Sentenza del 24/04/2018 n. 10032 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.P.G. ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto percettivo. La Corte, dopo aver accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, aveva deciso direttamente la controversia nel merito e rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, ritenendo erroneamente che la questione si esaurisse nella decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. In realtà, il contribuente aveva proposto ulteriori quattro motivi di merito, ritualmente riproposti in appello ma dichiarati assorbiti. La loro esistenza risultava dagli atti ed era decisiva, perché, una volta accolto il ricorso dell'Agenzia, la Cassazione avrebbe dovuto rinviare la causa al giudice di merito anziché decidere definitivamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo l'errore di fatto. In sede rescissoria ha confermato l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, ha cassato tale sentenza e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale competente, in diversa composizione, affinché esaminasse i motivi del ricorso introduttivo rimasti assorbiti e provvedesse anche sulle spese del giudizio di revocazione e del precedente giudizio. La Corte di cassazione non ha esaminato direttamente nel merito le questioni assorbite.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
Consente di chiedere la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., incluso l'errore di fatto percettivo.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore di fatto revocatorio ricorre quando il giudice suppone l'inesistenza di un fatto processuale evidente dagli atti, non oggetto di valutazione giuridica, e tale errore è decisivo per la decisione.
Art. 384 c.p.c.
decisione della causa nel merito
La Cassazione può decidere direttamente nel merito solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Se restano questioni di merito non esaminate, deve disporre il rinvio.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado [...] si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte in appello
Le questioni non esaminate perché assorbite devono essere espressamente riproposte in appello per evitare che si intendano rinunciate.
Art. 370 c.p.c.
controricorso e partecipazione al giudizio di cassazione
Disciplina il deposito dell'atto della parte resistente nel giudizio di cassazione, inclusa l'eventuale partecipazione all'udienza.
Massime di principio
- La supposta inesistenza, da parte del giudice, di un motivo di ricorso chiaramente presente negli atti costituisce errore di fatto revocatorio, purché l'errore sia immediatamente percepibile e decisivo.
- Quando una questione di merito è stata dichiarata assorbita nei precedenti gradi e viene ritualmente riproposta in appello, essa deve essere esaminata dal giudice di rinvio se la decisione sulla questione preliminare viene cassata.
- La Corte di cassazione non può esaminare per la prima volta questioni di merito rimaste assorbite e mai decise dai giudici di merito; in questi casi deve rinviare la causa al giudice competente.
- La decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. non è possibile quando residuano motivi o questioni di fatto non esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
- L'accoglimento della revocazione non implica necessariamente la vittoria definitiva del contribuente sulla pretesa tributaria: può limitarsi a eliminare la decisione viziata e disporre un nuovo esame delle questioni ancora pendenti.
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