. 7, D.L. n. 489/95 e successive reiterazioni", da conservare presso la Sede in attesa di istruzioni operative.
Settore domestico
Per il lavoro domestico, la domanda di restituzione segue le regole generali indicate per i datori di lavoro, con superamento delle precedenti riserve contenute nelle istruzioni già emanate. Le somme non dovute devono essere restituite a domanda dalle Sedi.
Restituzione delle somme versate dai lavoratori
La mancata conferma del comma 7 dell’art. 12 del D.L. n. 269/1996 comporta il venir meno dell’obbligo di versamento di 4 mesi a carico dei lavoratori. Le somme eventualmente già versate devono essere restituite dall’INPS a domanda del lavoratore extracomunitario avente diritto.
La domanda deve contenere:
- generalità del richiedente;
- indirizzo;
- importo richiesto in restituzione;
- copia della ricevuta del versamento.
Le Sedi devono verificare i dati per evitare il pagamento a soggetti diversi dall’interessato e procedere rapidamente al rimborso, localizzandolo, ove possibile, secondo la richiesta dell’interessato.
Lavoro domestico
Le precedenti riserve sui versamenti effettuati direttamente dai lavoratori extracomunitari e sugli anticipi correlati all’offerta di lavoro sono considerate superate. Le somme non dovute vanno restituite a domanda.
Lavoro agricolo
Per il settore agricolo la domanda va corredata della ricevuta originale del versamento. La Sede appone sulla ricevuta il timbro "OPERATO RIMBORSO n.... del ....", ne conserva copia e restituisce l’originale all’interessato.
Deve essere predisposto un elenco dei rimborsi con i seguenti dati:
- codice personale di contribuente;
- codice del bollettino;
- codice del tipo di manodopera;
- anno e trimestre di riferimento;
- codice ISTAT di provincia e comune;
- numero progressivo d’azienda;
- tipo di contribuzione (IVS/SSN);
- importo rimborsato;
- numero e data del rimborso.
L’elenco va intestato "Rimborsi contributi versati dai lavoratori extracomunitari ex art. 12, co. 7 D.L. 489/95 e successive reiterazioni" e conservato presso la Sede.
Istruzioni contabili
La circolare detta le regole per la sistemazione contabile dei versamenti anticipati e dei rimborsi.
Sistema DM 10/M
Gli importi contraddistinti nel mod. DM 10 con il codice "L800" sono imputati in DARE al conto GPA 54/26. In caso di rimborso per cessazione anticipata, l’ufficio amministrativo deve predisporre un biglietto contabile SC3 con scrittura:
- GPA 54/26 a GPA 10/99
Il conto GPA 10/99 deve essere contraddistinto con il codice bilancio di nuova istituzione 97 - Somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori ex art. 12 D.L. n. 489/1995 e successivi, da sistemare. I pagamenti relativi ai rimborsi sono imputati a debito di tale conto.
Per i versamenti dei lavoratori, le somme già presenti sul conto GPA 54/28 devono essere stornate immediatamente al conto GPA 10/99 con scrittura:
- GPA 54/28 a GPA 10/99
Dopo l’operazione, GPA 54/28 deve risultare chiuso a pareggio.
Settore domestico
Per le somme anticipate nel lavoro domestico, la sistemazione contabile avviene mediante mod. SC3 con la scrittura:
- GPA 54/27 a GPA 00/16
- eventuale eccedenza a GPA 10/99
L’ufficio competente registra poi il mod. LD 15 e i relativi movimenti contabili, evidenziando eventuali eccedenze nel partitario del conto GPA 10/99 con codice bilancio 97. I rimborsi ai datori di lavoro sono imputati in DARE del conto GPA 10/99.
Per i rimborsi dovuti per cessazione anticipata e per la sistemazione dei versamenti dei lavoratori del settore domestico, si applicano gli adempimenti del punto precedente, con utilizzo dei conti GPA 54/27 e GPA 54/29:
- GPA 54/27 a GPA 10/99 per le somme da rimborsare ai datori di lavoro;
- GPA 54/29 a GPA 10/99 per i versamenti anticipati dei lavoratori.
Il conto GPA 54/27 deve risultare in eccedenza AVERE o al massimo a pareggio; il conto GPA 54/29 deve risultare chiuso a pareggio.
Settore agricolo
Per il settore agricolo i rimborsi ai datori di lavoro e ai lavoratori sono imputati:
- al conto GPA 53/91 per i contributi afferenti a tutte le forme assicurative, escluso il SSN;
- al conto ASR 51/91 per i contributi relativi al Servizio sanitario nazionale.
Entrambi i conti sono di nuova istituzione. Le sedi devono verificare la concordanza tra gli importi riepilogati negli elenchi e le risultanze contabili, apportando gli eventuali interventi correttivi. I saldi di fine esercizio non devono essere ripresi nel nuovo esercizio, poiché la sistemazione sarà curata direttamente dalla Direzione generale.
Obblighi organizzativi delle sedi
La circolare invita le strutture periferiche a dare massima diffusione alle istruzioni, assicurando agli interessati assistenza e collaborazione. In particolare, le sedi devono adeguarsi alle direttive ministeriali e alle modalità operative descritte per la ricezione delle domande, l’esecuzione dei conguagli, la gestione dei rimborsi e la corretta imputazione contabile delle somme versate e restituite.
Punti principali
Aggiornamento normativo e istruzioni ministeriali
Il D.L. 13 settembre 1996 n. 477, entrato in vigore il 16 settembre 1996, sostituisce il precedente D.L. n. 376/1996 decaduto. La circolare INPS recepisce e attualizza le direttive della circolare ministeriale n. 111 del 25 luglio 1996, che integrano e modificano le precedenti istruzioni in materia di regolarizzazione degli stranieri extracomunitari.
Scadenze per le domande di regolarizzazione e per la sanatoria contributiva
Restano confermati al 31 marzo 1996 i termini per la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per iscrizione al collocamento, per gli stranieri presenti in Italia al 19 novembre 1995. Per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro pregressi e la sanatoria della posizione contributiva dei datori di lavoro, il termine è fissato al 15 novembre 1996, con versamento dei contributi e premi dovuti maggiorati del 5% annuo. È inoltre ribadita la proroga al 31 marzo 1996 del termine previsto dall’art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995.
Permessi di soggiorno e novità per l’iscrizione al collocamento
Per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il comma 1 dell’art. 10 conferma le condizioni già previste e amplia la possibilità di regolarizzazione ai datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il comma 5, lett. d), introduce il permesso di soggiorno per l’iscrizione al collocamento della durata di un anno nei casi di rapporto non perfezionato o non confermato; per rapporto non perfezionato si intende l’offerta del datore di lavoro non seguita da assunzione, mentre per rapporto non confermato si intendono le dichiarazioni del lavoratore contestate dal datore di lavoro.
Versamenti anticipati dei datori di lavoro
Per le assunzioni regolari conseguenti alla dichiarazione di disponibilità, il datore di lavoro deve versare all’INPS, contestualmente all’assunzione e previa comunicazione all’Ufficio provinciale del lavoro, un anticipo pari a sei mesi di contributi per il tempo indeterminato o a quattro mesi per il tempo determinato; per i lavoratori dello spettacolo il versamento va all’ENPALS. La ricevuta del versamento va allegata alla comunicazione di assunzione. Non sono invece più tenuti a questo anticipo i datori di lavoro che stipulano contratti presso l’Ufficio provinciale del lavoro nei casi del comma 5, lett. d).
Rimborsi in caso di cessazione anticipata del rapporto
Se il rapporto cessa prima della durata coperta dagli anticipi versati, le somme eccedenti sono restituite dall’INPS a domanda, senza interessi. La domanda deve essere dettagliata e corredata della ricevuta di versamento; per il settore agricolo la documentazione segue regole specifiche con elenco riepilogativo e annotazione sulla ricevuta originale. Le modalità operative differiscono tra sistema DM 10/M, settore domestico e settore agricolo.
Restituzione delle somme versate dai lavoratori
Poiché il nuovo decreto non conferma il comma 7 dell’art. 12 del D.L. n. 269/1996, viene meno l’obbligo del versamento di quattro mesi a carico dei lavoratori. Le somme eventualmente versate dai lavoratori extracomunitari sono restituite dall’INPS, su domanda sottoscritta dall’interessato e corredata dalla ricevuta di pagamento. Per il lavoro domestico e agricolo sono previste specifiche istruzioni di dettaglio.
Settore agricolo: conguagli e rimborsi
I datori di lavoro agricoli devono conguagliare gli importi richiesti con i bollettini precompilati con i versamenti anticipati effettuati per i lavoratori extracomunitari. Il conguaglio avviene distinguendo I.V.S. e S.S.N. e utilizzando i normali bollettini sostitutivi; l’importo va rapportato ai mesi dichiarati nella denuncia trimestrale e alla tipologia di manodopera (OTI/OTD). In caso di rimborso per cessazione anticipata o per somme versate dai lavoratori, le sedi devono predisporre elenchi specifici e utilizzare i nuovi conti GPA 53/91 e ASR 51/91.
Istruzioni contabili e nuovi conti
La circolare disciplina la contabilizzazione dei rimborsi e dei versamenti anticipati: per il sistema DM 10/M si utilizzano i conti GPA 54/26, GPA 54/28 e GPA 54/29 con transito sul conto GPA 10/99 e codice bilancio 97; per il settore domestico si impiega la procedura LD 15 con gli opportuni passaggi contabili; per il settore agricolo i rimborsi confluiscono nei conti di nuova istituzione GPA 53/91 e ASR 51/91. È richiesto il controllo della concordanza tra gli importi degli elenchi e le risultanze contabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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