Sentenza n. 2941/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno e del conseguente rigetto dell'istanza di rinnovo, adottato dal Questore della Provincia di Milano in data 12 gennaio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e conseguente rigetto dell'istanza di rinnovo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Milano che aveva annullato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e respinto la domanda di rinnovo. Il primo motivo deduceva la violazione e l'errata applicazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, nonché il difetto di motivazione, sostenendo che l'annullamento fosse intervenuto oltre due anni e mezzo dopo il rilascio del titolo e quindi oltre il termine ragionevole previsto per l'autotutela. Il secondo motivo contestava la legittimità dell'annullamento per la mancata considerazione di tutti i redditi del nucleo familiare e per il riferimento, ritenuto indeterminato, alla situazione reddituale di un nuovo datore di lavoro. Il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e il difetto di motivazione, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un diverso titolo di soggiorno, in ragione della disponibilità di un regolare contratto di lavoro subordinato. La ricorrente richiamava inoltre la lunga permanenza in Italia e i legami familiari sul territorio. Il provvedimento impugnato si fondava, tuttavia, sull'accertamento amministrativo che il permesso originario era stato ottenuto mediante falsa rappresentazione dei presupposti del rilascio: la ricorrente aveva indicato un datore di lavoro che, secondo quanto riferito in sede di sommarie informazioni, non era stata in grado di riconoscere e presso il quale non risultava aver lavorato. Per tale vicenda era stata anche deferita all'autorità giudiziaria per i reati indicati nel provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi perché connessi. Ha ritenuto dirimente che il permesso di soggiorno fosse stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione delle circostanze essenziali per il rilascio, in particolare dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro e della disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento. Tale accertamento amministrativo ha escluso l'applicabilità, nel caso concreto, della tutela connessa al decorso del termine ragionevole prevista dall'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio, sicché non hanno potuto prevalere né il tempo trascorso né i legami familiari dedotti dalla ricorrente. Per la stessa ragione sono state ritenute infondate le censure sulla mancata valutazione dei redditi del nucleo familiare e sull'omessa attribuzione di un diverso titolo di soggiorno: la falsità riguardava infatti il presupposto stesso del titolo originario. Il TAR ha richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione nell'ordinanza cautelare, non impugnata, che aveva rigettato la domanda cautelare. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il termine ragionevole per l'annullamento d'ufficio non impedisce, secondo la decisione, l'annullamento di un titolo ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei presupposti essenziali del rilascio; l'accertamento amministrativo della falsità rende infondata la censura basata sul decorso del tempo e sull'ultimo comma della disposizione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata invocata per sostenere il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, ma la censura è stata ritenuta infondata in ragione della falsità posta a base del titolo originario.
art. 479 c.p.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nel provvedimento amministrativo in relazione al deferimento della ricorrente per la falsa rappresentazione dei fatti.
art. 48 c.p.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato con l'art. 479 c.p. quale ulteriore riferimento normativo della contestazione penale indicata nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio non opera, secondo la decisione, a tutela di un titolo amministrativo ottenuto mediante falsa rappresentazione delle circostanze essenziali poste a fondamento del suo rilascio.
- L’accertamento amministrativo della falsità dei presupposti dichiarati per ottenere un permesso di soggiorno può giustificare l’annullamento del titolo anche quando sia trascorso un periodo significativo dal rilascio.
- Quando la falsità riguarda l’esistenza stessa del rapporto di lavoro e del reddito necessario per il soggiorno, la successiva deduzione di altri redditi familiari o di un diverso rapporto di lavoro non rende illegittimo l’annullamento del titolo originario.
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