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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-334/18

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 luglio 2020. — Bodegas Altún, SL contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Procedura – Liquidazione delle spese – Irricevibilità. — Causa T-334/18 DEP

Giurisprudenza europea62018TO0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la domanda di liquidazione delle spese proposta da Bodegas Altún, SL dopo la sentenza di annullamento nella controversia di marchio con Codorníu e l’EUIPO. Ha ritenuto che non risultasse una contestazione preventiva sulle spese ripetibili, presupposto necessario per attivare la procedura dell’articolo 170 del regolamento di procedura. Il semplice fatto che una trattativa amichevole complessiva non sia andata a buon fine non basta a dimostrare una contestazione sulle spese. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del presente procedimento, mentre l’EUIPO sopporta le proprie.

Irricevibilità della domanda di liquidazione delle spese per mancanza di una contestazione preventiva sulle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale

La questione giuridica

Se una domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale sia ricevibile in assenza di una previa contestazione tra le parti sulle spese ripetibili o sul loro importo/liquidazione, e se basti, a tal fine, il semplice fallimento di una trattativa amichevole globale sulla controversia principale.

Principio di diritto

La domanda di liquidazione delle spese proposta davanti al Tribunale ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura è ricevibile solo se, prima del suo deposito, esiste una vera contestazione tra le parti sulle spese ripetibili, in particolare sul loro ammontare o sulla loro liquidazione, e se la parte obbligata ha avuto la possibilità di formulare osservazioni specifiche su tale questione. In mancanza di una richiesta di pagamento o di uno scambio separato sulle spese, il solo fallimento di un accordo amichevole globale sulla controversia principale non integra una contestazione sufficiente: la domanda è quindi irricevibile sia nei confronti dell’EUIPO sia nei confronti dell’interveniente.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli da 58 a 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli da 66 a 71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Irricevibilità della domanda di liquidazione delle spese per mancanza di contestazione preventiva

La pronuncia riguarda una domanda di liquidazione delle spese presentata dinanzi al Tribunale nell’ambito di una controversia in materia di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, Quinta Sezione, decide esclusivamente sulla ricevibilità della domanda proposta da Bodegas Altún, SL dopo la sentenza resa nella causa T-334/18.

Fatti e iter del procedimento principale

Bodegas Altún aveva chiesto la registrazione di un marchio dell’Unione europea; Codorníu, SA aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, poi divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001. Dopo una prima fase davanti alla divisione di opposizione e alla seconda commissione di ricorso, la controversia era già stata oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale nella causa T-86/16, conclusa con una sentenza del 18 settembre 2017 che aveva annullato la decisione della commissione di ricorso e aveva posto le spese a carico dell’EUIPO e in parte dell’interveniente.

In seguito, la causa è tornata davanti alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO, che con decisione del 14 marzo 2018 ha respinto il ricorso della richiedente. Bodegas Altún ha allora proposto un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale, concluso con la sentenza del 27 giugno 2019 nella causa T-334/18, con cui la decisione della commissione di ricorso è stata annullata e le spese sono state nuovamente ripartite tra EUIPO e Codorníu.

Domanda di liquidazione delle spese

Dopo la sentenza del 27 giugno 2019, Bodegas Altún ha presentato una domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente affermava di aver cercato una soluzione amichevole con l’interveniente per ottenere il rimborso delle spese, senza esito. L’EUIPO ha sostenuto di non essere stato contattato per il rimborso; Codorníu ha contestato la ricevibilità della domanda, affermando che mancava una contestazione preventiva sulle spese e che la controversia principale era ancora in corso.

Normativa applicabile

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che consente la liquidazione giudiziale delle spese in caso di contestazione sulle spese ripetibili;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulla condanna alle spese della parte soccombente;
  • il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (UE) 2017/1001, che disciplinano il marchio dell’Unione europea e il sistema di opposizione e ricorso.

Ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità

Il Tribunale ricorda che, per attivare la procedura dell’articolo 170, è necessario che esista una contestazione sulle spese ripetibili anteriore al deposito della domanda di liquidazione. Tale contestazione deve riguardare l’esistenza, l’importo o la liquidazione delle spese, e la parte tenuta al pagamento deve avere avuto la possibilità di formulare osservazioni specifiche su tale punto.

Quanto all’EUIPO, dagli atti non emergeva alcun contatto della ricorrente finalizzato al rimborso delle spese; pertanto mancava una contestazione nei suoi confronti e la domanda è stata dichiarata irricevibile nei suoi riguardi.

Quanto a Codorníu, il Tribunale osserva che la domanda di liquidazione non indicava neppure l’importo richiesto né elementi concreti sulle spese, rinviando solo a un allegato, e non provava che la questione delle spese fosse stata sottoposta separatamente alla controparte rispetto alla trattativa sul merito della controversia. Il fatto che un accordo amichevole globale non fosse stato raggiunto non bastava, da solo, a dimostrare una contestazione sulle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 170.

Decisione e conseguenze sulle spese del presente procedimento

Il Tribunale respinge quindi la domanda di liquidazione delle spese in quanto irricevibile. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Bodegas Altún, in quanto parte soccombente nel presente incidente, a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Codorníu. Poiché l’EUIPO non aveva chiesto una pronuncia sulle spese del presente procedimento, esso sopporta le proprie spese.

Principio desumibile dalla pronuncia

Ai fini dell’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di liquidazione delle spese è ammissibile solo se, prima del suo deposito, la parte contro cui è diretta ha già potuto prendere posizione su una contestazione specifica relativa alle spese ripetibili. Una generica trattativa transattiva sulla controversia principale, non accompagnata da una richiesta autonoma e chiaramente identificabile di rimborso delle spese, non integra il presupposto della contestazione richiesto dalla norma.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaprocedura del tribunaleliquidazione delle speseirricevibilità processuale

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