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Sentenza

Sentenza n. 5965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dall’elenco degli ammessi al tirocinio e contro la graduatoria finale del concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva partecipato al concorso per l’ammissione al 207° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, invocando la riserva di posti prevista dall’art. 649 del codice dell’ordinamento militare e dal bando in favore degli allievi dell’ultimo anno delle scuole militari. Pur essendosi collocato al posto n. 111 all’esito delle prove, non era stato inserito tra i primi 80 candidati ammessi al tirocinio. Aveva quindi impugnato l’elenco degli ammessi, sostenendo che la riserva dovesse operare già nella fase intermedia di selezione per l’accesso al tirocinio, nonché la graduatoria finale per invalidità derivata. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la riserva operasse soltanto nella graduatoria finale dei vincitori. In appello sono stati dedotti: erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione dell’art. 649 d.lgs. 66/2010 e dell’art. 1 del bando; erronea qualificazione dell’elenco degli ammessi al tirocinio come mero elenco intermedio anziché graduatoria intermedia; elusione della ratio della riserva; violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ragionevolezza, proporzionalità e autovincolo; erronea applicazione di precedenti giurisprudenziali; natura di norma di relazione della disciplina sulla riserva e conseguente pretesa esistenza di un diritto soggettivo; violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e richiesta di risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR. L’appellante aveva inoltre censurato il rigetto dell’istanza di esecuzione della misura cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato l’art. 649, commi 1 e 3, del codice dell’ordinamento militare nel senso che la riserva di posti in favore degli allievi delle scuole militari opera nella graduatoria finale di merito e non nelle fasi intermedie della procedura. La disposizione non consente di configurare più graduatorie di merito progressive e autonome nell’ambito della medesima selezione. Il bando, coerentemente, riservava il 30% dei posti agli allievi dell’ultimo anno delle scuole militari e prevedeva l’applicazione delle riserve nella formazione della graduatoria finale. L’elenco degli ammessi al tirocinio, disciplinato dall’art. 15 del bando, era invece funzionale esclusivamente a individuare, sulla base dei punteggi conseguiti nelle prove, i primi 80 candidati da ammettere alla successiva fase concorsuale; in caso di parità rilevavano soltanto i titoli di preferenza, non la riserva di posti. Poiché l’appellante si era collocato al posto n. 111, la sua esclusione dal tirocinio è stata ritenuta legittima. È stato respinto anche il motivo relativo alla mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare, sia per la natura interinale della tutela cautelare, sia perché l’istanza di esecuzione era stata già respinta dal TAR con ordinanza non impugnata. La domanda risarcitoria è stata respinta, anche perché proposta per la prima volta in appello. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 649 d.lgs. 66/2010

    Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili; i posti riservati non ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando, nell’ordine della graduatoria di merito, ad altri concorrenti idonei appartenenti alle categorie indicate dalla disposizione.

    La riserva opera nella graduatoria finale di merito e non consente di configurare graduatorie intermedie di merito nell’ambito della medesima procedura concorsuale.

  • art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, del bando di concorso

    Il 30% dei posti messi a concorso, pari a n. 19, è riservato agli allievi frequentatori dell’ultimo anno delle scuole militari.

    La riserva prevista dal bando deve essere applicata nella graduatoria finale, secondo il richiamo alla disciplina dell’art. 649 del codice dell’ordinamento militare.

  • art. 14, comma 4, lett. b), del bando di concorso

    In caso di parità di punteggio si applicano i titoli di preferenza previsti dalla disposizione.

    Nella formazione dell’elenco degli ammessi al tirocinio rilevano, in caso di parità, i titoli di preferenza, ma non la riserva di posti di cui alla lett. a).

  • art. 15, commi 1 e 2, del bando di concorso

    L’elenco degli ammessi al tirocinio è formato individuando i primi 80 candidati in ordine di punteggio.

    L’elenco è un atto intermedio funzionale all’ammissione alla fase del tirocinio, fondato sui soli punteggi delle prove, e non una graduatoria intermedia di merito sulla quale applicare la riserva.

  • art. 16, comma 4, lett. a), del bando di concorso

    Nella formazione della graduatoria finale di merito si tiene conto delle riserve dei posti previste dall’art. 1, comma 3.

    La previsione individua espressamente la graduatoria finale quale momento applicativo delle riserve.

  • art. 59 c.p.a.

    L’istanza di esecuzione della misura cautelare è stata respinta dal TAR e tale ordinanza non è stata impugnata.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta, anche perché proposta per la prima volta in appello.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali per l’ammissione alle accademie militari, la riserva di posti prevista dall’art. 649 del codice dell’ordinamento militare in favore degli allievi delle scuole militari opera nella graduatoria finale di merito e non nelle fasi intermedie di selezione.
  • L’elenco dei candidati ammessi a una fase successiva del concorso, formato sulla base dei migliori punteggi conseguiti nelle prove, non costituisce una graduatoria intermedia di merito sulla quale debbano essere applicate le riserve di posti, quando la lex specialis ne preveda l’applicazione nella sola graduatoria finale.
  • La previsione della riserva di posti non impedisce all’amministrazione di selezionare, per l’accesso a una fase concorsuale intermedia, i candidati secondo il solo punteggio di merito, salvo diversa e specifica previsione della legge o del bando.
  • La domanda risarcitoria proposta per la prima volta in appello è inammissibile e non può essere esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciAppello
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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