Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 4262 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Concessioni governative - Servizi di telefonia mobile - Abbonamento - Omesso pagamento - Prescrizione - Triennale - Riferimenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva annullato una cartella di pagamento relativa alla tassa sulle concessioni governative per servizi di telefonia mobile, anno 2007. L'Ufficio sosteneva che, in assenza di uno specifico termine decadenziale applicabile alle tasse sulle concessioni governative, dovesse operare il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., oppure che i termini previsti per la riscossione mediante ruolo non fossero applicabili a tale tributo. La società contribuente ha eccepito, tra l'altro, la decadenza e la prescrizione del credito, rilevando che l'avviso di accertamento era divenuto definitivo nel 2010, mentre il ruolo e la cartella erano stati emessi e notificati nel 2015.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'esito favorevole alla società contribuente. Il Collegio ha ritenuto applicabile alla tassa sulle concessioni governative la disciplina speciale dell'art. 13 del D.P.R. n. 641/1972, con termine decadenziale triennale decorrente dalla scadenza del pagamento della bolletta, anziché la disciplina generale dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. Pur ritenendo tempestivo l'avviso di accertamento notificato il 24 novembre 2009, la Commissione ha rilevato che, una volta divenuta definitiva la pretesa, il credito si prescriveva in cinque anni, trattandosi di pagamento periodico ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Poiché il termine quinquennale era scaduto prima dell'emissione del ruolo del 1 luglio 2015 e della notifica della cartella del 14 settembre 2015, la pretesa era prescritta. L'appello è stato quindi respinto e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 13 del D.P.R. n. 641/1972

    Termine di decadenza triennale per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse sulle concessioni governative.

    La norma speciale prevale sulla disciplina generale prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. Il termine decorre dal giorno in cui è commessa la violazione, individuato nella scadenza entro cui doveva essere pagata la bolletta contenente la tassa.

  • Nota 1 all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972

    La tassa di concessione governativa è riscossa unitamente al canone di abbonamento.

    La riscossione congiunta con il canone di abbonamento consente di individuare la scadenza della bolletta come momento iniziale del termine decadenziale.

  • Art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997

    La disciplina generale in materia di termini per l'accertamento delle violazioni tributarie non si applica quando, come nel caso esaminato, esiste una disciplina speciale dettata dal D.P.R. n. 641/1972.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    Si prescrivono in cinque anni gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    Il credito relativo alla tassa periodica sulle concessioni governative per telefonia mobile è soggetto alla prescrizione quinquennale, non a quella ordinaria decennale.

  • Art. 7 del D.P.R. n. 641/1972

    Richiama le disposizioni sulla riscossione coattiva delle entrate dello Stato, ma tale richiamo non impedisce l'applicazione dei termini sostanziali di decadenza e prescrizione propri del tributo.

  • Art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 e art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    Le disposizioni riguardano i termini per la formazione del ruolo e la notifica della cartella, ma la decisione si fonda principalmente sull'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

  • Art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999

    Si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi.

    La riscossione mediante ruolo può riguardare anche tributi diversi dalle imposte sui redditi, ma ciò non comporta l'applicazione automatica del termine ordinario decennale né esclude la prescrizione propria del credito.

  • Art. 2946 c.c.

    Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    Il termine decennale ha carattere generale e non si applica quando il credito è soggetto a un termine prescrizionale speciale o più breve, come quello quinquennale previsto per i pagamenti periodici.

  • Cassazione civile, sentenza n. 20522/2016

    Ha stabilito che per la tassa sulle concessioni governative relativa agli abbonamenti di telefonia mobile si applica il termine decadenziale triennale dell'art. 13 del D.P.R. n. 641/1972, decorrente dalla scadenza della bolletta.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016

    Ha chiarito che, dopo la definitività dell'accertamento, occorre applicare il termine prescrizionale proprio del singolo credito, senza estendergli automaticamente il termine decennale solo perché la pretesa è stata formalizzata in un atto amministrativo.

Massime di principio

  • Per le tasse sulle concessioni governative relative alla telefonia mobile occorre verificare anzitutto il termine speciale di decadenza previsto dal D.P.R. n. 641/1972, che decorre dalla scadenza della bolletta nella quale la tassa doveva essere riscossa.
  • La notifica tempestiva dell'avviso di accertamento non rende il credito imprescrittibile: dopo la definitività dell'accertamento deve essere rispettato il termine di prescrizione proprio del tributo.
  • Quando il tributo deve essere pagato periodicamente, a rate annuali o in periodi più brevi, può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., anziché il termine ordinario decennale.
  • La definitività di un avviso non impugnato non trasforma automaticamente il credito tributario in un credito soggetto a prescrizione decennale; il termine decennale opera solo nei casi previsti dalla legge o in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • In una controversia analoga è essenziale ricostruire una cronologia precisa: scadenza della bolletta, notifica dell'accertamento, definitività dell'atto, eventuali atti interruttivi, formazione del ruolo e notifica della cartella.
  • Ogni eventuale atto validamente notificato e idoneo a interrompere la prescrizione deve essere considerato nel calcolo; in sua assenza, la riscossione successiva alla scadenza del termine prescrizionale può essere contestata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.