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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06352/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato alla contribuente un avviso di intimazione fondato su un avviso di accertamento esecutivo relativo all'anno d'imposta 2008, concernente IRPEF e IRAP. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario sostenendo, in sintesi, che l'intimazione fosse invalida perché non preceduta da rituale notificazione del prodromico avviso di accertamento. In cassazione ha articolato sei motivi: i primi cinque denunciavano violazione dell'art. 8 L. n. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto valida la notificazione postale dell'avviso di accertamento pur in assenza della prova della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e del relativo avviso di ricevimento; il sesto motivo riguardava il regolamento delle spese di lite, per non esserle state attribuite nonostante il rigetto dell'appello incidentale dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, rigettando il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando l'avviso di intimazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito per le oscillazioni giurisprudenziali in materia e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per dedurre la violazione di legge nei primi quattro motivi

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione apparente

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    la prova del perfezionamento della notificazione postale, in caso di assenza del destinatario, richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD; non basta la mera prova della spedizione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova sulla regolarità della notificazione

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, quando non servono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    evocati dalle Sezioni Unite in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890/1982

Massime di principio

  • In tema di notificazione postale di un atto impositivo o processuale, se il plico non viene consegnato per temporanea assenza del destinatario o per analoghe ragioni, la validità del procedimento notificatorio va provata dal notificante mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
  • La sola prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione quando sia contestata l'effettiva ricezione della CAD.
  • Se manca la prova rituale della notificazione del presupposto atto impositivo, l'atto consequenziale di riscossione che su di esso si fonda risulta invalido.
  • Quando la controversia è definita in base a un vizio di notificazione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, accogliendo o respingendo l'originario ricorso.
  • La censura sulle spese di lite deve essere specifica e autosufficiente; una doglianza generica sul regolamento delle spese non consente di riformare la decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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