Cassazione Civile, Ordinanza n. 23877/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita del 3 agosto 2005 avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio in sostituzione di quello esistente e la futura cessione di alcuni boxes interrati. Il promissario acquirente agiva chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte; il promittente venditore resisteva, sosteneva l'inadempimento dell'attore e chiedeva in riconvenzionale la risoluzione per colpa di quest'ultimo, il risarcimento dei danni e la condanna ex art. 96 c.p.c.; la società intervenuta chiedeva il rimborso o il risarcimento dei costi di progettazione e delle spese sostenute. Il Tribunale rigettava la domanda attorea, dichiarava la risoluzione per inadempimento dell'attore e lo condannava a pagare alla società una somma molto elevata e all'altra parte una somma ex art. 96 c.p.c. In appello la condanna veniva ridimensionata a euro 6.781,19, perché la società non aveva provato gli esborsi allegati; veniva però regolata la lite con condanna parziale della società alle spese. In Cassazione i ricorrenti principali denunciano: 1) violazione dell'art. 1720 c.c., sostenendo che le somme richieste dalla società erano danni e non meri rimborsi di spese, quindi dovevano essere valutate come risarcimento da inadempimento; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese tra i due contraenti e per la condanna parziale della società alle spese nonostante la sua sostanziale vittoria in appello. Il ricorrente incidentale condizionato deduce a sua volta l'erronea applicazione dell'art. 1720 c.c. e la nullità per omessa pronuncia sulla domanda di nullità del preliminare ex art. 1355 c.c. per condizione sospensiva meramente potestativa.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e rigetta integralmente il ricorso incidentale; accoglie invece il secondo motivo del ricorso principale limitatamente alla regolazione delle spese nel rapporto tra la società e l'altra parte. Cassa quindi la sentenza d'appello nei limiti del motivo accolto e decide nel merito, disponendo la compensazione integrale delle spese di primo e secondo grado tra la società e il promissario acquirente. Conferma la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Esclude inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e dà atto, per il ricorrente incidentale, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1720 c.c.
Le pretese di somme correlate a costi di progettazione e altre spese sostenute sono state ricondotte a un preteso danno; tuttavia, essendo tali esborsi rimasti privi di prova, la Corte ha ritenuto insussistente qualunque credito risarcitorio o di rimborso fondato su quella disposizione.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La Corte ribadisce che la regolazione delle spese va compiuta in base all'esito complessivo della lite; in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice d'appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese considerando la soccombenza globale, e non può porre spese a carico della parte che, all'esito finale del grado, risulti comunque vittoriosa.
art. 96 c.p.c.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di responsabilità aggravata, sia nel giudizio di merito sia in cassazione.
art. 1355 c.c.
La dedotta nullità per condizione sospensiva meramente potestativa non è stata esaminata espressamente, ma la conferma della risoluzione per inadempimento presuppone implicitamente la validità del preliminare, escludendo il vizio di omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Non c'è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica il rigetto, anche implicito, della questione o eccezione sollevata.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide direttamente nel merito la questione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto, per il ricorrente incidentale, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Se una domanda di rimborso o risarcimento è fondata su costi ed esborsi specificamente allegati, la loro mancata prova comporta il rigetto della pretesa, a prescindere dalla qualificazione formale data dalla parte come rimborso o danno.
- Nel giudizio di impugnazione, la regolazione delle spese deve seguire l'esito complessivo e unitario della lite; quando la sentenza venga riformata anche solo in parte, il giudice d'appello deve rideterminare d'ufficio le spese in base alla soccombenza finale.
- La parte che, all'esito complessivo del grado, risulti comunque vittoriosa non può essere gravata delle spese nei confronti della controparte soccombente, anche se la vittoria sia solo parziale.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito sulla regolazione delle spese quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23856/2021 del 03/09/2021
- ordinanza_civile · 3 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23859/2021 del 03/09/2021
- ordinanza_civile · 3 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23860/2021 del 03/09/2021
- ordinanza_civile · 3 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23864/2021 del 03/09/2021
- ordinanza_civile · 3 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23865/2021 del 03/09/2021
- ordinanza_civile · 3 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23867/2021 del 03/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →