Circolare numero 192 del 7-10-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando il lavoratore in malattia può spostarsi all’estero, quali assenze alla visita di controllo possono essere giustificate per trattamenti di medicina alternativa, come si tratta l’indennizzabilità dei ricoveri per donazione d’organo e quali condizioni consentono l’indennità di malattia per prestazioni in day hospital. In tutti i casi il punto centrale è la verifica della reale incapacità lavorativa e la necessità di adeguata autorizzazione o certificazione sanitaria.
Indennità di malattia: trasferimento all’estero, assenze a visita di controllo, donazione d’organo e day hospital
Indennità di malattia: spostamenti, controlli e prestazioni sanitarie particolari
La circolare disciplina quattro fattispecie rilevanti ai fini dell’indennità di malattia: lo spostamento all’estero durante lo stato morboso, le giustificazioni delle assenze a visita di controllo per terapie di medicina alternativa, i ricoveri connessi alla donazione di organi o cellule staminali e le prestazioni rese in regime di day hospital. Il criterio di fondo è la tutela dell’evento malattia solo quando risultino rispettate le condizioni di controllo sanitario, autorizzazione e documentazione previste.
Trasferimento all’estero durante la malattia
La circolare ricorda che, in via generale, il lavoratore ammalato non può trasferirsi all’estero senza autorizzazione, perché la possibilità di controllo sanitario costituisce il presupposto della trasferibilità del domicilio durante la malattia. Già la circolare n. 38 PMMC n. 1714 ASMM/76 del 26 marzo 1987 aveva precisato che, quando l’assicurato si reca in una località diversa da quella abituale, conserva il diritto all’indennità a condizione che comunichi all’Istituto e al datore di lavoro il nuovo indirizzo temporaneo, così da consentire gli accertamenti sanitari necessari.
La questione assume rilievo particolare per i trasferimenti all’estero, poiché l’attività di controllo diventa più difficoltosa. La circolare richiama l’art. 22 del Regolamento CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971, che prevede la necessità di una preventiva autorizzazione dell’istituzione competente per recarsi o trasferire la residenza in altro Stato membro o per ricevere cure adeguate. In base alla prassi, per i Paesi CEE l’autorizzazione viene rilasciata dalle USL sul modello E112; il lavoratore deve quindi rivolgersi a tale struttura e trasmettere copia dell’autorizzazione all’INPS e al datore di lavoro.
Per gli Stati con i quali non esistono convenzioni in materia, il trasferimento è comunque subordinato ad autorizzazione. Possono essere considerate favorevolmente, ai fini del pagamento dell’indennità, solo le richieste autorizzate dall’INPS o dalle USL. Se l’interessato si rivolge all’INPS, il medico dell’Istituto valuta la necessità di migliori cure o assistenza nel Paese di destinazione e può subordinare il via libera all’obbligo di sottoporsi a controlli sanitari presso istituzioni locali o da parte di medici di fiducia di consolati o ambasciate italiane.
La nota richiama inoltre che restano ferme le conseguenze sanzionatorie quando lo spostamento in altra località comprometta lo stato di salute del lavoratore.
Assenze a visita di controllo e trattamenti di medicina alternativa
La circolare affronta il caso dei lavoratori risultati assenti alla visita di controllo perché recatisi presso studi privati che praticano la cosiddetta medicina alternativa. Viene chiarito che la mera prescrizione di tali trattamenti non dimostra di per sé l’incapacità lavorativa, che è il presupposto per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia. Occorre quindi una valutazione preliminare del rischio assicurativo, da svolgersi con l’ausilio dei sanitari sulla base della certificazione di malattia relativa al singolo evento.
Quando l’incapacità al lavoro sia effettivamente accertata, possono essere considerate favorevolmente, ai sensi del punto C, 2 alinea, della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99/1984, le assenze riconducibili alla terapia alternativa, a condizione che:
- il trattamento sia collegato alla malattia in corso;
- il lavoratore ne dia adeguata dimostrazione;
- sia provata l’impossibilità di eseguirlo in un orario compatibile con le fasce di reperibilità, anche in relazione alla distanza dal domicilio;
- la struttura privata sia formalmente autorizzata a svolgere la specifica terapia;
- la struttura attesti l’effettiva esecuzione del trattamento con l’indicazione dell’orario;
- sia acquisita copia della fattura o ricevuta.
La circolare osserva anche che, di regola, gli orari di tali prestazioni possono essere concordati con il paziente, circostanza che va tenuta presente nella valutazione dell’impossibilità di collocare la terapia fuori dalle fasce di reperibilità. Rimane fermo l’obbligo di rilascio e presentazione contestuale dell’attestazione di presenza.
Ricoveri per donazione d’organo e prelievo di cellule staminali
Per i casi di ricovero finalizzati alla donazione d’organo, la circolare ammette il diritto all’indennità di malattia secondo le norme comuni per le giornate di effettiva degenza e, se necessario, per il periodo di convalescenza utile al recupero delle energie lavorative. La condizione essenziale è che tali giornate risultino adeguatamente documentate dalla struttura presso la quale è avvenuto l’intervento.
Le stesse indicazioni valgono anche per il prelievo di cellule staminali midollari e periferiche a scopo infusione per successivi trapianti, espressamente ricompreso tra le donazioni d’organo dall’art. 1, comma 3, della legge n. 107/1990. La circolare ritiene che, per le modalità di svolgimento e per gli effetti conseguenti, tale ipotesi possa essere ricondotta alla malattia indennizzabile. Non si applica invece la tutela prevista per la donazione di sangue o di emocomponenti.
Prestazioni sanitarie in regime di day hospital
Per le prestazioni rese in day hospital la circolare esclude l’equiparazione automatica al ricovero, sottolineando che si tratta di prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale, pur svolte in ambito ospedaliero. L’indennità di malattia può essere riconosciuta solo se, nel caso concreto, vi sia un’effettiva incapacità lavorativa.
Tale requisito si considera realizzato quando la permanenza giornaliera nel luogo di cura, sommata al tempo necessario per il rientro al lavoro, copre sostanzialmente l’intera giornata lavorativa. Anche se la permanenza è inferiore, l’indennità può spettare quando venga accertato medicamente, in relazione alla natura della malattia o della terapia, che il lavoratore non dispone di una residua capacità lavorativa per quella giornata.
Quando l’indennità è dovuta, il trattamento economico va corrisposto in misura normale, senza applicare la riduzione prevista per il ricovero di lavoratori senza familiari a carico, perché tale presupposto non è rilevabile nella fattispecie. Il pagamento può riguardare le giornate di totale astensione dal lavoro coperte da certificazione della struttura ospedaliera o convenzionata con il SSN, oppure dal medico curante, trasmessa nei termini previsti per la certificazione di malattia.
Se il trattamento non ha cadenza giornaliera, i giorni in cui la cura non viene eseguita, pur permanendo l’assenza dal lavoro, non sono indennizzabili se non debitamente certificati, anche se l’evento resta unico agli altri effetti, come carenza e misura dell’indennità. La circolare ammette tuttavia la valutazione favorevole di eventuali istanze presentate da lavoratori che, in buona fede, abbiano omesso o trasmesso in ritardo la certificazione, previo conforme giudizio sanitario, richiamando il criterio già adottato per i giorni di malattia successivi a prestazioni di pronto soccorso.
Punti principali
Trasferimento all’estero durante la malattia
Durante la malattia lo spostamento in località diversa da quella abituale non è di regola consentito, salvo che sia possibile mantenere i controlli sanitari e che il lavoratore comunichi all’INPS e al datore di lavoro il nuovo indirizzo temporaneo. Per i trasferimenti in Paesi CEE serve una preventiva autorizzazione dell’istituzione competente, normalmente rilasciata dalle USL su modello E112; il lavoratore deve poi trasmetterne copia all’INPS e al datore di lavoro. Anche per spostamenti verso Stati non convenzionati è richiesta un’autorizzazione, rilasciabile dall’INPS o dalle USL, e possono essere previsti controlli presso strutture locali o tramite medici di fiducia di consolati e ambasciate.
Assenze a visita di controllo per trattamenti di medicina alternativa
L’assenza a visita di controllo può essere giustificata solo se, in presenza di accertata incapacità lavorativa, il trattamento di medicina alternativa è collegato alla malattia in corso ed è dimostrata l’impossibilità di effettuarlo in orari compatibili con le fasce di reperibilità. La struttura privata deve essere autorizzata, deve attestare formalmente l’effettiva esecuzione della terapia con l’orario, e va acquisita anche la fattura o ricevuta. La semplice prescrizione del trattamento non prova da sola l’incapacità lavorativa.
Ricoveri per donazione d’organo
Per i ricoveri finalizzati alla donazione d’organo l’indennità di malattia può essere riconosciuta secondo le regole ordinarie per le giornate di effettiva degenza e, se necessario, per il successivo periodo di convalescenza, purché adeguatamente documentato dalla struttura sanitaria. La disciplina si estende anche al prelievo di cellule staminali midollari e periferiche a scopo infusione per successivi trapianti, considerato assimilabile alla donazione d’organo ai fini dell’indennizzabilità.
Day hospital e indennità di malattia
Le prestazioni sanitarie in day hospital non sono equiparate al ricovero ospedaliero, perché hanno natura sostanzialmente ambulatoriale. L’indennità spetta solo se, nel caso concreto, è accertata un’effettiva incapacità lavorativa: ciò accade quando la permanenza nel luogo di cura, sommata al tempo di rientro, copre sostanzialmente l’intera giornata lavorativa, oppure quando, per la natura della terapia o dell’infermità, vi sia assenza di residua capacità lavorativa nella stessa giornata. Il trattamento economico è dovuto in misura normale, senza la riduzione prevista per alcuni ricoveri, e solo per le giornate totalmente coperte da certificazione della struttura o del medico curante inviata nei termini. Se la cura non è giornaliera, le giornate di mancata effettuazione non sono indennizzabili se prive di certificazione, salvo valutazione favorevole in caso di omissione o ritardo in buona fede previo conforme giudizio sanitario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 ott 1996Circolare numero 191 del 5-10-1996
- Circolare · 9 ott 1996Circolare numero 193 del 9-10-1996
- Circolare · 4 ott 1996Circolare numero 190 del 4-10-1996
- Circolare · 3 ott 1996Circolare numero 187 del 3-10-1996
- Circolare · 3 ott 1996Circolare numero 188 del 3-10-1996
- Circolare · 3 ott 1996Circolare numero 189 del 3-10-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →