Sentenza del 23/06/2017 n. 15675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendo invalida la notificazione effettuata presso la sede della società anziché presso il domicilio eletto dai procuratori costituiti in primo grado. L'Agenzia ha sostenuto che, anche qualificando la notificazione come nulla, tale vizio era stato sanato dalla costituzione in giudizio della società, ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che, nel processo tributario, il luogo di notificazione dell'appello è disciplinato in via speciale dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, e non dall'art. 330 c.p.c. La notificazione presso la sede della società, anziché presso il domicilio eletto, è stata qualificata come nulla e non inesistente. Tale nullità è stata sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della società, anche se effettuata al solo fine di eccepire il vizio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame del merito e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La notifica può essere effettuata "nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio" soltanto in mancanza di elezione di domicilio.
La norma disciplina in modo speciale il luogo di notificazione degli atti nel processo tributario e prevale sull'art. 330 c.p.c. Se la parte ha eletto domicilio, la notificazione deve essere eseguita presso tale domicilio; la notificazione presso la sede della società è tuttavia affetta da nullità, non da inesistenza.
Art. 156 c.p.c.
Il vizio dell'atto può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
La costituzione della parte destinataria sana la nullità della notificazione con efficacia ex tunc, anche quando la costituzione sia avvenuta esclusivamente per eccepire il vizio.
Art. 160 c.p.c.
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina delle nullità della notificazione; il vizio relativo al luogo di esecuzione non comporta inesistenza dell'atto, ma nullità sanabile.
Art. 291 c.p.c.
La nullità della notificazione può essere superata anche mediante rinnovazione spontanea della notificazione o rinnovazione disposta dal giudice.
Art. 330 c.p.c.
La norma generale sulle notificazioni delle impugnazioni non trova applicazione diretta quando il processo tributario è regolato dalla disciplina speciale dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per individuare il luogo corretto di notificazione dell'appello occorre applicare prioritariamente l'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, verificando se la parte abbia eletto domicilio nel giudizio di primo grado.
- La notificazione eseguita in un luogo diverso da quello previsto, come la sede della società anziché il domicilio eletto, costituisce normalmente una nullità e non un'inesistenza, purché vi sia un collegamento riconoscibile con il destinatario o comunque non manchino gli elementi essenziali dell'atto.
- La costituzione in giudizio del destinatario sana la nullità della notificazione con efficacia retroattiva, anche se la costituzione è effettuata soltanto per contestare la validità della notifica.
- Quando la notificazione è nulla, il giudice o la parte possono procedere alla rinnovazione; non è invece corretto considerare automaticamente l'impugnazione inammissibile senza valutare l'eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- La distinzione tra nullità e inesistenza è decisiva: la nullità è normalmente sanabile, mentre l'inesistenza, in assenza di elementi essenziali dell'atto o di un collegamento minimo con il destinatario, non beneficia della medesima sanatoria.
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