Corte di giustizia, Sentenza C-181/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2018. — Sadikou Gnandi contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “soggiorno irregolare” – Articolo 6 – Adozione di una decisione di rimpatrio anteriormente all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 – Principio di “non-refoulement” (non respingimento) – Diritto a un ricorso effettivo – Autorizzazione a permanere in uno Stato membro. — Causa C-181/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il rapporto tra procedura di asilo e direttiva rimpatri: il rigetto di primo grado della domanda di protezione internazionale rende, in linea di principio, irregolare il soggiorno e consente l’adozione immediata di una decisione di rimpatrio. Ciò è possibile anche se il richiedente è autorizzato a restare durante il ricorso, purché la decisione di rimpatrio resti priva di effetti giuridici fino alla decisione sul ricorso. La pronuncia valorizza il bilanciamento tra efficacia della politica di rimpatrio, principio di non-refoulement e tutela giurisdizionale effettiva.
Rimpatrio e domanda di asilo: la decisione di rimpatrio può essere adottata subito dopo il rigetto della protezione internazionale, ma deve restare integralmente sospesa finché pende il ricorso.
La questione giuridica
Se la direttiva 2008/115, letta insieme alla direttiva 2005/85 e alla Carta, osti all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un richiedente protezione internazionale già al momento del rigetto di primo grado della domanda, e prima della definizione del ricorso contro tale rigetto; in particolare, se l’esistenza di un diritto a restare pendente ricorso impedisca la qualificazione del soggiorno come irregolare e l’adozione della decisione di rimpatrio.
Principio di diritto
La Corte afferma che, salvo il rilascio di un autonomo titolo o diritto di soggiorno ex articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, il cittadino di un paese terzo diventa irregolarmente soggiornante già dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, anche se la normativa nazionale gli consente di restare nelle more del ricorso; perciò la decisione di rimpatrio può essere adottata subito dopo il rigetto o contestualmente ad esso. Tuttavia, per rispettare il non-refoulement e il diritto a un ricorso effettivo, lo Stato membro deve sospendere tutti gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio fino alla definizione del ricorso, garantire al richiedente i diritti connessi all’accoglienza e consentirgli di far valere mutamenti rilevanti delle circostanze.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 18 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2008/115/CE
- Direttiva 2005/85/CE
- Direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2003/9/CE
- Direttiva 2013/33/UE
- Regolamento (CE) n. 562/2006
- Convenzione di Ginevra del 1951
- Articolo 33 della Convenzione di Ginevra
Rimpatrio e protezione internazionale: adozione immediata della decisione di rimpatrio dopo il rigetto di primo grado
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga in materia di rimpatrio di un richiedente asilo respinto in primo grado. La Corte chiarisce se, e a quali condizioni, uno Stato membro possa adottare una decisione di rimpatrio già dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale, senza attendere l’esito del ricorso contro tale rigetto.
Fatti e procedimento principale
Sadikou Gnandi, cittadino togolese, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Belgio. La domanda era stata respinta dal Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; successivamente, l’Office des étrangers gli aveva ordinato di lasciare il territorio. Gnandi aveva impugnato sia il rigetto della domanda di asilo sia l’ordine di lasciare il territorio, e il Conseil d’État, investito del ricorso, ha sollevato la questione pregiudiziale.
Questione pregiudiziale
Il giudice belga chiedeva, in sostanza, se la direttiva 2008/115/CE, interpretata alla luce della direttiva 2005/85/CE, del principio di non-refoulement e del diritto a un ricorso effettivo, osti all’adozione di una decisione di rimpatrio immediatamente dopo il rigetto della domanda di asilo, cioè prima che il ricorso contro quel rigetto sia definito.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2008/115/CE, soprattutto gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 15;
- la direttiva 2005/85/CE, in particolare gli articoli 7 e 39;
- la Carta dei diritti fondamentali, articoli 18, 19, paragrafo 2, e 47;
- la Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 33;
- la direttiva 2003/9/CE, richiamata per i diritti di accoglienza del richiedente;
- il regolamento (CE) n. 562/2006, per la definizione di soggiorno irregolare.
Ragionamento della Corte: nozione di soggiorno irregolare
La Corte precisa che il "soggiorno irregolare" ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 ricorre quando il cittadino di paese terzo non soddisfa più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza. Il diritto del richiedente a restare nello Stato membro durante l’esame della domanda, previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/85, impedisce che il soggiorno sia considerato irregolare fino alla decisione di primo grado. Tuttavia, una volta intervenuto il rigetto di primo grado, tale diritto cessa; se non esiste un diverso titolo o diritto di soggiorno, il soggiorno diventa irregolare.
La Corte osserva che né la direttiva 2005/85 né la direttiva 2008/115 subordinano l’irregolarità del soggiorno all’esaurimento del ricorso avverso il rigetto. L’eventuale autorizzazione nazionale a restare durante il ricorso non impedisce, di per sé, l’applicazione della direttiva rimpatri.
Rapporto con la sentenza Arslan e con l’efficacia della politica di rimpatrio
La Corte distingue la presente causa dalla sentenza Arslan: quella giurisprudenza non escludeva che, dopo il rigetto di primo grado, il soggiorno diventi irregolare, ma serviva a evitare che la procedura di rimpatrio e la detenzione fossero avviate mentre il richiedente era ancora autorizzato a restare in attesa del ricorso.
La Corte valorizza inoltre l’obiettivo della direttiva 2008/115: assicurare una politica di rimpatrio efficace e rapida, nel rispetto dei diritti fondamentali. Un’interpretazione che impedisse l’adozione della decisione di rimpatrio fino alla decisione sul ricorso priverebbe di effetto utile la possibilità, prevista dall’articolo 6, paragrafo 6, di cumulare in un solo atto la cessazione del soggiorno regolare e la decisione di rimpatrio.
Garanzie imposte dal non-refoulement e dal diritto a un ricorso effettivo
Pur ammettendo l’adozione immediata della decisione di rimpatrio, la Corte sottolinea che devono essere rispettate garanzie stringenti:
- la decisione di rimpatrio deve avere tutti i suoi effetti giuridici sospesi finché pende il ricorso contro il rigetto della domanda di protezione internazionale;
- non basta la mera astensione dall’esecuzione forzata;
- il termine per la partenza volontaria non può iniziare a decorrere durante tale periodo;
- il richiedente non può essere trattenuto ai fini dell’allontanamento;
- il richiedente deve poter beneficiare, in linea di principio, dei diritti di accoglienza previsti dalla direttiva 2003/9;
- deve poter invocare eventuali mutamenti rilevanti delle circostanze sopravvenuti dopo l’adozione della decisione di rimpatrio.
La Corte richiama il fatto che, quando una decisione di rimpatrio può esporre il richiedente al rischio di trattamenti vietati dall’articolo 18 o dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, il ricorso contro l’esecuzione deve avere pieno effetto sospensivo, almeno dinanzi al giudice.
Decisione
La Corte conclude che la direttiva 2008/115, letta con la direttiva 2005/85 e alla luce degli articoli 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, non osta all’adozione di una decisione di rimpatrio subito dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale, anche prima della definizione del ricorso, purché lo Stato membro assicuri la sospensione di tutti gli effetti giuridici della decisione durante il procedimento di impugnazione e le ulteriori garanzie indicate.
Principio affermato
La qualificazione come irregolare del soggiorno segue il rigetto di primo grado della domanda di asilo, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia autorizzato a restare durante il ricorso; la decisione di rimpatrio può quindi essere adottata immediatamente, ma non può produrre effetti né essere eseguita finché il ricorso non sia stato deciso, in modo da preservare il non-refoulement e la tutela giurisdizionale effettiva.
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