Regolamento (UE) 2022/1308
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio del 26 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 aggiorna l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, relativo alle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Libia. La modifica discende dal riesame periodico degli elenchi effettuato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento base. L’intervento consiste nella soppressione della voce relativa a una persona deceduta e nella sostituzione/aggiornamento delle voci concernenti due persone, mantenendo invariato il resto del regime restrittivo.
Modifica dell’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Libia, contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a livello dell’Unione e incide sulle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2016/44 nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato III. In concreto riguarda l’aggiornamento dell’elenco nominativo delle persone soggette a restrizioni: soppressione di una voce relativa a una persona deceduta e aggiornamento delle informazioni identificative e della motivazione per due persone. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica un allegato già vigente nell’ambito delle sanzioni UE sulla Libia.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio: modifica delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Libia
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Libia, disciplinato dal regolamento (UE) 2016/44. Il Consiglio, all’esito del riesame periodico degli elenchi designati, aggiorna l’allegato III per riflettere l’evoluzione delle circostanze e mantenere le misure restrittive solo nei confronti dei soggetti ancora ritenuti rilevanti ai fini del regime.
Contesto e finalità
Il provvedimento richiama l’adozione del regolamento (UE) 2016/44 e il riesame effettuato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 6, di tale regolamento. Dalla revisione emerge che la voce relativa a una persona deceduta deve essere soppressa, mentre le misure restrittive devono restare in vigore per tutte le altre persone, entità e organismi elencati nell’allegato III. Il Consiglio ritiene inoltre opportuno aggiornare la motivazione e le informazioni identificative relative a due persone.
Ambito della modifica normativa
Il regolamento non istituisce nuove misure autonome, ma modifica puntualmente l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive in relazione alla Libia. L’effetto pratico è l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio applicabile in tutta l’Unione.
Contenuto delle modifiche all’allegato III
La sezione A dell’allegato III, dedicata alle persone fisiche, viene modificata come segue:
- la voce 20, relativa a AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf, è soppressa;
- la voce 15, relativa ad AL QADHAFI, Quren Salih, è sostituita con una nuova scheda che aggiorna alias, qualifiche e motivazione della designazione;
- la voce 22, relativa a Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN, è sostituita con una nuova scheda identificativa e motivazionale.
Per AL QADHAFI, Quren Salih, la nuova descrizione indica, tra l’altro, il ruolo di ex ambasciatore libico in Ciad, il coinvolgimento nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime di Gheddafi, l’associazione all’ex regime e l’attività diretta a compromettere il processo di transizione politica della Libia, anche opponendosi alle Nazioni Unite e al dialogo politico libico.
Per Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN, la scheda sottolinea i legami con il Wagner Group, entità militare privata non registrata con sede in Russia, e il sostegno alle sue attività in Libia. La motivazione richiama violazioni dell’embargo sulle armi in Libia, compresi consegne di armi e dispiegamento di mercenari, nonché operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall’ONU.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto del Consiglio, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulla composizione dell’elenco sanzionatorio europeo.
Disposizioni principali
Riesame degli elenchi e aggiornamento dell’allegato III
Il Consiglio, sulla base dell’articolo 21, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2016/44, ha riesaminato gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi designati. A seguito del riesame, ha deciso di modificare l’allegato III per adeguare le designazioni alla situazione attuale.
Soppressione di una voce relativa a persona deceduta
La voce 20 dell’elenco delle persone contenuto nella sezione A dell’allegato III, relativa ad AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf, è soppressa.
Aggiornamento della voce relativa ad AL QADHAFI, Quren Salih
La voce 15 è sostituita con una nuova formulazione che aggiorna nome, alias, dati identificativi e motivazione. La persona è descritta come ex ambasciatore libico in Ciad, coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime di Muammar Gheddafi e in attività volte a compromettere la transizione politica della Libia. Restano indicati il legame con l’ex regime di Gheddafi, l’appartenenza al Fronte popolare di liberazione della Libia e il rischio per pace, stabilità e sicurezza della Libia. La data di designazione indicata è 12.4.2011.
Aggiornamento della voce relativa a Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN
La voce 22 è sostituita con una nuova scheda identificativa completa di nome in caratteri latini e cirillici, data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso. La motivazione precisa che Prigozhin intrattiene stretti rapporti, anche finanziari, con il Wagner Group e che, in tal modo, partecipa e sostiene le attività del gruppo in Libia, considerate minaccia per pace, stabilità e sicurezza del paese. Vengono richiamate violazioni plurime e ripetute dell’embargo sulle armi in Libia istituito dalla risoluzione UNSCR 1970 (2011) e recepito nell’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, incluse consegne di armi e impiego di mercenari a sostegno dell’esercito nazionale libico. La data di designazione indicata è 15.10.2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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