Ordinanza n. 69/2026 - Trieste, Sezione 1
per l’ottemperanza previa istanza cautelare della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 190/2025, nonché per l'accertamento e la dichiarazione di nullità ex art. 114 comma 4 sub b) c.p.a. per elusione e/o violazione del giudicato del verbale sanitario dd 24.11.2025 del Ministero della difesa – Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale sanitario della Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma, asseritamente elusivo o violativo della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 190/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza, previa istanza cautelare, della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 190/2025. Ha inoltre chiesto l’accertamento e la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a., del verbale sanitario del 24 novembre 2025 adottato dal Ministero della Difesa – Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma, deducendone l’elusione e/o violazione del giudicato. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori specifici motivi, né la concreta ricostruzione del contenuto della sentenza da ottemperare o del verbale sanitario contestato.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né l’istanza cautelare e non ha accertato la dedotta nullità del verbale. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha quindi assegnato alle parti cinque giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, per il deposito di eventuali deduzioni scritte, riservandosi di decidere successivamente la causa con sentenza in forma semplificata. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di accertamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; l’ordinanza non decide tale domanda.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR assegna alle parti un termine per eventuali deduzioni prima di adottare la decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale base processuale per consentire alle parti di interloquire sulle questioni rilevate dal Collegio dopo il passaggio in decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Prima di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il giudice amministrativo che rilevi una questione potenzialmente decisiva dopo il passaggio in decisione deve assegnare alle parti un termine per il deposito di eventuali deduzioni scritte, assicurando il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- In un giudizio di ottemperanza avente a oggetto la dedotta violazione o elusione del giudicato, la dichiarazione di nullità dell’atto amministrativo contestato non può ritenersi pronunciata con un’ordinanza che si limita a riservare la decisione della causa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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