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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16511/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

UNIPOLSAI impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva assolto DALMASSO per non punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La parte civile deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'incompatibilita' tra la quantificazione del danno (Euro 3.500) e l'applicazione della causa di non punibilita', l'insussistenza di condotte attenuanti e l'apoditticita' del riferimento alla "limitata intensita' del dolo".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse della parte civile, richiamando la giurisprudenza che esclude l'interesse della parte civile a impugnare la declaratoria di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero (art. 651-bis c.p.p.). Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e la parte civile e' stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte d'appello l'ha ritenuta applicabile per assolvere l'imputato. La Cassazione non ha riesaminato il merito dell'applicazione ma ha escluso la legittimita' dell'impugnazione da parte della parte civile in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

  • art. 651-bis cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la declaratoria di non punibilita' per particolare tenuita' non produce effetti utili al giudizio civile tale da consentire alla parte civile, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, di proporre ricorso per cassazione: ne deriva il difetto di interesse della parte civile.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, La Mantia; Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo)

    Riferimenti a precedenti che stabiliscono l'inammissibilita' del ricorso della parte civile contro la declaratoria di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero

    La Corte ha fatto applicazione di tali precedenti per affermare il difetto di interesse e l'inammissibilita' del ricorso della parte civile.

Massime di principio

  • La parte civile ha difetto di interesse a impugnare una sentenza di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto quando il pubblico ministero non impugna: in tal caso il ricorso e' inammissibile.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. che conduce alla non punibilita' riguarda il profilo penale e, per la giurisprudenza citata, non produce effetti utili che consentano alla parte civile di sostituirsi all'azione del pubblico ministero in sede di impugnazione.
  • La quantificazione del danno civilistico (es. importo contenuto) non e' di per se sufficiente a superare il problema dell'interesse della parte civile ad impugnare una declaratoria di non punibilita': resta necessario l'intervento del pubblico ministero per rendere ammissibile l'impugnazione della parte civile in Cassazione.
  • Se la parte civile intende tutelare il proprio credito risarcitorio in casi di applicazione di art. 131-bis, dovrebbe valutare azioni alternative: a) promuovere un'azione civile autonoma; b) sollecitare il pubblico ministero a impugnare la pronuncia penale; c) preservare prove e documentazione utili per un giudizio civile separato.
  • In fase di difesa e di valutazione strategica, e' importante coordinare le iniziative tra difensore penale, legale civilista e, se possibile, il pubblico ministero per comprendere la probabilita' di impugnazione e le implicazioni sulla tutela civile.
  • La Corte di Cassazione, quando decide l'inammissibilita' per difetto di interesse, non entra nel merito delle questioni sostanziali sollevate dalla parte civile (es. corretta applicazione di art. 131-bis), perche' il vizio e' procedurale.

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