Cassazione Penale, Sentenza n. 34573/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto impugnava l'ordinanza che aveva respinto il suo reclamo avverso l'ordine di servizio della direzione dell'Istituto di Bancali che prevedeva l'addebito di Euro 3 mensili per il costo dell'energia elettrica relativa all'uso, nella sua cella, di una piastra ad induzione per cucinare alimenti propri. Nel ricorso per cassazione si deduceva la violazione di legge sostenendo che i prelievi dal conto corrente del detenuto sono consentiti solo nei casi previsti dagli artt. 24 e 25 dell'Ordinamento Penitenziario; si contestava la legittimità dell'art. 135, comma 3, del Regolamento n. 230 del 2000 che, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con le norme di rango superiore, che tale disposizione si riferirebbe ai fornelli tradizionali e non ai fornelli elettrici e che l'addebito per il consumo della piastra a induzione costituirebbe duplicazione delle spese di mantenimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il tema del prelievo forzoso e dei suoi limiti non era stato sollevato nell'originario reclamo. Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale di Sorveglianza che ha considerato i pasti 'in sopra-vitto' e ha affermato che l'art. 135 del Regolamento n. 230/2000 consente l'addebito, in misura forfettaria, della spesa per l'energia impiegata dai fornelli elettrici, includendo la piastra a induzione quale specie del genus 'fornelli elettrici'. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non essendo stata dimostrata l'assenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 41-bis O.P.
Indica il regime detentivo del ricorrente; non è stato oggetto di interpretazione decisiva sul punto del prelievo per energia
artt. 24 e 25 Ordinamento Penitenziario
Norme che disciplinano i casi in cui possono essere effettuati prelievi dal conto del detenuto; la Corte osserva che il tema del limite dei prelievi non era stato sollevato in sede antecedente e quindi non decisivo per l'inammissibilità del ricorso
art. 135, comma 3, Regolamento n. 230 del 2000
Interpretata dalla Corte come norma che consente l'addebito, in via forfettaria, della spesa per l'energia elettrica impiegata dai fornelli elettrici; la piastra a induzione è considerata una specie del genus 'fornelli elettrici' e quindi rientra nell'ambito dell'addebito
art. 616 codice di procedura penale
Norma che permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella sua proposizione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Citata in relazione alla valutazione della presenza di profili di colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile
Massime di principio
- Le impugnazioni in cassazione devono attenersi ai motivi e ai temi effettivamente svolti nei gradi precedenti: questioni sostanziali non sollevate anteriormente possono rendere il ricorso inammissibile
- L'art. 135 del Regolamento n. 230/2000 può essere interpretato in senso ampio nel considerare 'fornelli elettrici' e consentire un addebito forfettario per l'energia consumata da apparecchi elettrici per la preparazione di pasti, incluse le piastre a induzione
- I prelievi dai conti dei detenuti sono disciplinati da specifiche norme dell'Ordinamento Penitenziario; contestazioni sull'illegittimità del prelievo devono essere sollevate tempestivamente e con chiarezza nelle sedi opportune
- La duplicazione di spese (ad esempio sostenere che l'addebito per energia duplichi i costi di mantenimento) deve essere provata e contestata nel merito nel grado di giudizio competente, altrimenti la valutazione del collegio di merito può essere ritenuta congrua
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese quando non è dimostrata l'assenza di colpa
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