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Ordinanza

Ordinanza n. 665/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. -OMISSIS-del 15 settembre 2025, pratica n. -OMISSIS-, notificato il 20 ottobre 2025, emesso dal Consolato Generale d'Italia di Karachi

Giustizia amministrativa202514928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d'Italia di Karachi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR rileva l'esistenza di profili critici in rito, riservandone l'approfondimento nella sede di merito. In sede cautelare, il ricorrente ha rappresentato esigenze urgenti connesse al diniego del visto; l'Amministrazione aveva già ricevuto, in sede monocratica, l'incarico di procedere a un riesame.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente sulla legittimità del diniego né ha espressamente disposto la sospensione del provvedimento. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Ha quindi fissato la discussione per il 13 maggio 2026 e ha onerato il Ministero resistente di depositare chiarimenti sugli esiti del riesame già prescritto in sede monocratica. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo; il Tribunale ha ritenuto sufficiente, per tutelare provvisoriamente la posizione del ricorrente, la fissazione sollecita dell'udienza di merito e l'acquisizione di chiarimenti dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l'udienza pubblica e adottare contestualmente prescrizioni istruttorie o informative a carico dell'Amministrazione, senza disporre espressamente la sospensione dell'atto impugnato.
  • La presenza di profili critici di rito non impedisce al giudice cautelare di adottare una misura organizzativa e conformativa provvisoria, riservando il loro esame alla sede di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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