Cassazione Civile, Ordinanza n. 34832/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due società avevano chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare iniziata nel 1991 e definita nel 2020 senza soddisfazione dei creditori. In un primo momento la domanda era stata rigettata per tardivo deposito della documentazione, ma in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 la Corte d'appello ha ritenuto tempestiva la produzione telematica dei documenti e ha accolto la domanda, liquidando € 8.400 per ciascuna società. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, sostenendo che il credito non potesse considerarsi automaticamente non irrisorio solo perché superiore a € 500; con il secondo ha denunciato la violazione della medesima norma e degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., lamentando una errata applicazione della presunzione legale e dell'onere della prova, poiché la Corte territoriale avrebbe escluso l'irrisorietà senza adeguata prova contraria delle controparti. Le società hanno resistito e, con ricorso incidentale, hanno censurato la liquidazione delle spese perché non era stato riconosciuto il compenso per la fase istruttoria del procedimento di equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del Ministero, ritenendo infondati i motivi relativi alla presunta irrisorietà del credito e alla prova della sua consistenza: la Corte d'appello aveva infatti valorizzato, con motivazione adeguata, l'entità non bagatellare dei crediti ammessi al passivo e l'eccezionale durata della procedura fallimentare, escludendo quindi l'operatività della presunzione di irrisorietà. È stato invece accolto il ricorso incidentale delle società, poiché nei giudizi di equa riparazione è dovuto anche il compenso per la fase istruttoria del procedimento di opposizione; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito, cassando il decreto impugnato limitatamente a tale capo e riconoscendo ulteriori € 684,45 per la fase istruttoria, con condanna del Ministero al relativo pagamento e alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001
La presunzione di irrisorietà della pretesa non opera quando, sulla base degli elementi concreti, il credito ammesso al passivo non sia bagatellare e la procedura presupposta presenti rilevante durata e significativi interessi economici.
art. 5-ter L. n. 89/2001
La fase di opposizione ha natura pienamente devolutiva e consente la produzione degli atti e documenti mancanti, ove la domanda sia stata respinta nel decreto monocratico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge proposti dal Ministero e dalle società.
artt. 2727 c.c.
Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni legali nella valutazione dell'irrisorietà della pretesa.
art. 2728 c.c.
Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni legali nella valutazione dell'irrisorietà della pretesa.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio nella verifica dei presupposti dell'equa riparazione.
artt. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione delle spese processuali.
artt. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione delle spese processuali.
art. 2233 c.c.
Richiamato per sostenere il diritto al compenso professionale anche per la fase istruttoria.
D.M. Giustizia n. 55/2014
Richiamato per la determinazione dei compensi professionali, includendo la fase istruttoria.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della presunzione di irrisorietà della pretesa prevista dalla L. n. 89/2001, la valutazione deve essere concreta e complessiva: non basta un riferimento meramente formale all'entità del credito, ma occorre considerare se la controversia presupposta sia davvero bagatellare e se i rischi sostanziali e processuali siano trascurabili.
- La presunzione di irrisorietà può essere superata mediante la valutazione congiunta dell'entità del credito ammesso e della durata particolarmente elevata del procedimento presupposto, quando tali elementi rendano non plausibile qualificare la pretesa come bagatellare.
- Nel procedimento di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la fase ha natura devolutiva piena e consente la produzione di documenti non esaminati nel decreto monocratico, ove necessari alla decisione.
- Nei giudizi di equa riparazione il compenso professionale va riconosciuto anche per la fase istruttoria, poiché la verifica della domanda richiede fisiologicamente un'attività probatoria almeno documentale.
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