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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35805/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di rettifica e liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico del resistente soccombente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito della rideterminazione del valore dichiarato in un atto di cessione di ramo aziendale. L'Ufficio aveva contestato il valore dell'avviamento, assumendo come parametro i dati ricavabili dai bilanci della società cedente e applicando criteri di stima riferiti alla redditività media del triennio precedente la cessione. La CTR aveva invece annullato l'avviso ritenendo che l'Ufficio avesse erroneamente utilizzato i bilanci anziché le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e che la documentazione contabile fosse priva di valenza probatoria per effetto di una denuncia-querela presentata dal contribuente in relazione al deposito di bilanci ritenuti falsi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR aveva male interpretato i criteri legali di stima dell'avviamento e che i parametri del d.P.R. n. 460/1996 consentono di valorizzare ricavi e redditività media come base presuntiva minima; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che la semplice presentazione di una denuncia per falso non basta a neutralizzare la rilevanza probatoria dei bilanci depositati; 3) violazione dell'art. 326 c.p.c., per avere la CTR trascurato che sulla statuizione del primo giudice relativa al mancato deposito dei bilanci si sarebbe formato il giudicato interno per difetto di specifica impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per la determinazione del valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro rilevano i criteri legali di stima dell'avviamento e non è corretta la lettura che escluda il ricorso a parametri presuntivi fondati su redditività e ricavi.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La rettifica del valore dichiarato può essere sorretta da criteri di stima dell'avviamento fondati su elementi oggettivi e presuntivi.

  • art. 1, L. 29 dicembre 1990, n. 98

    Il valore dell'avviamento va ricostruito secondo gli elementi normativamente indicati; la CTR aveva ritenuto errato l'uso di dati diversi dalle dichiarazioni, ma la Cassazione ha smentito tale impostazione.

  • art. 2 d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460

    I criteri di stima dell'avviamento qui previsti fissano valori minimi nell'ambito dell'accertamento con adesione; la loro applicazione costituisce un indizio a favore dell'Amministrazione, superabile dal contribuente con prova contraria specifica.

  • art. 2697 c.c.

    Non basta la mera denuncia-querela per privare di rilevanza probatoria i dati contabili; occorre un accertamento giudiziale o comunque elementi idonei a dimostrare l'inaffidabilità della documentazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, senza esame nel merito della questione sul giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità rispetto ai criteri di valutazione dell'avviamento e dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • Nella rettifica del valore di un ramo d'azienda ai fini dell'imposta di registro, i criteri di stima dell'avviamento previsti dalla disciplina speciale possono fungere da base presuntiva minima e da indizio favorevole all'Amministrazione finanziaria.
  • Il contribuente che contesti la stima dell'avviamento non può limitarsi a proporre un diverso metodo di calcolo: deve allegare e dimostrare con puntualità l'incoerenza concreta del criterio adottato e i fattori economici che giustifichino un valore inferiore.
  • La mera presentazione di una denuncia-querela contro i dati contabili non elimina, di per sé, la loro efficacia probatoria, in mancanza di un accertamento giudiziale che ne comprovi la falsità o l'inaffidabilità.
  • Quando la cassazione accoglie i motivi di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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