Circolare numero 186 del 1-10-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, ai fini fiscali, il sussidio erogato dall’Istituto e gli eventuali importi integrativi corrisposti dai soggetti gestori dei progetti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili devono essere considerati redditi da lavoro dipendente. La precisazione rileva anche per la determinazione dell’assegno per il nucleo familiare, per il quale è richiesto che il reddito da lavoro dipendente rappresenti almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo.
Assimilazione ai redditi da lavoro dipendente dei compensi per lavori socialmente utili
Assimilazione fiscale dei compensi per lavori socialmente utili
La circolare interviene per chiarire il regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili. Il chiarimento si fonda sulla modifica introdotta dall’art. 9, comma 20, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, che ha integrato l’art. 47, comma 1, lettera e), del TUIR.
Ambito di applicazione della norma
La disposizione citata ha previsto l’inclusione, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche del compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili. La circolare precisa che tale qualificazione si estende alle somme erogate nel contesto di tali attività.
Trattamento fiscale delle somme erogate
In base a quanto chiarito, sia il sussidio erogato dall’Istituto sia gli importi integrativi eventualmente corrisposti dai soggetti gestori dei progetti ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili devono essere considerati, ai fini fiscali, come reddito da lavoro dipendente. Ne deriva che tali somme rilevano secondo il medesimo regime previsto per i redditi di lavoro dipendente.
Incidenza sull’assegno per il nucleo familiare
La circolare evidenzia inoltre che la disposizione produce effetti anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Il riferimento è all’art. 2, comma 10, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che richiede la presenza di una componente minima del 70% di reddito da lavoro dipendente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Pertanto, le somme relative ai lavori socialmente utili rilevano anche per il calcolo di tale requisito.
Punti principali
Base normativa dell’assimilazione
L’art. 9, comma 20, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, ha modificato l’art. 47, comma 1, lettera e), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), aggiungendo tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili.
Qualificazione fiscale delle somme erogate
In applicazione della norma, sia il sussidio erogato dall’Istituto sia gli importi integrativi eventualmente corrisposti dai soggetti gestori dei progetti ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili devono essere trattati, ai fini fiscali, come reddito da lavoro dipendente.
Riflessi sull’assegno per il nucleo familiare
La medesima assimilazione incide anche sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, poiché l’art. 2, comma 10, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, richiede che il reddito da lavoro dipendente rappresenti almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 set 1996Circolare numero 185 del 30-9-1996
- Circolare · 3 ott 1996Circolare numero 189 del 3-10-1996
- Circolare · 3 ott 1996Circolare numero 188 del 3-10-1996
- Circolare · 3 ott 1996Circolare numero 187 del 3-10-1996
- Circolare · 4 ott 1996Circolare numero 190 del 4-10-1996
- Circolare · 5 ott 1996Circolare numero 191 del 5-10-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →