Corte di giustizia, Sentenza C-15/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2018. — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht contro Ewald Baumeister. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/39/CE – Articolo 54, paragrafo 1 – Portata dell’obbligo di segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza finanziaria – Nozione di “informazione riservata”. — Causa C-15/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita dal Bundesverwaltungsgericht, ha precisato la nozione di "informazioni riservate" di cui all’articolo 54 della direttiva 2004/39 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Ha escluso che tutto il materiale contenuto nei fascicoli di vigilanza sia coperto automaticamente dal segreto professionale e ha indicato i criteri sostanziali e temporali per valutare la riservatezza. Ha inoltre affermato che, per i segreti commerciali, il decorso di cinque anni fa normalmente venir meno il carattere segreto, salvo prova contraria.
Portata del segreto professionale ex articolo 54, paragrafo 1, direttiva 2004/39/CE e criteri per qualificare come riservate le informazioni detenute dall’autorità di vigilanza finanziaria.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, tutte le informazioni e dichiarazioni contenute nei fascicoli di vigilanza finanziaria siano automaticamente riservate; se la riservatezza vada valutata al momento della richiesta di accesso o al momento della trasmissione all’autorità; e se esista un limite temporale generale, come cinque anni, oltre il quale le informazioni perdono il carattere di segreto commerciale o di altra informazione riservata.
Principio di diritto
L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE non attribuisce natura riservata a tutte le informazioni acquisite dall’autorità di vigilanza: lo sono solo quelle non pubbliche la cui divulgazione possa ledere gli interessi del soggetto che le ha fornite o di terzi, oppure compromettere il corretto funzionamento del sistema di vigilanza. La riservatezza va valutata al momento della domanda di divulgazione, non al momento della trasmissione originaria dei dati. Quanto ai segreti commerciali, le informazioni risalenti a cinque anni o più si presumono, in linea di principio, storiche e non più segrete, salvo prova contraria circa il permanere di un interesse essenziale alla riservatezza; tale presunzione non vale per informazioni riservate per ragioni diverse dal valore commerciale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/39/CE
- Articolo 17 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 50 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 54 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 56 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 58 direttiva 2004/39/CE
- Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
- Kreditwesengesetz (KWG)
Portata del segreto professionale nelle attività di vigilanza finanziaria
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht in una controversia tra la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht e un investitore che chiedeva accesso a documenti relativi alla Phoenix Kapitaldienst GmbH. La Corte interpreta l’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, che disciplina il segreto professionale delle autorità nazionali di vigilanza sui mercati finanziari.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Baumeister, investitore danneggiato dal dissesto della Phoenix, aveva chiesto accesso a una serie di documenti detenuti dall’autorità tedesca di vigilanza finanziaria, tra cui relazioni contabili, relazioni dei revisori, documenti interni, corrispondenza e altri atti relativi alla vigilanza sulla società. L’autorità aveva negato l’accesso. I giudici di merito avevano riconosciuto un diritto di accesso più ampio, mentre il giudice di cassazione tedesco ha ritenuto necessario chiarire la portata del segreto professionale imposto dal diritto dell’Unione.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama, in particolare, i considerando 2 e 63 della direttiva 2004/39, l’articolo 17 sulla vigilanza continua, l’articolo 50 sui poteri di vigilanza e di indagine, l’articolo 54 sul segreto professionale, l’articolo 56 sulla cooperazione tra autorità e l’articolo 58 sullo scambio di informazioni. Tali disposizioni delineano un sistema fondato sulla vigilanza dello Stato membro d’origine, sulla collaborazione tra autorità competenti e sulla protezione delle informazioni riservate per garantire fiducia e funzionamento efficace del mercato.
Prima questione: nozione di informazioni riservate
La Corte afferma che l’articolo 54 non consente di considerare automaticamente riservate tutte le informazioni relative a un’impresa vigilata, né tutte le dichiarazioni contenute nei fascicoli dell’autorità, compresa la corrispondenza con altri servizi. La riservatezza sussiste solo per le informazioni che non siano pubbliche e la cui divulgazione possa ledere gli interessi della persona che le ha fornite o di terzi, oppure compromettere il buon funzionamento del sistema di vigilanza.
Distinzione rispetto all’accesso ai documenti
La Corte precisa che l’articolo 54 della direttiva 2004/39 non istituisce un generale diritto di accesso del pubblico ai documenti e non disciplina in dettaglio l’accesso eventualmente previsto dal diritto nazionale. La disciplina di tale direttiva persegue un obiettivo diverso da quello del regolamento n. 1049/2001, che mira invece all’accesso più ampio possibile ai documenti delle istituzioni dell’Unione. Ne consegue che la giurisprudenza sull’accesso ai documenti delle istituzioni UE non può essere trasposta automaticamente al regime del segreto professionale delle autorità di vigilanza finanziaria.
Seconda questione: momento della valutazione della riservatezza
La Corte chiarisce che il carattere riservato delle informazioni va valutato al momento in cui l’autorità esamina la domanda di divulgazione, e non secondo la qualificazione esistente al momento della trasmissione iniziale all’autorità. Il decorso del tempo può infatti mutare la natura dell’informazione e incidere sulla persistenza dell’interesse alla riservatezza.
Terza questione: limite temporale per i segreti commerciali
Quanto ai segreti commerciali, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui le informazioni che risalgono a cinque anni o più sono, in linea di principio, storiche e non più segrete, salvo che chi invoca la riservatezza dimostri eccezionalmente che esse conservano un rilievo essenziale per la propria posizione commerciale o per quella di terzi. Questa logica vale anche nel contesto dell’articolo 54 della direttiva 2004/39, ma solo per le informazioni il cui segreto dipende dal loro valore commerciale.
Limiti della presunzione temporale
La Corte esclude che il criterio dei cinque anni valga per tutte le informazioni riservate. In particolare, esso non si applica alle informazioni la cui riservatezza discende da ragioni diverse dall’interesse commerciale, come le metodologie e le strategie di vigilanza dell’autorità.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- non tutte le informazioni contenute nei fascicoli di vigilanza sono riservate;
- la riservatezza si valuta al momento della domanda di accesso;
- le informazioni che possono costituire segreti commerciali e che risalgono a cinque anni o più si presumono, di regola, non più segrete, salvo prova contraria;
- tale presunzione non riguarda le informazioni riservate per finalità diverse dal valore commerciale.
Impatto pratico
Per gli operatori e i professionisti, la sentenza è rilevante perché impedisce alle autorità di vigilanza di opporre un segreto professionale indiscriminato ai fini dell’accesso agli atti. Al tempo stesso, conferma una tutela forte per le informazioni davvero sensibili, soprattutto quando la loro divulgazione possa pregiudicare il mercato, la vigilanza o interessi commerciali ancora attuali.
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