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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23877/2021 del 03/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita del 3 agosto 2005 avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio in sostituzione di quello esistente e la futura cessione di alcuni boxes interrati. Il promissario acquirente agiva chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte; il promittente venditore resisteva, sosteneva l'inadempimento dell'attore e chiedeva in riconvenzionale la risoluzione per colpa di quest'ultimo, il risarcimento dei danni e la condanna ex art. 96 c.p.c.; la società intervenuta chiedeva il rimborso o il risarcimento dei costi di progettazione e delle spese sostenute. Il Tribunale rigettava la domanda attorea, dichiarava la risoluzione per inadempimento dell'attore e lo condannava a pagare alla società una somma molto elevata e all'altra parte una somma ex art. 96 c.p.c. In appello la condanna veniva ridimensionata a euro 6.781,19, perché la società non aveva provato gli esborsi allegati; veniva però regolata la lite con condanna parziale della società alle spese. In Cassazione i ricorrenti principali denunciano: 1) violazione dell'art. 1720 c.c., sostenendo che le somme richieste dalla società erano danni e non meri rimborsi di spese, quindi dovevano essere valutate come risarcimento da inadempimento; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese tra i due contraenti e per la condanna parziale della società alle spese nonostante la sua sostanziale vittoria in appello. Il ricorrente incidentale condizionato deduce a sua volta l'erronea applicazione dell'art. 1720 c.c. e la nullità per omessa pronuncia sulla domanda di nullità del preliminare ex art. 1355 c.c. per condizione sospensiva meramente potestativa.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e rigetta integralmente il ricorso incidentale; accoglie invece il secondo motivo del ricorso principale limitatamente alla regolazione delle spese nel rapporto tra la società e l'altra parte. Cassa quindi la sentenza d'appello nei limiti del motivo accolto e decide nel merito, disponendo la compensazione integrale delle spese di primo e secondo grado tra la società e il promissario acquirente. Conferma la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Esclude inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e dà atto, per il ricorrente incidentale, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1720 c.c.

    Le pretese di somme correlate a costi di progettazione e altre spese sostenute sono state ricondotte a un preteso danno; tuttavia, essendo tali esborsi rimasti privi di prova, la Corte ha ritenuto insussistente qualunque credito risarcitorio o di rimborso fondato su quella disposizione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la regolazione delle spese va compiuta in base all'esito complessivo della lite; in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice d'appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese considerando la soccombenza globale, e non può porre spese a carico della parte che, all'esito finale del grado, risulti comunque vittoriosa.

  • art. 96 c.p.c.

    Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di responsabilità aggravata, sia nel giudizio di merito sia in cassazione.

  • art. 1355 c.c.

    La dedotta nullità per condizione sospensiva meramente potestativa non è stata esaminata espressamente, ma la conferma della risoluzione per inadempimento presuppone implicitamente la validità del preliminare, escludendo il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Non c'è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica il rigetto, anche implicito, della questione o eccezione sollevata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide direttamente nel merito la questione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto, per il ricorrente incidentale, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Se una domanda di rimborso o risarcimento è fondata su costi ed esborsi specificamente allegati, la loro mancata prova comporta il rigetto della pretesa, a prescindere dalla qualificazione formale data dalla parte come rimborso o danno.
  • Nel giudizio di impugnazione, la regolazione delle spese deve seguire l'esito complessivo e unitario della lite; quando la sentenza venga riformata anche solo in parte, il giudice d'appello deve rideterminare d'ufficio le spese in base alla soccombenza finale.
  • La parte che, all'esito complessivo del grado, risulti comunque vittoriosa non può essere gravata delle spese nei confronti della controparte soccombente, anche se la vittoria sia solo parziale.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata.
  • La Corte di cassazione può decidere nel merito sulla regolazione delle spese quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàGiudicato

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