Sentenza n. 843/2026 - Roma, Sezione 2
per l’’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, recante il giudizio di inidoneità del ricorrente nell’ambito del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022, e dell’annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 11, comma 4, del bando di concorso; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11/7/2023: - del decreto del 12 aprile 2023, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale al concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri e successiva graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, unitamente agli atti e ai verbali presupposti, alle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali, al relativo profilo attitudinale, all'art. 11, comma 4, del bando e agli atti consequenziali. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato la graduatoria finale di merito approvata con decreto del 12 aprile 2023. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria del 28 ottobre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità del giudizio di inidoneità, degli atti presupposti o della graduatoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente impedisce la definizione nel merito della domanda di annullamento e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato né la legittimità degli atti consequenziali.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la peculiarità e le circostanze concrete della controversia la giustifichino.
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