Sentenza n. 152/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.128 del 21 marzo 2024 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore di €2.000,00, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 128 del 21 marzo 2024 del Tribunale di Vasto, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, la somma di €2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma il giudice ha rilevato la mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile, disponendo il pagamento in favore della ricorrente della somma di €2.000,00, da utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il termine per adempiere è fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario e con ulteriore termine di 60 giorni. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico del Ministero e liquidate con separato decreto previa documentazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di €800,00 oltre accessori per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente di agire per l'ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e ai giudicati; il TAR ha ritenuto esperibile l'azione a fronte della mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Individua la finalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui deve essere destinata la somma riconosciuta dal giudicato.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È stato richiamato quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Massime di principio
- La persistente inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva, legittima il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Quando il giudicato riconosce a un docente precario il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, l'amministrazione deve attribuire il relativo valore economico secondo le modalità e le finalità stabilite dal giudicato, oltre agli accessori maturati fino all'effettivo soddisfo.
- Le spese e gli oneri derivanti dall'intervento del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione soccombente; il giudice può inoltre trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di eventuali responsabilità erariali.
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