Cassazione Civile, Ordinanza n. 18163/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento emessa da un comune per omesso pagamento dell'ICI relativa all'anno 2007. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, nei vari gradi di giudizio e poi in cassazione, che: la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ingiunzione fosse nulla o invalida perché l'avviso di ricevimento non riportava la qualifica del consegnatario, la firma sarebbe stata apposta da soggetto non legittimato e mancava la raccomandata informativa; la CTR avesse erroneamente precluso nuovi temi di indagine in appello in relazione alla disciplina della notifica; la persona che aveva ricevuto l'atto non fosse dipendente della società alla data della notifica; l'ingiunzione fosse priva di adeguata motivazione, limitandosi a indicare un omesso versamento e richiamando un avviso di accertamento che si assumeva mai notificato; vi fosse omessa pronuncia sulla dedotta violazione del dovere di previo invito a fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo. Il ricorso per cassazione era affidato a cinque motivi, tutti relativi a vizi della notifica, motivazione dell'ingiunzione e omesso contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel caso di notifica a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non sono necessarie relata specifica, indicazione nominativa del consegnatario sull'avviso di ricevimento o raccomandata informativa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma già non scalfita dal primo motivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la presenza di una doppia conforme e per mancata indicazione dei necessari profili di divergenza tra primo e secondo grado. Ha respinto il quarto motivo affermando che, una volta accertata la rituale notifica dell'avviso di accertamento, l'ingiunzione era sufficientemente motivata mediante indicazione della causale e dell'importo richiesto. Ha respinto anche il quinto motivo, osservando che il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. 212/2000 è dovuto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione non ricorrente nel caso di mero mancato pagamento di quanto dichiarato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del comune. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3), 4), 5)
Le censure sono state esaminate nei limiti tipici del giudizio di legittimità; il motivo ex n. 5 è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme, mentre alcune doglianze sono state reputate inammissibili per difetto di interesse o perché dirette contro rationes non decisive.
art. 360 bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si sia conformata a principi di diritto consolidati della Corte di cassazione.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
Per la notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario si applicano le regole del servizio postale ordinario, non quelle sulla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
art. 149 c.p.c.
Le formalità proprie della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario non si applicano alla notifica postale diretta dell'atto impositivo da parte dell'ufficio.
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza opera con l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di averne cognizione.
art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il motivo è stato richiamato dalla parte per contestare il divieto di nuove domande o eccezioni in appello, ma la Corte non vi ha riconosciuto rilievo decisivo dopo il rigetto della censura principale sulla notificazione.
art. 155 DPR 29 maggio 1982, n. 655
La doglianza è stata dedotta dalla ricorrente con riferimento alla regolarità della notificazione, ma è stata ritenuta inammissibile.
art. 163 DPR 29 maggio 1982, n. 655
È stata invocata dalla ricorrente a sostegno della contestazione sulla validità della notifica, senza esito favorevole.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di contraddittorio preventivo prima dell'iscrizione a ruolo sussiste solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è dovuto nel caso di mero mancato pagamento di quanto già dichiarato.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È stata invocata per sostenere carenze motivazionali e procedimentali dell'atto, senza accoglimento.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La società l'ha richiamata per lamentare difetto di motivazione dell'atto impugnato; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'ingiunzione.
artt. 24 e 113 Cost.
Richiamati a sostegno delle doglianze difensive sulla lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, ma non ritenuti violati.
art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
La Corte ha osservato che dall'eventuale omissione della comunicazione non deriva, in ogni caso, la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, sono risultati integrati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario si applicano le regole del servizio postale ordinario; non sono richieste le formalità proprie della notifica tramite ufficiale giudiziario, né l'indicazione nominativa del consegnatario sull'avviso di ricevimento, né la raccomandata informativa.
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte e con censure tutte fondate; la mancata attivazione di una sola ratio rende inammissibili o improcedibili le censure ulteriori per difetto di interesse.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specifici profili di divergenza tra le motivazioni di primo e secondo grado.
- L'ingiunzione di pagamento relativa a un tributo risultante da dichiarazione è sufficientemente motivata quando indica la causale del recupero e l'importo richiesto, purché tali elementi consentano al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi compiutamente.
- Il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente per le iscrizioni a ruolo derivanti da liquidazione di tributi dichiarati è dovuto solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera nel caso di mero mancato pagamento di quanto dichiarato.
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