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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34246/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare per il delitto di associazione per delinquere (fatti dall'inizio di ottobre 2015, con condotta ritenuta ancora in corso). Il ricorrente ha contestato: 1) insufficienza e vizi della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie associativa, sostenendo che dagli atti emergono solo ripetute transazioni tramite carte prepagate, databili al più tardi al dicembre 2015, e che le altre condotte indicate sono monosoggettive in corso di accertamento; manca quindi l'affectio societatis e la prova di un vincolo associativo durevole; 2) la mancata attualità delle esigenze cautelari, invocando l'art. 274 c.p.p., dato il notevole intervallo temporale (oltre sei anni) dalla consumazione degli atti posti a fondamento della misura, e dunque l'assenza di concrete e attuali esigenze cautelari giustificatrici di una misura detentiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati. Ha confermato che il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di un compendio indiziario idoneo a dimostrare una compagine associativa strutturata, con ruoli assegnati, coordinamento dei partecipi, impiego di risorse e operazioni deliberate (es. acquisto e uso di carte per la raccolta e occultamento dei profitti). Il ricorrente è stato qualificato come collaboratore fiduciario del presunto capo (Marafioti) nell'esecuzione delle rimesse. Sulla questione dell'attualità delle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali (Sez. II, n.19341/2017) secondo i quali la prognosi di pericolosità non dipende soltanto dalla data dell'ultima condotta associativa, ma anche dalla professionalità criminale dimostrata, dal radicamento nei circuiti criminosi e dalla perdurante capacità organizzativa dell'associazione: elementi storicizzati (perdurante attività, professionalità, contatti agevolativi, inserimento dei componenti) possono giustificare la persistenza del pericolo di reiterazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la formulazione e deduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato presentato ai sensi di tale disposizione (forma e contenuto dei motivi)

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come base delle censure (violazione di legge e vizio di motivazione) relative alla valutazione degli indizi e alla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto le deduzioni infondate, confermando la correttezza della motivazione impugnata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente in relazione alla necessità che le esigenze cautelari siano concrete e attuali; la Corte ha spiegato che, per reati associativi caratterizzati da professionalità e inserimento in circuiti criminali, l'attualità del pericolo può fondarsi su elementi storicizzati e sul grado di professionalizzazione, non solo sulla data dell'ultima azione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017 (rv. 273435)

    Richiamata dalla Corte per affermare il principio secondo cui la prognosi di pericolosità, nei reati caratterizzati da organizzazione e professionalità criminale, non si limita alla valutazione della data dell'ultima condotta associativa ma considera anche la professionalità, il grado di inserimento in circuiti criminogeni e la persistenza della struttura associativa

Massime di principio

  • In ipotesi di associazione per delinquere la valutazione dell'esistenza del vincolo associativo si fonda su elementi strutturali: presenza di ruoli, coordinamento, impiego funzionale di risorse e ripartizione di compiti; singoli atti isolati possono non essere risolutivi se inseriti in un quadro organico
  • La remota consumazione di singole condotte non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: la persistenza nel tempo dell'organizzazione, la professionalità criminosa e l'inserimento in circuiti illeciti possono giustificare il pericolo di reiterazione
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in casi associativi è necessario dimostrare non solo la marginalità o la lontananza temporale di singoli atti, ma contestare la sussistenza di elementi che evidenzino la continuità organizzativa, il ruolo e la professionalità dell'indagato nel sodalizio
  • La contestazione dei gravi indizi richiede argomentazione precisa e alternativa: non basta sottolineare la natura monosoggettiva di alcune condotte se il complesso probatorio mostra una struttura organizzata e ruoli ripartiti
  • In sede di cassazione le censure devono essere proposte secondo le forme previste (es. art. 173 disp. att.) e mirare a vizi di diritto o di motivazione ben circostanziati; le valutazioni di fatto ben motivate dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili

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