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Circolare

Circolare numero 102 del 29-07-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni sulla convenzione del 3 febbraio 2010 tra INPS e CISL per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, sostituendo il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 148/1992. Sono indicate le prestazioni interessate, le modalità di rilascio e revoca della delega, i codici delle organizzazioni aderenti, le percentuali di contribuzione, i tempi di versamento e il costo del servizio a carico della CISL. Sono inoltre richiamate le regole per i casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, gli obblighi di conservazione e comunicazione, le responsabilità delle parti, la durata triennale della convenzione e le modalità di rinnovo o disdetta.

Convenzione INPS-CISL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CISL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare fornisce le istruzioni applicative, contabili e procedurali relative al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 3 febbraio 2010 tra INPS e CISL. La convenzione sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 148 del 1992 e disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti alla CISL.

Ambito di applicazione

Possono aderire al versamento tramite trattenuta i soggetti aventi titolo a:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La trattenuta opera solo se il lavoratore rilascia apposita delega ed è finalizzata al versamento del contributo associativo in favore di una delle organizzazioni sindacali aderenti alla CISL.

Modalità di rilascio della delega

Il diritto di versare il contributo associativo si esercita mediante delega personale contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal lavoratore;
  • munita del timbro dell’organizzazione sindacale;
  • munita della firma del legale rappresentante o del rappresentante dell’organizzazione.

Nel testo di delega deve essere indicato il codice attribuito dall’INPS all’organizzazione sindacale. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare o modificare la delega.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali

Nei casi in cui il trattamento di integrazione salariale sia pagato direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve:

  • comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori;
  • conservare la documentazione ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

In tali ipotesi, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’INPS secondo le modalità previste e conserva gli atti.

Codici delle organizzazioni sindacali aderenti

La circolare riporta i codici INPS delle federazioni CISL già abilitate al servizio di esazione, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • UST CISL, codice 0201;
  • FEMCA CISL, codice 0202;
  • FILCA CISL, codice 0203;
  • FIM CISL, codice 0204;
  • FIT CISL, codice 0210;
  • FISASCAT CISL, codice 0211;
  • FAI CISL, codice 0215;
  • SLP CISL, codice 0217;
  • FPS CISL, codice 0225;
  • CISL Scuola, codice 0226;
  • FIR CISL, codice 0228;
  • CISL Università, codice 0229;
  • FIBA CISL, codice 0230;
  • FLAEI CISL, codice 0232;
  • FISTeL CISL, codice 0233;
  • FELSA CISL, codice 0235;
  • FNS, codice 0236.

Le nuove organizzazioni sindacali aderenti alla CISL possono richiedere l’autorizzazione al servizio presentando domanda secondo le modalità previste dalla convenzione. In caso di nuove organizzazioni derivanti da accorpamenti o disaggregazioni, l’appartenenza alla Confederazione stipulante deve essere attestata dalla struttura confederale con apposita dichiarazione.

Misura del contributo trattenibile

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti alla stessa organizzazione. La CISL comunica che le percentuali da applicare sono:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 0,80% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

L’organizzazione sindacale deve comunicare all’INPS Sede centrale la misura percentuale e ogni successiva variazione.

Versamento delle trattenute e scambio dati

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla organizzazione sindacale gli importi trattenuti:

  • entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione;
  • mediante ordine di bonifico su conto corrente bancario indicato con comunicazione del codice IBAN.

Le strutture territoriali devono inoltre trasmettere alla organizzazione interessata, anche on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei beneficiari per i quali sono state operate le trattenute, con i dati anagrafici e gli importi relativi. Per il formato cartaceo sono previste modalità di ordinamento differenziate in base alla prestazione.

La Direzione generale trasmette semestralmente alla Confederazione stipulante i dati degli importi trattenuti, distinti per sede e per organizzazione sindacale.

Costo del servizio e rimborso spese

L’organizzazione sindacale deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, determinato in euro 0,54 per singola delega. La circolare precisa che tale importo deriva dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 per le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del reddito.

La variazione annuale del costo è comunicata con raccomandata A/R; dalla comunicazione decorre la facoltà di recesso della CISL entro 60 giorni. Sono inoltre a carico della CISL le spese, nonché ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione. Il rimborso spese e la relativa IVA sono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.

Responsabilità e gestione delle controversie

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi relativi alle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale.

In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, se l’organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Durata, rinnovo e disdetta

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.

È prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi; la disdetta può essere effettuata anche da una sola delle organizzazioni sindacali aderenti.

Profilo contabile e sede competente

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

La sede della CISL è indicata in via Po n. 21, 00198 Roma. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

La circolare disciplina l’attuazione del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 3 febbraio 2010 tra INPS e CISL, che sostituisce integralmente il precedente accordo. La convenzione consente agli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti alla CISL di versare, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, i contributi associativi dovuti.

Prestazioni interessate e soggetti beneficiari

La trattenuta può essere applicata sulle prestazioni di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, sussidi per lavori socialmente utili e, più in generale, sui trattamenti temporanei indicati nell’accordo. I beneficiari di tali prestazioni possono aderire al versamento del contributo associativo tramite delega.

Delega, validità e revoca

La trattenuta richiede una delega personale contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e corredata dal timbro e dalla firma del rappresentante dell’organizzazione sindacale. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta; per prestazioni con durata superiore all’anno è possibile revocare o sostituire la delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Nei pagamenti diretti delle integrazioni salariali, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che le comunica all’INPS e le conserva ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 223/1991.

Codici delle organizzazioni aderenti

L’INPS attribuisce a ciascuna organizzazione aderente un codice identificativo da riportare nella delega. La circolare elenca i codici delle federazioni CISL già abilitate, tra cui UST CISL, FEMCA, FILCA, FIM, FIT, FISASCAT, FAI, SLP, FPS, CISL Scuola, FIR, CISL Università, FIBA, FLAEI, FISTeL, FELSA e FNS.

Misura dei contributi associativi

La CISL comunica che la percentuale da trattenere deve essere uguale per tutti gli iscritti alla stessa organizzazione e varia in funzione della prestazione. Le percentuali indicate sono: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Versamento delle somme e flussi informativi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla CISL gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, con bonifico su conto corrente indicato tramite codice IBAN. Contestualmente devono trasmettere gli elenchi dei nominativi interessati, con dati anagrafici e importi trattenuti; gli elenchi cartacei seguono criteri di ordinamento specifici per tipologia di prestazione.

Costi del servizio e oneri economici

Il costo del servizio di riscossione è fissato in euro 0,54 per singola delega. La variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R e la CISL può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Sono a carico della CISL anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerente alla convenzione; il rimborso spese e la relativa IVA vengono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.

Responsabilità, controversie e rapporti con i lavoratori

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi e le controversie tra associati e organizzazione sindacale. In caso di contestazione sulla validità della delega e soccombenza dell’organizzazione, questa deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata; deve inoltre rimborsare, su semplice nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla convenzione.

Durata, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. È comunque possibile la disdetta per giusta causa da parte di ciascuna parte con preavviso di almeno sei mesi; la disdetta può essere data anche da una sola delle organizzazioni sindacali aderenti. La competenza per eventuali controversie è attribuita al Foro di Roma.

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