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Sentenza

Sentenza n. 16501/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del MUR, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (Romania) per l’insegnamento nella classe di concorso ADSS – SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. II° GRADO, conseguito in Romania, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 15/2016, depositata telematicamente tramite la piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente”, presentata dalla ricorrente in data 15.07.2021 con protocollo domanda n. 21423 fin qui rimasta priva di riscontro e non essendo concluso entro il termine dalla stessa fissato in 120 giorni; per il contestuale accertamento ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a. dell’obbligo di provvedere vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa; nonché per la contestuale nomina del Commissario ad acta, affinché provveda al riscontro dell’istanza presentata in luogo dell’Amministrazione resistente inadempiente;

Giustizia amministrativa202204921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento nella classe di concorso ADSS – sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; reclamo contro il provvedimento del commissario ad acta che aveva rigettato la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 15 luglio 2021, tramite la piattaforma ministeriale, domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Romania per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, rimasta senza riscontro entro il termine indicato di 120 giorni. Dopo che il TAR, nel dicembre 2022, aveva ordinato all’Amministrazione di provvedere e nominato un commissario ad acta in caso di inadempimento, il commissario aveva rigettato la domanda con provvedimento depositato il 29 febbraio 2024. Il ricorrente ha proposto reclamo contro tale provvedimento. Nel corso del giudizio ha conseguito, il 20 febbraio 2026, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, ritenendo così soddisfatto l’interesse perseguito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul reclamo, poiché il conseguimento della specializzazione per il sostegno ha pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito, identificato nel ricorso originario nell’ottenimento del titolo per il sostegno. Non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del diniego del commissario ad acta. Ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre alla refusione del contributo unificato, ritenendo giustificata tale regolazione in ragione dell’articolazione sostanziale e processuale della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta; nel caso concreto il TAR ha ravvisato tale soddisfacimento nel conseguimento della specializzazione per il sostegno.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale perseguita dal ricorrente risulta pienamente soddisfatta, anche se il soddisfacimento sopravviene attraverso il conseguimento di un titolo equivalente all’obiettivo perseguito con la domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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