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Ordinanza

Ordinanza n. 926/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, sulla base dell’esame sommario proprio della fase cautelare, che l’assenza ultrannuale dal territorio nazionale non fosse contestata e che mancasse qualsiasi allegazione probatoria integrativa dei presupposti della causa di forza maggiore. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce il merito dell’appello.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia. Nella fase cautelare risultava non contestata l’assenza dell’interessato dal territorio nazionale per oltre un anno. Non risultavano, inoltre, allegazioni probatorie idonee a dimostrare i presupposti di una causa di forza maggiore atta a giustificare tale assenza.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata deve essere negata quando risulti non contestata un’assenza ultrannuale dal territorio nazionale e non siano state fornite allegazioni probatorie idonee a dimostrare una causa di forza maggiore.
  • La mera allegazione della causa di forza maggiore, in assenza di elementi probatori che ne integrino i presupposti, non è sufficiente a fondare la tutela cautelare in appello.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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