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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20269/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato per il rilascio di un box auto, emesso in forza di un decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva/fallimentare. La destinataria del precetto proponeva opposizione sostenendo che il box apparteneva a lei in base a un precedente atto di acquisto, trascritto prima del decreto di trasferimento, e che quindi il titolo azionato non le fosse opponibile. In primo grado l'opposizione veniva rigettata; in appello veniva confermata la decisione, ritenendo che l'azione del soggetto che chiedeva il rilascio fosse un'azione personale di rilascio ex art. 2930 c.c. e che, in concreto, il bene trasferito con decreto fosse diverso da quello occupato dall'opponente, come accertato dalla CTU. In cassazione la ricorrente deduceva: omessa pronuncia sull'eccezione di inopponibilità del decreto e violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 948 c.c., dell'art. 586 c.p.c. e dell'art. 2930 c.c., sostenendo che si trattasse invece di azione di rivendicazione con relativo onere probatorio a carico dell'attore; vizio di motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte qualificato erroneamente l'azione come personale e per non avere esaminato fatti decisivi; violazione dell'art. 1362 c.c., lamentando che l'individuazione del bene fosse stata effettuata solo sulla base dei dati catastali e che non fossero state ammesse prove testimoniali utili a identificare il box acquistato. Il resistente eccepiva inoltre tardività e carenza di autosufficienza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente, ritenendo tempestivo il ricorso e sufficientemente intelligibili le censure. Nel merito ha rigettato tutti i motivi, affermando che il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo anche per il rilascio nei confronti di chi occupi il bene senza un diritto opponibile e che, nella specie, la Corte d'appello aveva correttamente qualificato l'azione come personale di rilascio ex art. 2930 c.c. L'accertamento di merito aveva evidenziato che il bene indicato nel titolo esecutivo e quello occupato dall'opponente erano due box diversi, autonomamente identificati anche catastalmente; pertanto non vi era alcun conflitto tra titoli né alcuna inversione dell'onere della prova. La censura sull'omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva implicitamente ma inequivocabilmente deciso sulla opponibilità del decreto. Anche le doglianze sull'individuazione del bene e sulla mancata ammissione della prova testimoniale sono state disattese, sia perché l'identificazione catastale era stata corroborata dalla CTU, sia perché l'interpretazione del titolo esecutivo spetta al giudice dell'esecuzione e le prove non risultavano ritualmente reiterate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice, pur senza espressa formula, abbia comunque deciso implicitamente e inequivocabilmente sulla questione dedotta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze prospettate sotto tale profilo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omessa pronuncia e per l'asserito error in procedendo; la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    le doglianze di insufficienza/illogicità motivazionale sono state considerate non più proponibili nei termini prospettati, o comunque infondate.

  • art. 948 c.c.

    la Corte ha escluso che nel caso ricorresse un'azione di rivendicazione, mancando un conflitto tra titoli su beni coincidenti.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del titolo non imponeva il ricorso al solo criterio soggettivo-intenzionale delle parti, essendo decisiva l'identificazione oggettiva del bene trasferito.

  • art. 2697 c.c.

    non vi è stata inversione dell'onere della prova; chi oppone un proprio diritto deve dimostrarne l'esistenza, ma qui il contrasto risultava solo apparente perché i beni erano diversi.

  • art. 2930 c.c.

    l'azione del creditore munito di titolo esecutivo è stata qualificata come azione personale di rilascio.

  • art. 586 c.p.c.

    il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato e vale anche nei confronti di chi ne detenga/possegga il bene senza diritto opponibile.

  • art. 474 c.p.c.

    il decreto di trasferimento è ricondotto al catalogo dei titoli esecutivi.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per verificare la tempestività del ricorso nel regime ratione temporis applicabile.

  • art. 2826 c.c.

    richiamato in relazione alla funzione dei dati catastali nell'identificazione univoca del bene immobile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • Il decreto di trasferimento emesso in sede esecutiva costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio del bene trasferito e può essere azionato anche contro chi ne abbia il possesso o la detenzione, purché non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante.
  • Quando l'opponente al rilascio deduce di essere proprietario del bene, il giudice deve prima verificare se il bene oggetto del titolo esecutivo coincida realmente con quello occupato: se risulta che i beni sono diversi, manca un conflitto tra titoli e non si configura un'azione di rivendicazione.
  • L'azione di rivendicazione richiede un effettivo conflitto tra titoli incompatibili; la mera contestazione dell'altrui proprietà o dell'identificazione del bene non basta, se il bene trasferito e quello occupato risultano distinti.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice non pone a carico del soggetto munito di titolo esecutivo la prova della proprietà in senso assoluto, ma accerta soltanto se l'opponente abbia dimostrato un diritto idoneo a giustificare il possesso del bene.
  • L'omessa pronuncia non sussiste se la questione dedotta risulta comunque decisa implicitamente dalla motivazione complessiva, specie quando l'accertamento sul punto principale rende logicamente superata l'eccezione riproposta.
  • In tema di individuazione di un immobile oggetto di trasferimento o esecuzione, i dati catastali e la consulenza tecnica possono essere strumenti decisivi per identificare il bene, soprattutto quando servano a sciogliere un'incertezza sulla corrispondenza tra titolo e bene occupato.
  • Le critiche alla mancata ammissione di prove istruttorie devono essere coltivate in modo specifico e reiterate al momento della precisazione delle conclusioni; in difetto, la censura può considerarsi abbandonata e non deducibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoPossessoProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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