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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17342/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era manifestamente infondato e che il secondo era indeducibile perché riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non specifico. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo: 1) violazione di norme processuali, che la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata perché smentita dagli atti processuali e coerente con quanto indicato a pagina 3 della sentenza impugnata; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione causale dell'imputato nel reato di rapina, censura ritenuta inammissibile perché meramente reiterativa dei motivi già sollevati in appello e già puntualmente disattesi, quindi priva della necessaria specificità e consistenza critica. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze di violazione di legge e difetto di motivazione devono essere specifiche e non meramente riproduttive dei motivi di appello; altrimenti sono inammissibili o indeducibili in sede di legittimità.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso privo dei requisiti di specificità può essere dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 628 c.p.

    Il reato richiamato nel motivo di ricorso è la rapina, rispetto alla quale viene contestata la partecipazione causale dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve avere carattere specifico e offrire una critica argomentata alla decisione impugnata; in difetto, la doglianza è solo apparente e non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La violazione di norme processuali dedotta in cassazione è manifestamente infondata quando risulta smentita dagli atti processuali e dalla stessa motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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