Sentenza n. 877/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 1377/2025 resa a definizione del procedimento R.G. n. 15144/2023, dal Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.03.2025 e notificata in data 24.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva imposto l’emissione della Carta Docente e l’accredito di euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’emissione in suo favore della Carta Docente e all’assegnazione sulla stessa dell’importo di euro 500,00. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, producendo la prova del passaggio in giudicato del titolo e della notifica dello stesso, nonché dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie contro le amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di commissario ad acta è obbligatorio, non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 189,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza e legittima il giudice amministrativo, verificata l’esistenza e l’esecutività del titolo, a ordinare all’amministrazione di darvi integrale esecuzione e a nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso consente di procedere con l’azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione inadempiente, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente dal giudice.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna dell’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente al comando giudiziale, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
- Verificati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione della sentenza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del comando entro un termine assegnato e predisporre contestualmente un meccanismo sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato esercita un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice: l’incarico non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve effettuare i depositi esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della pronuncia resa in sede di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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