Regolamento (UE) 2022/938
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/938 della Commissione, del 26 luglio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per il catalogo dei dati aeronautici e la pubblicazione di informazioni aeronautiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico dell’UE per allinearlo agli emendamenti ICAO in materia di gestione delle informazioni aeronautiche e segnalazione delle condizioni delle piste. Le modifiche riguardano soprattutto il contenuto del catalogo dei dati aeronautici, la struttura e i contenuti delle AIP, le definizioni di operazioni in bassa visibilità e SNOWTAM, nonché le istruzioni per la loro compilazione. Vengono inoltre precisate le informazioni da pubblicare su aeroporti, eliporti, rotte ATS e radioassistenze alla navigazione e all’atterraggio.
Modifica i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 in materia di catalogo dei dati aeronautici, pubblicazione di informazioni aeronautiche e formato SNOWTAM.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi ATM/ANS e di altre funzioni della rete ATM, ai fornitori di servizi di informazioni aeronautiche e, più in generale, alle informazioni aeronautiche pubblicate negli Stati membri dell’Unione nel quadro del regolamento (UE) 2017/373. Incide inoltre sulle informazioni da pubblicare in AIP, sui dati aeroportuali e sulle rotte ATS, nonché sulle segnalazioni SNOWTAM relative alle condizioni della pista. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna allegati e appendici del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. Si applica direttamente negli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/938 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per aggiornare i requisiti tecnici in materia di gestione delle informazioni aeronautiche, pubblicazione di dati in AIP e segnalazione delle condizioni della pista. La finalità è l’allineamento alle nuove disposizioni ICAO, in particolare all’emendamento 1 dei PANS-AIM, e la coerenza con i regimi UE su operazioni di volo e aeroporti.
Contesto e finalità
Il provvedimento nasce dall’esigenza di recepire nel diritto dell’Unione le nuove regole ICAO sul contenuto e sulla struttura della pubblicazione di informazioni aeronautiche e del catalogo dei dati aeronautici. I considerando evidenziano anche l’obiettivo di supportare il concetto di operazioni ogni tempo, migliorare la standardizzazione delle informazioni aeroportuali e rendere coerente la disciplina SNOWTAM con la segnalazione globale delle condizioni della superficie della pista.
Ambito normativo della modifica
Il regolamento non sostituisce il quadro generale del 2017, ma modifica puntualmente tre allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373:
- allegato I, sulle definizioni;
- allegato III, relativo ai requisiti comuni e al catalogo dei dati aeronautici;
- allegato VI, relativo ai fornitori di servizi di informazioni aeronautiche e ai contenuti dell’AIP.
Definizioni aggiornate
Nell’allegato I sono inserite o ridefinite alcune nozioni chiave:
- "rotta di navigazione convenzionale", come rotta ATS stabilita facendo riferimento agli ausili alla navigazione a terra;
- "operazioni in bassa visibilità (LVO)", definite in relazione a RVR inferiore a 550 m o DH inferiore a 200 ft;
- "procedure in bassa visibilità", quali procedure aeroportuali per garantire la sicurezza in condizioni di scarsa visibilità;
- "operazione con crediti operativi", che utilizza aeromobili specifici o apparecchiature a terra per ottenere minimi operativi ridotti, ridurre/assolvere requisiti di visibilità o diminuire la dipendenza da infrastrutture a terra;
- "SNOWTAM", inteso come speciale NOTAM standardizzato relativo a pericoli dovuti a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, brina e acqua stagnante.
Catalogo dei dati aeronautici
L’appendice 1 dell’allegato III viene integralmente sostituita e contiene un catalogo molto dettagliato di oggetti e attributi da registrare e pubblicare. Il sistema copre, tra gli altri:
- aeroporti ed eliporti, con designatori, tipo di traffico consentito, certificazione, date di rilascio e scadenza;
- infrastrutture lato volo e lato terra, come RWY, FATO, TLOF, piazzali, TWY, clearway, SWY, RESA, aree di de-icing, aree di sicurezza e aree coperta dal radioaltimetro;
- dati geometrici e prestazionali, quali coordinate, altitudini, pendenze, larghezze, lunghezze, orientamento e distanze dichiarate (TORA, TODA, ASDA, LDA, TODAH, RTODAH, LDAH);
- luci, segnaletica e sistemi di guida visiva, compresi sistemi luminosi di avvicinamento, luci di pista, stop bar, barre di arresto, linee di guida e indicatori della direzione del vento;
- rotte ATS, altre rotte, waypoint, punti di attesa e procedure di attesa;
- radioassistenze alla navigazione, GNSS, GBAS, ILS, MLS, VOR, DME, NDB, sistemi speciali di navigazione e luci aeronautiche al suolo.
Per tutti questi oggetti il regolamento specifica la struttura dei dati, il livello di accuratezza, l’integrità e la risoluzione richiesta, così da rendere uniforme la pubblicazione e l’utilizzo operativo delle informazioni.
Pubblicazione AIP: rotte ATS e aeroporti/eliporti
L’allegato VI è aggiornato soprattutto per la parte ENR e per la parte AD.
Per le rotte ATS, la sezione ENR 3 viene articolata in:
- rotte di navigazione convenzionali, con indicazione di designatori, RCP/RSP, punti significativi, tracce o radiali VOR, distanze, limiti verticali, spazio aereo e note operative;
- rotte a navigazione d’area, incluse rotte PBN (RNAV/RNP), con i relativi requisiti di navigazione e, se del caso, riferimenti VOR/DME;
- altre rotte, comprese le rotte obbligatorie in specifiche aree e la descrizione dello spazio aereo con rotte libere (FRA);
- procedure di attesa in rotta, con fix, traccia, virata, velocità, livelli, tempo/distanza di allontanamento e frequenza/ente di controllo.
Per aeroporti e eliporti, la sezione AD 1 introduce un quadro informativo generale su disponibilità, uso di basi aeree militari, LVP, minimi operativi, RFFS, valutazione e segnalazione delle condizioni della pista, indice degli aeroporti/eliporti, raggruppamento e stato di certificazione.
Le sezioni AD 2 e AD 3 richiedono informazioni dettagliate su:
- valutazione e segnalazione delle condizioni della superficie della pista e piano sgombero neve;
- radioassistenze alla navigazione e all’atterraggio, con dati tecnici, frequenze, orari, coordinate, altitudini, coperture e note;
- procedure di volo, incluse LVP e, per gli aeroporti, la penetrazione della VSS (Visual Segment Surface).
SNOWTAM: nuove regole di compilazione
L’appendice 3 dell’allegato VI viene integralmente riscritta. Le istruzioni prevedono che:
- per più piste si ripetano gli elementi da B a H;
- le lettere degli elementi servano solo come riferimento e non siano inserite nel messaggio;
- siano usate unità metriche senza indicazione dell’unità;
- la validità massima dello SNOWTAM sia di 8 ore;
- un nuovo SNOWTAM debba essere emesso quando arriva un nuovo rapporto sulle condizioni della pista;
- ogni nuovo SNOWTAM annulli il precedente.
Viene inoltre definita l’intestazione abbreviata standard per il trattamento automatico e sono elencati gli elementi obbligatori della sezione di calcolo delle prestazioni del velivolo:
- indicatore di località dell’aeroporto;
- data e ora della valutazione;
- numero di designatore pista inferiore;
- codice delle condizioni della pista per ciascun terzo;
- descrizione delle condizioni per ciascun terzo quando il RWYCC è compreso tra 0 e 6.
La sezione sulla consapevolezza situazionale disciplina poi i casi di:
- lunghezza ridotta pista;
- scaccianeve;
- sabbia sparsa;
- trattamento chimico;
- snowbank sulla pista, sulle vie di rullaggio o in adiacenza alla pista;
- condizioni poor di TWY e apron;
- mancata segnalazione (NR) e note in linguaggio chiaro.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento di esecuzione, opera senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2017/373
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, III e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, secondo quanto previsto negli allegati I, II e III del nuovo regolamento.
Nuove definizioni e aggiornamento di quelle esistenti
Nell’allegato I sono introdotte o aggiornate le definizioni di "rotta di navigazione convenzionale", "operazioni in bassa visibilità (LVO)", "procedure in bassa visibilità", "operazione con crediti operativi" e "SNOWTAM", per allinearle alla normativa ICAO e ai regolamenti (UE) n. 965/2012 e n. 139/2014.
Catalogo dei dati aeronautici
L’appendice 1 dell’allegato III è sostituita e amplia/dettaglia il catalogo dei dati da gestire e pubblicare: dati aeroportuali, piste, FATO/TLOF, piazzali, vie di rullaggio, radioassistenze, rotte ATS, waypoint, procedure di attesa, sistemi GNSS/GBAS/ILS/MLS, luci aeronautiche e altri oggetti rilevanti. Sono specificati per ciascun oggetto proprietà, sottoproprietà, tipi di dati, accuratezza, integrità e risoluzione di pubblicazione/grafica.
Contenuto delle informazioni aeroportuali e delle AIP
L’allegato VI, appendice 1, riformula le sezioni dedicate a rotte ATS, aeroporti e eliporti nell’AIP: vengono dettagliati i contenuti minimi da pubblicare per ENR 3, AD 1, AD 2 e AD 3, inclusi disponibilità aeroportuale, LVP, servizi RFFS, valutazione e segnalazione delle condizioni della pista, stato di certificazione degli aeroporti, radioassistenze e penetrazione della Visual Segment Surface (VSS).
SNOWTAM e condizioni della pista
L’appendice 3 dell’allegato VI sostituisce integralmente le istruzioni di compilazione dello SNOWTAM: stabilisce intestazione abbreviata, validità massima di 8 ore, obbligo di nuovo messaggio a seguito di nuovi rapporti di pista, regole per più piste, elementi obbligatori e facoltativi, codici per le condizioni di pista per terzi di pista e indicazioni per descrizioni di contaminazione e ostacoli (neve, ghiaccio, acqua stagnante, sabbia, trattamenti chimici, snowbank, ecc.).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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