Cassazione Penale, Sentenza n. 00097/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Calì ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del fatto in relazione alla sentenza di condanna resa il 14/05/2019 (divenuta definitiva il 01/07/2022) per tre reati di estorsione aggravata. Il ricorrente ha dedotto tre censure principali: (1) violazione di norme sul trattamento sanzionatorio e mancata assunzione di prove richieste in sede di esecuzione (richiesta di escussione testimoniale ritenuta decisiva dalla difesa); (2) mancata applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 120/2023 (che ha dichiarato l'incostituzionalità di parte dell'art. 629 c.p. con riferimento alla previsione della riduzione della pena quando il fatto risulti di lieve entità) e mancata rivalutazione, alla luce di quella pronuncia, della natura occasionale della condotta, della modesta entità del danno o del vantaggio e dell'assenza di profili organizzativi; (3) vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione del Giudice dell'esecuzione e rinvio pedissequo alle motivazioni del primo grado.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che nel procedimento di esecuzione non è configurabile il vizio di mancata assunzione della "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., riservato al giudizio dibattimentale; la contestata testimonianza era già escussa in dibattimento e ritenuta irrilevante in primo grado, pertanto la richiesta era superflua. Il secondo motivo è stato giudicato infondato: la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il giudice dell'esecuzione, a seguito di dichiarazione di incostituzionalità relativa alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve valutare il fatto nel suo complesso e, se del caso, rideterminare la pena; nel caso concreto però il Giudice dell'esecuzione aveva adeguatamente valutato la condotta come sistematica e reiterata, il concreto rischio per l'incolumità dei lavoratori e utenti della strada, la compressione dell'autodeterminazione delle vittime e l'entità del pericolo, escludendo la lieve entità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non v'è difetto di autonoma motivazione: è legittimo che il giudice dell'esecuzione si attenga per relationem alla sentenza di condanna e non può ricostruire fatti diversi da quelli già definiti nel giudizio di cognizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 120 del 15/06/2023 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di diminuire la pena in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità
la Corte di legittimità riconosce che la pronuncia costituzionale consente al giudice dell'esecuzione di riesaminare e, se del caso, rideterminare il trattamento sanzionatorio; tuttavia l'attenuante della lieve entità va esclusa se manca effettivamente la lieve entità del fatto considerato nel suo complesso
artt. 132, 133 c.p.
richiamati come criteri generali di determinazione della pena e delle circostanze attenuanti/aggravanti che devono essere valutati dal giudice dell'esecuzione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio
artt. 666, comma 5 e 185 disp. att. c.p.p.
attribuiscono al giudice dell'esecuzione poteri di accertamento e di assunzione di prove, nel limite della funzione di adeguare il rapporto esecutivo alla situazione normativa sopravvenuta
art. 311 c.p.
richiamato in connessione ai principi giurisprudenziali da considerare nella valutazione della modalità e gravità della condotta estorsiva (nella sentenza è invocato per i criteri valutativi relativi all'offesa)
art. 81, comma secondo c.p.
citato per la qualificazione della continuazione tra più condotte e per il computo della pena complessiva
art. 606 c.p.p., lett. d) ed e)
limita la censura per mancata assunzione di prove decisiva al solo giudizio dibattimentale (lett. d); invece il vizio può essere prospettato sotto il profilo della motivazione (lett. e), ma nel caso in esame tale vizio non è stato riscontrato
art. 495, comma 2 c.p.p.
richiamato nella discussione sull'ambito della prova dibattimentale e sulle eccezioni ammissibili nelle impugnazioni
art. 616 c.p.p.
norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- Se dopo la sentenza definitiva interviene una pronuncia di incostituzionalità che concerne la commisurazione della pena, il giudice dell'esecuzione deve valutare il fatto nel suo complesso e, se del caso, rideterminare la pena a favore del condannato, salvo che il rapporto sia definitivamente esaurito.
- La circostanza attenuante della lieve entità richiede un giudizio concreto e globale sul fatto: occorre valutare natura, specie, mezzi, modalità, circostanze dell'azione e l'entità del danno o del pericolo; la mera richiamata della nuova norma non impone automaticamente la riduzione se i fatti dimostrano gravità o reiterazione.
- Nel processo esecutivo le possibilità di allegare vizi per mancata assunzione di prove sono limitate rispetto al dibattimento: non è ammessa la tipica censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. se riferita a prove decisive proprie del dibattimento; eventuali censure possono tuttavia valere come censure di carenza motivazionale.
- Il giudice dell'esecuzione può svolgere accertamenti e assumere prove, ma non può sostituirsi al giudice di merito nel ricostruire fatti diversi da quelli definitivamente accertati; è legittimo il rinvio, per relationem, alle motivazioni della sentenza di condanna quando queste sono coerenti e adeguate.
- La valutazione della tenuità deve contemperare l'eventuale natura occasionale dell'azione con gli elementi organizzativi, la reiterazione e i rischi concreti prodotti: profili organizzativi o sistemi consolidati all'interno di un'azienda rendono meno probabile il riconoscimento della lieve entità.
- Chi chiede la rideterminazione della pena in sede esecutiva deve indicare elementi nuovi o prospettare una diversa valutazione alla luce della pronuncia costituzionale; l'assenza di elementi nuovi o la persistenza di gravi profili concreti ostano al riconoscimento dell'attenuante.
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