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Circolare

Circolare numero 189 del 3-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le conseguenze pensionistiche del decreto legislativo n. 414/1996, che sopprime il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dal 1 gennaio 1996 e ne ridefinisce il trattamento pensionistico. Vengono distinti i casi di cessazione del rapporto prima o dopo il 24 agosto 1996, le prestazioni conseguibili, le regole di calcolo delle quote di pensione, la disciplina della retribuzione pensionabile, la decorrenza, i prepensionamenti, le posizioni del personale di enti locali e i criteri per ricorsi e azioni giudiziarie. La circolare fornisce anche istruzioni operative provvisorie per la liquidazione delle pensioni in attesa dell’aggiornamento delle procedure informatiche.

Nuovo regime pensionistico per il personale dei pubblici servizi di trasporto dopo la soppressione del Fondo autoferrotranvieri

Nuovo regime pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

La circolare esamina gli effetti pensionistici del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, che ha soppresso, con decorrenza 1 gennaio 1996, il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Il documento chiarisce quali prestazioni restano regolate dalla disciplina previgente e quali, invece, sono assoggettate al nuovo sistema coordinato tra Fondo soppresso e assicurazione generale obbligatoria.

Ambito di applicazione e decorrenza temporale

La nuova disciplina riguarda:

  • il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995;
  • il personale assunto dalle aziende del settore dopo il 31 dicembre 1995;
  • i lavoratori cessati dal servizio con diritto a prestazioni differite.

Resta fermo che i trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti connessi a risoluzioni del rapporto intervenute tra il 1 gennaio 1996 e il 23 agosto 1996 continuano a essere liquidati secondo le regole del Fondo soppresso, in forza dell’articolo 5 del decreto n. 414. La nuova disciplina trova quindi applicazione per le cessazioni avvenute dal 24 agosto 1996 in avanti.

Prestazioni pensionistiche conseguibili dopo il 23 agosto 1996

Per i lavoratori che cessano il rapporto dopo il 23 agosto 1996 la circolare individua le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia secondo la normativa del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • pensione di vecchiaia per il personale viaggiante, con conferma dei requisiti di età già previsti dall’articolo 5 del d.lgs. n. 503/1992, cioè 60 anni per gli uomini e 55 per le donne;
  • pensione di invalidità specifica per inidoneità alle mansioni della qualifica;
  • assegno di invalidità e pensione di inabilità ex legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • pensione di anzianità;
  • pensione ai superstiti;
  • facoltà di utilizzare tutti i periodi contributivi maturati nel Fondo e nell’A.G.O. per ottenere, in alternativa, le prestazioni del regime generale.

Per alcune prestazioni la contribuzione maturata nel regime generale prima del 1 gennaio 1996 non è immediatamente utile e produce effetto solo in sede di riliquidazione al compimento dell’età prevista per la vecchiaia nel regime generale.

Regole di calcolo delle pensioni

La circolare distingue due modalità di calcolo.

Per la pensione di vecchiaia, per l’assegno di invalidità, per la pensione di inabilità e per la pensione ai superstiti, l’importo deriva dalla somma di:

  • una quota riferita alle anzianità contributive maturate nel Fondo fino al 31 dicembre 1995, calcolata secondo la normativa del Fondo confermata in via transitoria;
  • una quota riferita alle anzianità maturate nell’assicurazione generale obbligatoria, sia prima sia dopo il 1 gennaio 1996, calcolata secondo le regole dell’A.G.O.

Per la pensione di vecchiaia del personale viaggiante, per la pensione di invalidità specifica e per la pensione di anzianità, il trattamento è invece composto da:

  • una quota Fondo relativa ai periodi fino al 31 dicembre 1995;
  • una quota A.G.O. relativa ai periodi maturati dal 1 gennaio 1996.

Per tali prestazioni, i periodi A.G.O. antecedenti al 1 gennaio 1996 non valgono né per il diritto né per la misura, ma sono recuperati con riliquidazione al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia nel regime generale, utilizzando le retribuzioni considerate per la quota A.G.O. e rivalutate secondo l’articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 503/1992.

Invalidità specifica e rapporti con altre prestazioni

Per la pensione di invalidità specifica restano ferme le regole speciali del Fondo relative a:

  • accertamento dell’invalidità;
  • composizione del collegio medico;
  • accertamento preventivo;
  • requisiti assicurativi;
  • decorrenza della pensione.

La circolare richiama inoltre le istruzioni già fornite con le circolari n. 194/1993 e n. 200/1994 per gli adempimenti di liquidazione.

Viene precisato che le pensioni di invalidità specifica liquidate a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono soggette all’incumulabilità con la rendita INAIL prevista dall’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995. Inoltre, a seguito della soppressione del Fondo, non trovano più applicazione le disposizioni sulla pensione privilegiata previste dalla legge n. 830/1961.

Massimali del trattamento pensionistico

Per le pensioni liquidate con sistema retributivo, l’importo complessivo non può superare il più favorevole tra:

  • il 90% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme del Fondo;
  • l’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme dell’A.G.O. per i lavoratori dipendenti.

Resta inoltre confermato quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 nei casi di opzione esercitata dall’iscritto ai sensi della legge n. 407/1990 e del d.l. n. 791/1981. In tali ipotesi il trattamento non può superare la retribuzione pensionabile, determinata assumendo la più favorevole tra quelle utilizzate per le due quote.

Retribuzione pensionabile e adempimenti delle aziende

Per la quota riferita alle anzianità maturate nel Fondo fino al 31 dicembre 1995, la retribuzione pensionabile continua a essere determinata secondo la normativa del Fondo vigente alla data di decorrenza della pensione. Le aziende di trasporto devono quindi continuare a comunicare tale retribuzione compilando il modello ET.02/P (ET.36), secondo le modalità già indicate nelle precedenti circolari e nei messaggi richiamati.

Poiché occorre continuare a determinare la retribuzione pensionabile del Fondo anche dopo il 1 gennaio 1996, restano applicabili gli articoli 16 e 18 della legge n. 889/1971. Le aziende devono pertanto trasmettere alle sedi competenti gli accordi nazionali e aziendali sugli elementi accessori della retribuzione, affinché l’Istituto possa stabilirne la pensionabilità.

Per la quota di pensione riferita alle anzianità acquisite nell’A.G.O., la retribuzione pensionabile si determina invece secondo le regole ordinarie del regime generale.

Decorrenza delle pensioni

La decorrenza della pensione di invalidità specifica è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di esonero dal servizio dell’iscritto. Per tutte le altre prestazioni la decorrenza segue i criteri vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Prepensionamenti

Per i trattamenti pensionistici anticipati previsti dall’articolo 4 del d.l. n. 501/1995, convertito dalla legge n. 11/1996, si applica il medesimo criterio di calcolo a quote previsto dal decreto n. 414:

  • quota Fondo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995;
  • quota A.G.O. per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1996.

Anche per questi trattamenti, i periodi A.G.O. antecedenti al 1 gennaio 1996 restano non utili fino alla riliquidazione alla vecchiaia secondo le norme del regime generale. Per gli altri profili dei prepensionamenti continuano a valere le circolari già richiamate nel testo.

Dipendenti di comuni, province e regioni che gestiscono il trasporto in economia

La circolare chiarisce definitivamente la posizione del personale dipendente da comuni, province e regioni che esercitano direttamente in economia il servizio di trasporto pubblico. Tale personale, che in base alla legge n. 274/1991 avrebbe dovuto essere iscritto all’INPDAP dal 1 ottobre 1991, risultava invece ancora iscritto al Fondo autoferrotranvieri anche oltre tale data.

Per questo motivo sarà necessario regolarizzare la posizione assicurativa secondo istruzioni che verranno impartite con successiva circolare. La presente circolare anticipa inoltre che:

  • le domande di pensione in corso di esame dovranno essere definite escludendo i periodi di contribuzione successivi al 1 ottobre 1991, sia per il diritto sia per la misura;
  • il personale ancora in servizio, non più iscritto al Fondo dal 1 ottobre 1991, perde dal 24 agosto 1996 il diritto al pensionamento anticipato previsto dalla legge n. 11/1996;
  • per le pensioni anticipate già liquidate ai sensi della stessa legge potrà essere esercitata l’opzione prevista dall’articolo 5, comma 3, del decreto n. 414.

Ricorsi amministrativi e azioni giudiziarie

Con la soppressione del Fondo cessano le funzioni del Comitato di Vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I ricorsi in materia pensionistica devono essere trattati dai Comitati provinciali competenti per territorio, come per le altre prestazioni dell’A.G.O.

Le sedi devono istruire e sottoporre all’esame dei Comitati:

  • i ricorsi contro provvedimenti adottati sulla base del decreto n. 414;
  • i ricorsi contro provvedimenti adottati secondo la normativa previgente del Fondo.

Per i provvedimenti della Sede Centrale, le sedi devono richiedere la documentazione alla Struttura di Progetto di decentramento dei Fondi Speciali; i fascicoli giacenti presso la Sede Centrale verranno trasmessi alle sedi competenti. Restano riservate successive comunicazioni sulla competenza a decidere i ricorsi ex articolo 16 della legge n. 889/1971 relativi alla pensionabilità degli elementi accessori.

Quanto ai termini:

  • per i provvedimenti anteriori al 24 agosto 1996, il termine per il ricorso amministrativo resta quello del Fondo, pari a 5 anni e 180 giorni;
  • per i provvedimenti dal 24 agosto 1996 in poi, si applicano i termini del regime generale.

Per l’azione giudiziaria:

  • per i provvedimenti anteriori al 24 agosto 1996 continua a valere il termine di 5 anni e 180 giorni;
  • per quelli successivi si applica il termine previsto dall’articolo 4 del d.l. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992.

Istruzioni operative provvisorie

In attesa dell’aggiornamento delle procedure automatizzate, le sedi devono liquidare provvisoriamente le pensioni indicate al punto 1.2 limitatamente alla quota calcolata secondo le norme del Fondo autoferrotranvieri.

Operativamente, le pensioni devono essere acquisite con l’attuale procedura indicando nel pannello FS05ET solo le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 e inserendo nel campo 02, terzo sottocampo, il codice "P" per evidenziare il carattere provvisorio della liquidazione.

I programmi per la liquidazione definitiva sono in corso di aggiornamento e saranno resi disponibili con successiva comunicazione.

Punti principali

Ambito temporale di applicazione

La nuova disciplina si applica al personale già iscritto al soppresso Fondo al 31 dicembre 1995, a quello assunto successivamente e ai lavoratori cessati con diritto a prestazioni differite. Per le risoluzioni del rapporto intervenute prima del 24 agosto 1996, le prestazioni restano liquidate secondo la vecchia normativa del Fondo; per le cessazioni successive a tale data si applica il nuovo regime del decreto n. 414.

Prestazioni pensionistiche previste dal nuovo regime

Per le cessazioni successive al 23 agosto 1996 sono previsti: pensione di vecchiaia ordinaria, pensione di vecchiaia per il personale viaggiante con requisiti di età confermati, pensione di invalidità specifica, assegno di invalidità e pensione di inabilità della legge n. 222/1984, pensione di anzianità, pensioni ai superstiti e, in alternativa, la possibilità di utilizzare tutta la contribuzione del Fondo nel regime generale. Per alcune prestazioni restano applicabili le regole del Fondo solo per la quota maturata fino al 31 dicembre 1995.

Criteri di calcolo della pensione

L’importo è generalmente dato dalla somma di due quote: una relativa alle anzianità maturate nel Fondo fino al 31 dicembre 1995, calcolata con la normativa transitoria del Fondo, e una relativa alle anzianità maturate nell’assicurazione generale obbligatoria, secondo le regole del regime generale. Per la vecchiaia, l’assegno di invalidità, la inabilità e i superstiti si sommano entrambe le quote; per vecchiaia del personale viaggiante, invalidità specifica e anzianità la quota A.G.O. riguarda solo i periodi dal 1 gennaio 1996, con successiva riliquidazione dei periodi A.G.O. pregressi non utili immediatamente.

Massimali, retribuzione pensionabile e decorrenza

Per le pensioni retributive il trattamento complessivo non può superare il più favorevole tra il 90% della retribuzione pensionabile calcolata secondo il Fondo e l’80% di quella determinata secondo l’A.G.O.; restano ferme le regole speciali in caso di opzioni ex normativa previgente. La retribuzione pensionabile del Fondo continua a essere determinata secondo la disciplina transitoria e le aziende devono trasmettere gli accordi sugli elementi accessori della retribuzione. La decorrenza dell’invalidità specifica è fissata dal primo giorno del mese successivo all’esonero dal servizio, mentre le altre pensioni seguono le regole dell’A.G.O.

Prepensionamenti, enti locali, ricorsi e istruzioni operative

Ai prepensionamenti previsti dalla legge n. 11/1996 si applica il medesimo criterio di calcolo a quote. Per i dipendenti di comuni, province e regioni che gestiscono direttamente il trasporto pubblico si chiarisce la posizione assicurativa e l’eventuale opzione per il trattamento già liquidato, mentre per il personale ancora in servizio viene meno il diritto al prepensionamento dal 24 agosto 1996. La circolare disciplina inoltre ricorsi amministrativi e azioni giudiziarie, distinguendo termini anteriori e successivi al 24 agosto 1996, e dispone per ora la liquidazione provvisoria delle pensioni con sola quota Fondo in attesa dell’aggiornamento delle procedure.

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