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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1332

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1332 della Commissione del 26 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres» (DOP)]

Normativa europea32022R1332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della DOP "Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia, ha pubblicato la richiesta di modifica e, in assenza di opposizioni, ha adottato l’approvazione. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres", iscritta nel registro delle DOP e IGP. Riguarda l’approvazione, a livello dell’Unione, di una modifica del relativo disciplinare proposta dalla Francia e qualificata come modifica non minore ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’efficacia è generale in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1332 della Commissione approva una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura prevista per le modifiche dei disciplinari delle denominazioni registrate.

Iter procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Mancanza di opposizioni

Nel corso della procedura non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione ha ritenuto di dover approvare la modifica del disciplinare.

Dispositivo

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres" (DOP). L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e precisa che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica

Per gli operatori del settore lattiero-caseario interessati alla DOP, il regolamento comporta l’adeguamento al disciplinare modificato una volta divenuto applicabile. Trattandosi di un atto direttamente applicabile, non richiede misure di recepimento nazionali, ma incide direttamente sui requisiti di produzione e commercializzazione connessi alla denominazione protetta.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres" (DOP).

Base giuridica e procedura seguita

La Commissione interviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La domanda di modifica è stata esaminata ex articolo 53, paragrafo 1, primo comma; essendo una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentaridiritto alimentaremercato interno

Testo integrale

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