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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10023/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente proposta e notificata alla controparte costituita, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, richiamandosi l'art. 391, comma 4, c.p.c. e l'adesione alla rinuncia da parte della controricorrente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La lite trae origine da un rapporto di conto corrente bancario già intestato a un soggetto deceduto nel corso del giudizio, con conseguente integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi. Il tribunale aveva dichiarato l'invalidità del contratto limitatamente alle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi passivi, aveva rigettato le altre domande degli attori e, su domanda riconvenzionale della banca, aveva condannato alcuni eredi al pagamento di una somma in favore dell'istituto. La corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione proposta da alcuni degli eredi soccombenti. In cassazione questi ultimi hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza di secondo grado, ma prima della decisione i loro difensori hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte costituita.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    "Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., tenuto conto dell'adesione alla rinuncia operata dalla controricorrente."

    In presenza di rinuncia al ricorso e adesione della controparte costituita, il giudizio di cassazione si estingue e non segue pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di idoneo mandato e ritualmente notificata alla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Quando la controparte aderisce alla rinuncia, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce ogni esame dei motivi di ricorso e delle questioni di merito sottese alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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