Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38621/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ricorrente contestava il sequestro preventivo eseguito sui suoi conti per euro 279.204,19: il G.I.P. aveva disposto il sequestro diretto del profitto del reato attribuito a Vanessa Ferrero (art.321, comma 2 c.p.p.) riferito a condotte di bancarotta distrattiva, ma in fase di esecuzione la misura sarebbe stata estesa ai conti della Eleven Finance perché Ferrero aveva potere di firma/liquidatore pro tempore. Eleven Finance ha dedotto che tale estensione era illegittima perché il provvedimento originario non la includeva, la delega a operare non prova la disponibilità piena delle somme, la società era terza rispetto alle fallite e il G.I.P. aveva escluso il sequestro finalizzato alla confisca delle somme vantate dalle società terze; inoltre la Eleven Finance era in concordato con somme vincolate (art.163 l.f.) e Ferrero non era più liquidatore nel periodo rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame con rinvio. Ha censurato la motivazione del Tribunale del Riesame per non aver chiarito l'effettiva disponibilità delle somme da parte di Vanessa Ferrero sui conti intestati alla Eleven Finance e per aver affermato, senza adeguata prova, che la Eleven Finance fosse un "mero schermo giuridico" del gruppo Ferrero nonostante il G.I.P. avesse escluso un transito diretto di denaro sui suoi conti. La Cassazione ha dunque disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Cosenza perché chiarisca i due punti specifici indicati; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo diretto del profitto del reato. La Corte ribadisce che il sequestro diretto deve riferirsi chiaramente ai beni profitto del reato attribuito alla specifica persona e richiede prova del nesso di pertinenzialità tra somme sequestrate e condotta incriminata.

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce che, nella fase esecutiva di sequestro nei confronti di terzi, si applicano le norme processual-civilistiche (con richiamo alla legge fallimentare). La Corte ricorda che l'esecuzione non può estendersi ai conti di terzi senza valutare le tutele e i vincoli propri delle procedure concorsuali.

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di sequestro e misure cautelari; la censura della motivazione ha riguardato anche il corretto impiego dei criteri di valutazione probatoria e di ragionevole probabilità richiesti per disporre il sequestro.

  • art. 163, comma 2, n. 4 legge fallimentare

    Richiamata a sostegno dell'eccezione della ricorrente: somme vincolate in procedure concorsuali (es. cauzioni nel concordato) non sono liberamente disponibili dal soggetto che avrebbe la delega/firma, riducendo l'attualità del pericolo di dispersione e la legittimità di prelievi esecutivi.

Massime di principio

  • Il sequestro diretto ai sensi dell'art.321 comma 2 c.p.p. deve essere motivato con chiaro nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e la condotta illecita attribuita alla specifica persona; non è sufficiente la sola facoltà di firma o una delega per dimostrare la disponibilità delle somme sul conto di un terzo.
  • In fase di esecuzione del sequestro nei confronti di conti intestati a terzi, il giudice deve valutare e motivare compiutamente l'effettiva disponibilità delle somme da parte dell'indagato e la esistenza di elementi di transito diretto o di utilizzazione effettiva delle somme.
  • Se il G.I.P. nel provvedimento originario ha escluso il sequestro finalizzato alla confisca per somme riferibili a terzi (assenza di transito diretto), l'esecuzione non può semplicemente estendere il sequestro senza nuovi elementi che giustifichino la diversa valutazione; l'assenza di impugnazione da parte del PM sul punto può consolidare la decisione.
  • Le tutele del diritto fallimentare e degli istituti di composizione della crisi (concordato, somme vincolate) devono essere considerate nell'esecuzione del sequestro ai sensi dell'art.104 disp. att.: fondi vincolati o procedure concorsuali limitano la disponibilità e riducono il periculum in mora.
  • Per contestare efficacemente un sequestro su conti terzi è determinante produrre documentazione che provi la cessazione di poteri di firma o la indisponibilità delle somme (es. atti formali di nomina/cessazione, provvedimenti concorsuali, vincoli su depositi).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.