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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1310

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310 della Commissione del 26 luglio 2022 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32022R1310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento avvia un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping per accertare se le misure definitive sui coils in acciaio inossidabile laminati a caldo originari dell’Indonesia siano eluse tramite spedizioni dalla Turchia. In parallelo impone la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping se l’elusione sarà confermata. Il provvedimento disciplina anche termini procedurali, modalità di collaborazione, richieste di esenzione e aspetti di riservatezza e trattamento dei dati.

Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure sui fogli e rotoli di acciai inossidabili laminati a caldo originari dell’Indonesia, mediante importazioni spedite dalla Turchia, con contestuale registrazione di tali importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, anche arrotolati (inclusi prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, classificati ai codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, spediti dalla Turchia, a prescindere dalla dichiarazione di origine turca. L’inchiesta mira a verificare una possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408; sono interessate le parti interessate, i produttori esportatori in Turchia, gli importatori dell’Unione e, se del caso, l’industria dell’Unione. Sono escluse dall’oggetto del prodotto i prodotti non arrotolati di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore superiore a 10 mm. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la registrazione delle importazioni scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310: apertura di un’inchiesta per possibile elusione di misure antidumping sui coils in acciaio inossidabile

Il regolamento apre un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, siano eluse tramite spedizioni dalla Turchia. La Commissione fonda l’avvio del procedimento su elementi di prova ritenuti sufficienti, provenienti da una domanda presentata da EUROFER il 17 giugno 2022, e dispone contestualmente la registrazione delle importazioni.

Contesto e motivazione dell’inchiesta

Dai considerando emerge che la Commissione ritiene plausibile una modificazione della configurazione degli scambi successiva all’istituzione delle misure antidumping. In particolare, la domanda avrebbe mostrato un forte aumento delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia verso la Turchia e, parallelamente, un aumento delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Turchia verso l’Unione. Secondo gli elementi forniti dal richiedente, tale dinamica sarebbe coerente con la spedizione del prodotto in esame attraverso la Turchia dopo operazioni di assemblaggio o completamento realizzate in tale Paese, senza una sufficiente motivazione economica diversa dall’istituzione del dazio.

Prodotto interessato e qualificazione della possibile elusione

Il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, anche arrotolati, compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti non arrotolati di larghezza uguale o superiore a 600 mm e spessore superiore a 10 mm. Il regolamento richiama i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12; il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso prodotto, ma spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o meno originario della Turchia, con i corrispondenti codici TARIC indicati nell’articolo 1.

Elementi indiziari richiamati dalla Commissione

La Commissione evidenzia che le bramme di acciai inossidabili originarie dell’Indonesia rappresenterebbero oltre il 60 % del valore totale del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto delle operazioni svolte in Turchia sarebbe inferiore al 25 % del costo di produzione. Inoltre, la domanda sostiene che non vi sia una produzione autonoma del prodotto oggetto dell’inchiesta in Turchia, salvo quella derivante dalla ulteriore trasformazione di bramme importate dall’Indonesia. Gli elementi raccolti indicherebbero anche un pregiudizio all’efficacia riparatoria delle misure vigenti, sia sotto il profilo dei volumi sia dei prezzi: le importazioni sarebbero consistenti e a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta originaria. Viene altresì indicato che i prezzi del prodotto sarebbero oggetto di dumping rispetto al valore normale già determinato per il prodotto in esame.

Registrazione delle importazioni e finalità della misura

L’articolo 2 dispone che le autorità doganali degli Stati membri adottino le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione ha una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore. La finalità è preservare la possibilità, qualora l’inchiesta confermi l’elusione, di riscuotere dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione, entro il limite del dazio per tutte le altre società dell’Indonesia stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, pari al 17,3 %.

Partecipazione delle parti interessate, termini e documentazione

Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro lo stesso termine le parti possono chiedere di essere sentite; per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Il regolamento precisa inoltre che le comunicazioni possono essere trasmesse tramite TRON.tdi, con utilizzo di EU Login, e che le parti devono indicare recapiti completi e un indirizzo e-mail ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente.

Riservatezza, diritto di difesa e trattamento dei dati

Le comunicazioni contenenti informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione del contenuto sostanziale. In mancanza di adeguata motivazione della riservatezza o di un riassunto idoneo, la Commissione può non tenere conto delle informazioni. I dati personali raccolti nell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Conseguenze della mancata collaborazione e ruolo del consigliere-auditore

Se una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni, non le trasmette nei termini o ostacola gravemente il procedimento, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. L’eventuale mancata collaborazione può condurre a esiti meno favorevoli. È inoltre riconosciuta la possibilità di ricorrere al consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe e ai diritti di difesa, con facoltà di organizzare audizioni e mediare tra le parti e i servizi della Commissione.

Entrata in vigore e durata del procedimento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il provvedimento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta per elusione

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione apre un’inchiesta per verificare se le importazioni di determinati prodotti in acciaio inossidabile laminati a caldo spediti dalla Turchia eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408.

Prodotto oggetto dell’inchiesta e classificazione doganale

L’inchiesta riguarda prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, classificati nei codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, nonché nei corrispondenti codici TARIC indicati nell’articolo 1.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Termini per le parti interessate

Le parti interessate devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione per la fase di apertura dell’inchiesta vanno presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Richieste di esenzione

In base all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni ai produttori in Turchia che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2. I produttori interessati devono presentarsi entro il termine di 15 giorni e presentare i questionari entro 37 giorni.

Effetti della mancata collaborazione

Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere scartate.

Calendario dell’inchiesta e possibile riscossione retroattiva

L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore. Se l’elusione sarà confermata, potranno essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione, entro il limite del dazio "per tutte le altre società" dell’Indonesia pari al 17,3 % previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialecommercio internazionaledoganeelusione delle misure commerciali

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