Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1309

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1309 della Commissione del 26 luglio 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina e della Serbia

Normativa europea32022R1309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle piante ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, escludendo dalla categoria di alto rischio alcune piante da impianto di Malus domestica originarie dell’Ucraina e correggendo una precedente formulazione relativa a piante originarie della Serbia. La modifica si fonda sul parere scientifico EFSA e sulle prescrizioni fitosanitarie del regolamento (UE) 2019/2072, con l’obiettivo di consentire la ripresa dell’importazione nel rispetto delle condizioni sanitarie applicabili. L’atto interviene quindi in modo puntuale su un allegato tecnico, senza introdurre un nuovo sistema generale di autorizzazione.

Modifica e rettifica l’elenco delle piante ad alto rischio del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per alcune piante da impianto di Malus domestica originarie di Ucraina e Serbia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’Unione europea, direttamente in tutti gli Stati membri, alle piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica e, più in generale, alla voce Malus Mill. inserita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Incide in particolare sui portainnesti e sulle piante innestate da impianto provenienti dall’Ucraina e sulle piante da impianto originarie della Serbia, specificando le condizioni di età, stato vegetativo, radicazione e assenza di foglie. Non disciplina altri settori o categorie merceologiche oltre a quelle fitosanitarie considerate nell’elenco delle piante ad alto rischio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1309 della Commissione: modifica e rettifica del regime fitosanitario per talune piante di Malus domestica

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031. La Commissione aggiorna l’allegato alla luce di valutazioni scientifiche EFSA e delle regole uniformi del regolamento (UE) 2019/2072, con l’obiettivo di adattare le restrizioni fitosanitarie per alcune piante da impianto di Malus domestica originarie di Ucraina e Serbia.

Contesto normativo e base giuridica

L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031, in particolare sull’articolo 42, paragrafo 4, primo comma, che disciplina la valutazione e l’elenco delle piante ad alto rischio. I considerando richiamano anche il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018, che stabilisce la procedura per la valutazione dei rischi delle piante ad alto rischio, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che contiene le prescrizioni fitosanitarie generali e quelle specifiche per le zone protette.

Ambito materiale della modifica

La revisione riguarda la voce Malus Mill. nell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019. In origine, tale allegato comprendeva anche talune piante da impianto di Malus domestica provenienti da paesi terzi considerate ad alto rischio; a seguito della valutazione preliminare e dei successivi pareri scientifici, la Commissione ritiene ora che taluni materiali vegetali provenienti dall’Ucraina possano essere esclusi dalla categoria ad alto rischio, purché rispettino le prescrizioni fitosanitarie applicabili.

Valutazione scientifica e organismi nocivi considerati

Per le piante da impianto di Malus domestica originarie dell’Ucraina, l’EFSA ha individuato come organismi nocivi pertinenti:

  • Lopholeucaspis japonica;
  • Eotetranychus prunicola;
  • Tobacco ringspot virus;
  • Erwinia amylovora.

La Commissione rileva che Lopholeucaspis japonica e Tobacco ringspot virus figurano tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, mentre Erwinia amylovora è rilevante per le zone protette e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena. Per Eotetranychus prunicola, invece, non essendo stata inserita nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e non risultando significativo il suo impatto sulle piante ospiti nell’Unione, non sono ritenute necessarie prescrizioni di importazione specifiche.

Effetti per le piante originarie dell’Ucraina

La Commissione conclude che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di portainnesti e piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda e in riposo vegetativo, appartenenti alla specie Malus domestica e originari dell’Ucraina, è accettabile se sono rispettate:

  • le prescrizioni particolari per l’importazione previste dall’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
  • le prescrizioni particolari per le zone protette di cui all’allegato X, punto 9, del medesimo regolamento.

Per questo motivo, tali piante non devono più essere considerate piante ad alto rischio.

Rettifica relativa alle piante originarie della Serbia

Il regolamento rettifica inoltre la formulazione introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361, che aveva specificato il divieto di introdurre nell’Unione talune piante di Malus Mill. originarie della Serbia. La rettifica aggiunge che le piante da impianto di uno-due anni, innestate, a radice nuda e in riposo vegetativo devono essere prive di foglie, conformemente al parere scientifico EFSA richiamato dalla Commissione.

Dispositivo e allegato

L’articolo 1 dispone la modifica e la rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento 2022/1309. Quest’ultimo sostituisce la voce pertinente nella tabella del punto 1, seconda colonna "Descrizione", distinguendo tra:

  • piante da impianto di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia;
  • portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originari dell’Ucraina;
  • piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo pratico per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore vivaistico e per i professionisti che assistono importatori e distributori, il dato rilevante è la riqualificazione di alcune partite di Malus domestica originarie dell’Ucraina: non più "alto rischio", ma comunque soggette alle condizioni fitosanitarie generali e speciali del regolamento (UE) 2019/2072. La rettifica sulla Serbia è invece di natura tecnica, ma incide sulla corretta descrizione delle merci ammesse o vietate, soprattutto in termini di stato vegetativo e assenza di foglie.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato e rettificato per adeguare la voce relativa a Malus Mill. alle valutazioni fitosanitarie aggiornate. La modifica riguarda la descrizione delle piante escluse dall’elenco delle piante ad alto rischio.

Esclusione dal rischio alto per talune piante di origine ucraina

I portainnesti e le piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda e in riposo vegetativo, appartenenti alla specie Malus domestica originari dell’Ucraina non sono più considerati piante ad alto rischio, purché rispettino le prescrizioni particolari di importazione dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le prescrizioni per le zone protette dell’allegato X, punto 9, del medesimo regolamento.

Rettifica della voce relativa alla Serbia

Per le piante da impianto di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, originarie della Serbia, viene precisato che devono essere prive di foglie, in conformità al parere scientifico EFSA richiamato nel regolamento.

Motivazione scientifica e fitosanitaria

La Commissione fonda la modifica sul parere EFSA del 30 settembre 2021 per le piante di Malus domestica originarie dell’Ucraina e sul parere EFSA del 2020 per le piante originarie della Serbia. Sono richiamati, tra gli organismi nocivi pertinenti, Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Tobacco ringspot virus ed Erwinia amylovora; per Eotetranychus prunicola si afferma che non sono necessarie prescrizioni di importazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiefitosanitariocommercio internazionaleimportazione di vegetalisalute delle piante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.