Sentenza n. 6764/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso contro il diniego della Questura di Firenze di revocare cento DASPO
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellati, tifosi del Milan, avevano impugnato dinanzi al TAR il diniego della Questura di Firenze di revocare i DASPO adottati nei loro confronti dopo il rinvenimento, su due autobus utilizzati per una trasferta sportiva, di armi da punta e da taglio, manganelli telescopici, passamontagna e numerosi artifizi pirotecnici. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo insufficienti gli elementi per attribuire ai tifosi la collocazione del materiale sugli autobus, rinvenuto prima che essi vi risalissero, e valorizzando l’assenza di scontri o episodi concreti di violenza. La Questura e il Ministero dell’Interno hanno appellato la sentenza deducendo, da un lato, la tardività o inammissibilità del ricorso di primo grado, perché era stato impugnato soltanto il successivo diniego di revoca e non il DASPO originario; dall’altro, l’erroneità della valutazione di merito, in ragione della natura preventiva del DASPO, dell’ampia discrezionalità amministrativa e della sufficienza degli elementi indiziari costituiti dal rinvenimento del materiale offensivo sugli autobus destinati al trasporto degli appellati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. In via preliminare ha ritenuto fondata e astrattamente assorbente la censura relativa all’inammissibilità del ricorso di primo grado: il diniego espresso di autotutela è stato qualificato come atto meramente confermativo del DASPO originario, poiché non era stato preceduto da nuova istruttoria né da una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico e si era limitato a richiamare gli stessi elementi già posti a fondamento della misura. Pertanto, l’impugnazione del solo diniego di revoca non poteva riaprire i termini per contestare il DASPO originario. Il Collegio ha comunque esaminato anche il merito, ritenendo fondato il relativo motivo d’appello. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, il DASPO è una misura amministrativa preventiva, cautelare e urgente, diretta a prevenire pericoli concreti per l’ordine e la sicurezza pubblica, e non richiede l’accertamento repressivo di una lesione già verificatasi. Nelle ipotesi di violenza collettiva non è necessario individuare uno specifico atto violento compiuto da ciascun appartenente al gruppo. Nel caso concreto, il rinvenimento sui due autobus di una cospicua quantità di oggetti atti a offendere o comunque utilizzabili per condotte violente costituiva un insieme di elementi oggettivi sufficiente a fondare il giudizio prognostico di pericolosità, anche senza scontri effettivamente verificatisi e senza la necessità di attribuire individualmente a ciascun tifoso la detenzione del materiale. La sentenza del TAR è stata quindi riformata: il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile e, comunque, respinto nel merito. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401
il DASPO può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulti aver tenuto una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico
La disposizione fonda una misura amministrativa preventiva, cautelare e urgente, adottabile sulla base di elementi oggettivi idonei a evidenziare un pericolo concreto per l’ordine pubblico, senza necessità di accertare una lesione già verificatasi o uno specifico atto violento riferibile individualmente a ciascun componente del gruppo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli appellati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate.
Massime di principio
- Il diniego espresso di revoca di un precedente provvedimento amministrativo è meramente confermativo e non riapre i termini per impugnare l’atto originario quando non sia preceduto da una nuova istruttoria, da una nuova valutazione dell’interesse pubblico o dall’esame di elementi di fatto e di diritto nuovi.
- Il DASPO previsto dall’art. 6 l. n. 401/1989 è una misura amministrativa preventiva, cautelare e urgente, diretta a prevenire il pericolo di lesioni dell’ordine e della sicurezza pubblica; non richiede quindi l’accertamento di una violenza già consumata.
- Nelle ipotesi di violenza collettiva, il DASPO può essere adottato senza individuare uno specifico atto violento compiuto da ciascun componente del gruppo, quando la condotta collettiva e gli elementi oggettivi disponibili siano idonei a evidenziare una situazione di pericolo per l’ordine pubblico.
- Il rinvenimento, su mezzi destinati al trasporto di tifosi, di una quantità significativa di armi o oggetti atti a offendere, insieme ad altri materiali funzionali a condotte violente, può costituire base sufficiente per il giudizio prognostico di pericolosità richiesto per il DASPO, anche se il materiale è stato scoperto prima della salita dei tifosi e non si sono verificati scontri.
- La natura preventiva del DASPO consente di valorizzare anche condotte non univocamente violente o non accompagnate da un esplicito incitamento alla violenza, purché esse comportino o agevolino, secondo un apprezzamento ragionevole, situazioni di allarme o di pericolo potenziale per la sicurezza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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