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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15134 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimazione del liquidatore a chiedere il rimborso IVA e a proporre il relativo giudizio. L'Agenzia deduce che, alla data della richiesta di rimborso e dell'impugnazione, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c., con la conseguente impossibilità per gli organi della società estinta (tra cui l'ex liquidatore) di far valere i diritti della società; tali diritti si sarebbero trasferiti ai soci. Perciò la liquidatrice non avrebbe avuto né la titolarità del credito IVA né la capacità processuale per agire.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia e ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, rilevando l'insanabile difetto di legittimazione (e quindi di proponibilità) dell'azione già in origine. Ha ritenuto che la cancellazione dal registro implichi l'estinzione della società e la trasmissione dei rapporti ai soci, e che il vizio sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'effetto differito introdotto dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, perché il differimento opera solo se la richiesta di cancellazione è presentata dopo l'entrata in vigore della norma (13/12/2014) e solo nei confronti di taluni creditori. Ha compensato integralmente le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    comma 2, testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società; i rapporti giuridici pendenti si trasmettono ai soci e non possono più essere fatti valere dagli organi della società estinta.

  • art. 382 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio per vizio insanabile originario del processo quando l'azione era improponibile sin dall'inizio.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma invocata come parametro di censura per violazione di norme civilistiche sulla legittimazione/estinzione.

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Prevede un differimento di cinque anni degli effetti dell'estinzione per i crediti tributari ma si applica solo se la richiesta di cancellazione è presentata dopo l'entrata in vigore della norma; dunque non operante nel caso di cancellazione anteriore.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiesto un espresso mandato scritto per attribuire al rappresentante processuale effetti nei confronti di un soggetto diverso da quello indicato in giudizio (contemplatio domini).

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società e trasferisce i rapporti giuridici ai soci; gli organi della società estinta non possono più proporre azioni per far valere diritti della società.
  • Il difetto di legittimazione o di titolarità sostanziale è vizio originario rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo e può condurre alla cassazione senza rinvio quando renda l'azione improponibile.
  • Il differimento degli effetti dell'estinzione operante per ragioni fiscali (D.Lgs. n.175/2014, art.28) si applica solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata dopo l'entrata in vigore della norma e riguarda specifici creditori; non opera retroattivamente per cancellazioni anteriori.
  • Non è possibile far valere nel processo gli effetti a favore o contro un soggetto diverso da quello formalmente chiamato in causa senza la contemplatio domini o un mandato scritto che lo autorizzi; il giudice non può pronunciare nei confronti di chi non è parte.
  • L'argomento del prospective overruling non può essere invocato per sottrarre all'applicazione una regola di diritto sostanziale consolidata; la regola circa l'effetto estintivo della cancellazione riguarda la sfera sostanziale e si applica anche ai fatti anteriori alla maturazione dell'indirizzo giurisprudenziale.

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