Sentenza n. 13841/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma- Sezione Lavoro n. 1624/2025 depositata in data 6 febbraio 2025, resa nel giudizio instaurato dalla sig.ra Beatrice Matozzo, contraddistinto dal R.G. n. 7425/2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero alla sua attivazione e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale con le formalità previste per il titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto alla docente il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ordinando l'immediata attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata nella sentenza, nonché il pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell'avvocata antistataria. Le ricorrenti hanno dedotto la persistente inottemperanza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare l'omessa esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, consistenti nella notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo e la notifica del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza del giudice del lavoro non fosse stata eseguita, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme dovute e attivando il beneficio riconosciuto, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei suoi confronti.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Riconosce il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste per renderlo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato e tale inottemperanza non sia controversa, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione degli obblighi risultanti dal titolo entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente e attribuendogli il potere di compiere, anche tramite delega, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta un compenso aggiuntivo quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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