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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1305

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1305 della Commissione del 25 luglio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R1305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sui cavi di molibdeno provenienti dalla Cina, confermando che il dumping è proseguito nel periodo d’inchiesta e che, in caso di cessazione delle misure, vi è un rischio di persistenza e reiterazione del dumping e del pregiudizio. La Commissione ha applicato il metodo del valore normale basato su costi e prezzi esenti da distorsioni, ricorrendo eccezionalmente all’India come paese rappresentativo a causa della mancanza di collaborazione delle autorità e dei produttori cinesi. È quindi istituito un dazio definitivo del 64,3 % e sono mantenute/estese le misure a prodotti con caratteristiche analoghe o riconducibili a precedenti pratiche elusive. La Commissione ha inoltre ritenuto che il mantenimento delle misure sia conforme all’interesse dell’Unione.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza, con estensione di talune misure a importazioni transitate dalla Malaysia e a specifiche varianti del prodotto.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi di molibdeno classificati al codice NC ex 8102 96 00, originari della Repubblica popolare cinese e non provenienti dalla Malaysia, contenenti almeno il 99,95 % di molibdeno e con sezione trasversale massima superiore a 1,35 mm e non superiore a 4,0 mm. Il regolamento estende inoltre il dazio alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Malaysia, dichiarate o non originarie della Malaysia, e a due ulteriori categorie di cavi di molibdeno originari della RPC: quelli con almeno il 97 % ma meno del 99,95 % di molibdeno e sezione trasversale massima tra 1,35 mm e 4,0 mm, nonché quelli con almeno il 97 % di molibdeno e sezione trasversale massima tra 4,0 mm e 11,0 mm. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1305: dazio antidumping definitivo sui cavi di molibdeno originari della RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sui cavi di molibdeno. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, constata la persistenza del dumping nel periodo di riesame e ritiene probabile la sua reiterazione, nonché la reiterazione del pregiudizio all’industria dell’Unione in caso di cessazione delle misure.

Contesto procedurale

Le misure originarie erano state istituite nel 2010 con un dazio ad valorem del 64,3 % e successivamente estese in più occasioni a seguito di inchieste antielusione, in particolare alle importazioni spedite dalla Malaysia e a specifiche varianti del prodotto con contenuto di molibdeno inferiore al 99,95 %. Le misure attualmente in vigore derivavano dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046, adottato a seguito del precedente riesame in previsione della scadenza.

La domanda di riesame è stata presentata il 23 marzo 2021 da Plansee SE, per conto dell’industria dell’Unione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha aperto il riesame il 28 giugno 2021 dopo consultazione del comitato competente. Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1º gennaio 2020 - 31 dicembre 2020; il periodo in esame per il pregiudizio va dal 1º gennaio 2017 alla fine del periodo d’inchiesta.

Ambito del prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con sezione trasversale massima superiore a 1,35 mm e non superiore a 4,0 mm, classificati al codice NC ex 8102 96 00. La Commissione conferma che il prodotto oggetto del riesame, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato nell’Unione sono simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Nell’inchiesta non hanno collaborato né il governo della RPC né i produttori cinesi. La Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando informazioni della domanda, statistiche commerciali e banche dati quali Comext, Eurostat, Dun & Bradstreet, Global Trade Atlas e la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

Determinazione del valore normale e distorsioni significative nella RPC

La Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che i prezzi e i costi cinesi non siano utilizzabili per la presenza di distorsioni significative nella RPC. Il regolamento richiama la relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina e rinvia anche a precedenti inchieste sul tungsteno, settore ritenuto comparabile per caratteristiche industriali e presenza di distorsioni sistemiche.

La Commissione descrive un quadro di forte intervento pubblico nel settore del molibdeno: elevata presenza di imprese statali, influenza del PCC nelle strutture societarie, politiche industriali selettive, piani quinquennali e programmi nazionali/locali che indirizzano e sostengono il settore, oltre a sovvenzioni statali dirette a favore di alcuni produttori. Vengono inoltre richiamate distorsioni nel diritto fallimentare e patrimoniale, nel mercato del lavoro e nel sistema finanziario.

Poiché non era disponibile un paese rappresentativo perfettamente corrispondente, la Commissione individua in via eccezionale l’India come fonte appropriata per prezzi e costi esenti da distorsioni. La scelta si fonda sulla disponibilità di dati su importazioni di fattori produttivi, tariffa elettrica industriale nel Maharashtra, statistiche sul lavoro e bilanci di WebFill Ltd per SGAV e profitti. Per l’ossido di molibdeno si usa la banca dati GTA; per lavoro ed energia si usano fonti ufficiali indiane. La Commissione non applica ulteriori adeguamenti per dazi o trasporto interno, ritenendoli inutili nel contesto di un riesame in previsione della scadenza.

Calcolo del dumping

Il prezzo all’esportazione è ricostruito sulla base della banca dati dell’articolo 14, paragrafo 6, e adeguato da cif a franco fabbrica detraendo un importo pari all’1,84 % per trasporto e assicurazione, in continuità con l’inchiesta iniziale. La Commissione ritiene attendibili i dati nonostante i bassi volumi, perché i prezzi verso l’Unione si collocano nello stesso intervallo delle esportazioni verso altri mercati e nella fascia bassa dell’intervallo.

Il confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione porta a un margine di dumping del 44,98 %. La Commissione conclude quindi che il dumping è proseguito durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

Rischio di persistenza del dumping

Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, la Commissione valuta il rischio che il dumping continui in caso di scadenza delle misure. La capacità produttiva cinese è stimata in circa 3 500 tonnellate annue, oltre 19 volte il consumo dell’Unione; la capacità inutilizzata sarebbe di almeno 2 500 tonnellate, pari a oltre cinque volte il consumo unionale.

Il mercato dell’Unione è considerato molto attrattivo per dimensioni e prezzi, anche in ragione della rilevanza dell’industria automobilistica europea. I prezzi di esportazione cinesi verso paesi terzi risultano più bassi dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, e i precedenti casi di elusione dimostrano la propensione a deviare le esportazioni verso il mercato unionale. La Commissione conclude che, senza misure, è probabile un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e rischio di reiterazione

L’industria dell’Unione è composta da due produttori e ha continuato a rappresentare quasi integralmente il mercato unionale. Tuttavia il consumo dell’Unione è diminuito del 29 % nel periodo in esame, con effetti negativi su produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti e vendite. In particolare, la produzione cala del 30 %, la capacità produttiva del 20 %, l’utilizzo degli impianti del 13 % e le vendite del 29 %.

Le importazioni dalla RPC rimangono molto limitate in volume ma registrano una quota di mercato inferiore all’1 % e prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell’industria unionale, con un undercutting stimato tra il 52 % e il 67 %. La Commissione, pur rilevando che nel periodo d’inchiesta non vi è stato un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, ritiene che, in assenza di misure, il ritorno di importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli determinerebbe la reiterazione del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

Nel bilanciamento ex articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, la quale ha beneficiato delle misure vigenti e non ha subito una situazione tale da rendere sproporzionato il loro mantenimento. Gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori non hanno partecipato all’inchiesta né hanno fornito elementi contrari; pertanto la Commissione non ravvisa effetti negativi significativi su tali categorie.

Dispositivo finale

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 64,3 % sulle importazioni dalla RPC di cavi di molibdeno contenenti almeno il 99,95 % di molibdeno, con sezione trasversale massima superiore a 1,35 mm e non superiore a 4,0 mm, non provenienti dalla Malaysia, classificati al codice TARIC 8102960019. L’articolo 2 estende il dazio alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Malaysia, dichiarate o non originarie della Malaysia, al codice TARIC 8102960011.

Gli articoli 3 e 4 estendono il dazio ad altre due categorie di cavi di molibdeno originari della RPC: quelli con almeno il 97 % ma meno del 99,95 % di molibdeno e sezione trasversale massima superiore a 1,35 mm e non superiore a 4,0 mm (codice TARIC 8102960030), e quelli con almeno il 97 % di molibdeno e sezione trasversale massima superiore a 4,0 mm e non superiore a 11,0 mm (codici TARIC 8102960020 e 8102960040).

L’articolo 5 stabilisce che, salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e svolgimento dell’inchiesta

La Commissione apre il riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, su istanza di Plansee SE, rappresentativa di oltre il 25 % della produzione unionale. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; il periodo in esame per la valutazione del pregiudizio copre dal 1º gennaio 2017 alla fine del periodo d’inchiesta. In assenza di collaborazione dei produttori e del governo della RPC, la Commissione ricorre ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Definizione del prodotto e prodotti simili

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi di molibdeno contenenti almeno il 99,95 % di molibdeno, con sezione trasversale massima superiore a 1,35 mm e non superiore a 4,0 mm, classificati al codice NC ex 8102 96 00. La Commissione conferma che tale prodotto, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato e venduto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Metodo di determinazione del valore normale e uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis

La Commissione ritiene non opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno cinese a causa di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Di conseguenza, il valore normale è costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, con un congruo importo per SGAV e profitti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a).

Scelta del paese rappresentativo: India

La Commissione considera eccezionalmente l’India quale fonte appropriata per i costi e i prezzi esenti da distorsioni, pur non essendo classificata nello stesso livello di reddito della RPC, in ragione della disponibilità di dati pertinenti e dell’assenza di un’alternativa migliore. Sono utilizzati dati indiani per la manodopera e l’energia, nonché i bilanci di WebFill Ltd per SGAV, profitti e ammortamenti; per l’ossido di molibdeno si ricorre alla banca dati Global Trade Atlas.

Calcolo del dumping

Il valore normale viene costruito a partire dai fattori produttivi individuati, dai relativi costi unitari esenti da distorsioni e dagli oneri aggiuntivi di produzione, SGAV e profitto. Il prezzo all’esportazione è desunto dai dati della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, ed è adeguato a livello franco fabbrica detraendo i costi di trasporto e assicurazione. La Commissione calcola un margine di dumping del 44,98 % e conclude che il dumping è proseguito nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ritiene elevata la capacità produttiva cinese, stimata intorno a 3 500 tonnellate annue, con capacità inutilizzata di almeno 2 500 tonnellate, ben superiore al consumo dell’Unione. Il mercato unionale è considerato attrattivo per dimensioni e prezzi, e i precedenti casi di elusione dimostrano l’interesse dei produttori cinesi a servirsene. In assenza di misure, è probabile un significativo afflusso di importazioni oggetto di dumping.

Pregiudizio e rischio di reiterazione del pregiudizio

Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione diminuisce del 29 %, così come produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti e vendite dell’industria unionale, ma la quota di mercato resta quasi totale. La Commissione conclude che non vi è stato un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, ma che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio per effetto delle importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta gli interessi dell’industria unionale, degli importatori e degli utilizzatori. Rileva che le misure in vigore hanno consentito all’industria unionale di riprendersi e che non sono emersi elementi contrari da parte di importatori o utilizzatori, che non hanno partecipato all’inchiesta. Conclude quindi che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione.

Misure definitive e estensioni

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 64,3 % sulle importazioni dalla RPC del prodotto originario della Cina e non proveniente dalla Malaysia. L’articolo 2 estende il dazio alle importazioni della stessa merce provenienti dalla Malaysia, dichiarate o non originarie della Malaysia. Gli articoli 3 e 4 estendono il dazio ad altre tipologie di cavi di molibdeno originari della RPC, contenenti tra il 97 % e meno del 99,95 % di molibdeno, con diverse fasce di sezione trasversale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 prevede che, salvo disposizioni contrarie, si applichino le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, e il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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