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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-715/19

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 luglio 2020. — Lukáš Wagenknecht contro Consiglio europeo. — Ricorso per carenza – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro le frodi – Riunione del Consiglio europeo – Quadro finanziario pluriennale – Regolamento finanziario – Asserito conflitto di interessi del rappresentante della Repubblica ceca nell’ambito di una riunione del Consiglio europeo – Asserita inazione del Consiglio europeo – Articolo 130 del regolamento di procedura – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Presa di posizione del Consiglio europeo – Cessazione della carenza – Irricevibilità – Articolo 15, paragrafo 2, TUE – Ricorso manifestamente infondato in diritto. — Causa T-715/19

Giurisprudenza europea62019TO0715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso del sig. Wagenknecht contro il Consiglio europeo, promosso per denunciare la mancata esclusione del primo ministro ceco da riunioni sul quadro finanziario pluriennale a causa di un asserito conflitto di interessi. La Corte rileva anzitutto che il Consiglio europeo aveva già risposto alla richiesta di agire, facendo venir meno la carenza, e che il ricorrente non aveva né interesse né legittimazione ad agire. In ogni caso, il Consiglio europeo non aveva alcun obbligo né potere di modificare la composizione delle riunioni prevista dall’articolo 15, paragrafo 2, TUE, che rimette agli Stati membri la determinazione del loro rappresentante.

Ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE contro il Consiglio europeo per non aver escluso il primo ministro ceco da riunioni sul quadro finanziario pluriennale a causa di asserito conflitto di interessi: irricevibilità per cessazione della carenza e difetto di legittimazione/interesse, oltre che infondatezza nel merito.

La questione giuridica

Se il Consiglio europeo fosse venuto meno a un obbligo di agire ai sensi dell’articolo 265 TFUE, non escludendo il primo ministro della Repubblica ceca dalle riunioni sul QFP 2021/2027 per asserito conflitto di interessi; in particolare, se la risposta del 24 giugno 2019 costituisse una presa di posizione idonea a porre fine alla carenza, se il ricorrente avesse interesse e legittimazione ad agire e se il Consiglio europeo avesse un potere/dovere di escludere il rappresentante ceco sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046.

Principio di diritto

Il ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE è irricevibile quando l’istituzione convenuta ha già preso posizione, con una risposta motivata, prima della proposizione del ricorso; inoltre, il ricorrente deve provare un interesse personale, concreto e attuale e una legittimazione ad agire conforme all’articolo 265, terzo comma, TFUE, requisiti che mancano quando l’atto richiesto sarebbe rivolto a un terzo. Nel merito, il Consiglio europeo non dispone di un potere discrezionale per escludere il capo di governo di uno Stato membro dalle proprie riunioni, poiché l’articolo 15, paragrafo 2, TUE rinvia alla sola responsabilità degli Stati membri, nel rispetto delle loro norme costituzionali e dell’identità nazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, TUE; pertanto, non sussiste alcuna carenza imputabile al Consiglio europeo.

Norme richiamate

  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 15, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ricorso per carenza contro il Consiglio europeo relativo alla partecipazione del primo ministro ceco alle riunioni sul QFP 2021/2027

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 265 TFUE proposto da un membro del Senato ceco contro il Consiglio europeo. Il ricorrente chiedeva che fosse constatata l’illegittima inerzia dell’istituzione per non aver escluso il primo ministro della Repubblica ceca da una riunione del 20 giugno 2019 e dalle successive riunioni sul quadro finanziario pluriennale 2021/2027, in ragione di un presunto conflitto di interessi collegato al gruppo Agrofert.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il ricorrente aveva inviato al Consiglio europeo, il 5 giugno 2019, una richiesta di agire affinché il primo ministro Andrej Babiš fosse escluso dalle riunioni in questione. Il 24 giugno 2019 il Consiglio europeo ha risposto spiegando che l’articolo 15, paragrafo 2, TUE fissa in modo permanente la composizione del Consiglio europeo e che la scelta tra capo di Stato e capo di governo spetta al diritto costituzionale nazionale; pertanto, esso non poteva escludere il primo ministro ceco.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per carenza. Il Consiglio europeo ha sollevato eccezione di irricevibilità, sostenendo, in sintesi, che:

  • aveva già preso posizione con la lettera del 24 giugno 2019;
  • non era competente ad adottare la misura richiesta;
  • il ricorrente non aveva interesse né legittimazione ad agire.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha affrontato tre profili principali:

  • se la risposta del Consiglio europeo del 24 giugno 2019 avesse fatto cessare la pretesa carenza;
  • se il ricorrente disponesse di interesse e legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 265 TFUE;
  • se il Consiglio europeo avesse, in base al diritto primario e al regolamento finanziario, un obbligo di escludere il primo ministro ceco dalle riunioni sul QFP.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 265 TFUE, sul ricorso per carenza;
  • l’articolo 15, paragrafo 2, TUE, sulla composizione del Consiglio europeo;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, sul rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri;
  • l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione;
  • l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sul conflitto di interessi;
  • gli articoli 126 e 130 del regolamento di procedura del Tribunale;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura;
  • l’articolo 279 TFUE;
  • l’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte.

Ragionamento della Corte: cessazione della carenza

Il Tribunale ricorda che il ricorso per carenza riguarda l’astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non l’adozione di un atto diverso da quello desiderato dal ricorrente. Se l’istituzione chiamata in causa rifiuta, con motivazione, di agire nel senso richiesto, tale rifiuto costituisce una presa di posizione che pone fine alla carenza ed è, semmai, impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.

Nel caso di specie, la lettera del 24 giugno 2019 conteneva una risposta chiara e motivata del Consiglio europeo. Ne deriva che la situazione denunciata dal ricorrente non integrava una carenza attuale al momento del ricorso.

Ragionamento della Corte: interesse e legittimazione ad agire

Il Tribunale afferma che il ricorrente, pur essendo membro di un’assemblea parlamentare nazionale, doveva dimostrare un interesse personale, concreto e attuale a ottenere la constatazione della carenza. Tale interesse mancava, perché la misura richiesta dal ricorrente avrebbe riguardato un terzo, ossia il primo ministro ceco, e non il ricorrente stesso.

Parimenti, difettava la legittimazione ad agire di cui all’articolo 265, terzo comma, TFUE, poiché il ricorrente non era destinatario dell’atto omesso né risultava direttamente e individualmente riguardato da tale atto.

La lettera del 2 luglio 2019, con cui il ricorrente chiedeva ulteriori chiarimenti, non valeva come nuova richiesta di agire ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.

Ragionamento della Corte: assenza di obbligo del Consiglio europeo di escludere il primo ministro ceco

Il Tribunale chiarisce, inoltre, che la questione dell’eventuale competenza o obbligo del Consiglio europeo di adottare la misura sollecitata attiene al merito, ma osserva comunque che l’articolo 15, paragrafo 2, TUE non conferisce all’istituzione alcun margine di manovra per modificare la propria composizione quando convoca i capi di Stato o di governo degli Stati membri.

Secondo il Tribunale, in assenza di precisazioni nella disposizione, spetta agli Stati membri, secondo le loro norme costituzionali, stabilire chi li rappresenti nelle riunioni del Consiglio europeo e se vi siano eventuali impedimenti. Tale conclusione è rafforzata dal principio di rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri sancito dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE.

Di conseguenza, anche a voler prescindere dalle accuse di conflitto di interessi, il Consiglio europeo non poteva essere ritenuto in violazione dell’articolo 265 TFUE per non aver escluso il primo ministro ceco.

Dispositivo e spese

Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità e respinge il ricorso sia perché irricevibile sia, in ogni caso, perché manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principi utili per l’operatore

La pronuncia ribadisce che:

  • una risposta motivata dell’istituzione interrompe la carenza;
  • il ricorso ex articolo 265 TFUE non può essere usato per contestare il contenuto di un atto già adottato, ma eventualmente per impugnare tale atto con ricorso di annullamento;
  • il ricorrente deve avere un interesse proprio e una legittimazione rigorosamente intesi;
  • il Consiglio europeo non può sostituirsi allo Stato membro nella determinazione del proprio rappresentante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, TUE.

Nota sul rilievo pratico

Per i professionisti, la decisione evidenzia che i conflitti di interessi con possibili effetti sul bilancio dell’Unione possono rilevare in altri contesti contenziosi, ma non consentono di trasformare il ricorso per carenza in uno strumento per incidere sulla composizione del Consiglio europeo, che resta ancorata al diritto primario e alle scelte costituzionali nazionali.

Come è indicizzato

Materiericorso per carenzagovernance istituzionale dell'unione europeaprotezione degli interessi finanziari dell'unionequadro finanziario pluriennaleconflitto di interessi

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