Circolare numero 104 del 30-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e CONFIMPRESE ITALIA per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione. Vengono indicate le modalità operative di addebito e convalida delle deleghe, i flussi informativi tra Confederazione e INPS, i tempi di comunicazione e revoca, nonché i criteri per i rapporti finanziari e per il rimborso spese. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010, con rinnovo da richiedere entro il 30 settembre di ogni anno.
Convenzione INPS-CONFIMPRESE ITALIA per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-CONFIMPRESE ITALIA per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà comunicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONFIMPRESE ITALIA per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione. L’accordo disciplina sia gli aspetti operativi della riscossione congiunta ai contributi obbligatori, sia i flussi informativi, i rapporti finanziari, i costi e le responsabilità.
Quadro normativo e oggetto dell’accordo
La convenzione, stipulata il 7 giugno 2010 e approvata con determinazione n. 101 del 7 maggio 2010, trova fondamento nella legge 4 giugno 1973, n. 311, che consente agli istituti previdenziali autorizzati dal Ministero del lavoro di assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni interessate.
L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti iscritti alla CONFIMPRESE ITALIA, limitatamente agli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni IVS. La circolare specifica che il servizio non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto.
Modalità di riscossione tramite F24
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, secondo le stesse modalità e periodicità previste dalla normativa di riferimento. Gli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti devono evidenziare l’importo della quota associativa e la Confederazione destinataria, con la dicitura indicata nella circolare: "quota associativa CONFIMPRESE ITALIA".
La convenzione esclude espressamente per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.
Determinazione dell’importo della quota associativa
L’ammontare del contributo associativo, espresso in misura fissa capitaria e anche differenziato per Provincia, è stabilito annualmente dalla CONFIMPRESE ITALIA. L’importo deve essere notificato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno e ha decorrenza dal 1° gennaio successivo, senza possibilità di modifica nel corso dell’anno.
Identificazione degli associati e gestione delle deleghe
L’identificazione degli associati e delle deleghe segue una procedura articolata:
- la Confederazione presenta alla Struttura periferica INPS competente, in base al CAP, un elenco in duplice copia delle deleghe sottoscritte dagli associati;
- le scadenze ordinarie sono il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente, e per la parte residua il 28 gennaio dell’anno stesso;
- per le sole posizioni contenute nei supporti telematici che risultino abbinate dall’INPS, la delega è considerata ai fini della riscossione;
- la firma della delega deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale della CONFIMPRESE ITALIA, con firma del responsabile e timbro;
- i nominativi e le firme dei rappresentanti o delegati delle strutture territoriali devono essere depositati presso le Strutture territoriali INPS competenti.
Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’INPS dal successivo anno. Se nel corso dell’anno pervengono più deleghe per organizzazioni sindacali distinte, l’Istituto non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.
Supporti telematici e abbinamento dati
Per ciascun anno la CONFIMPRESE ITALIA invia alla Direzione generale INPS - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, sotto la propria responsabilità, i supporti telematici con i dati dei nuovi associati e con i nominativi per i quali è intervenuta revoca della delega. Le trasmissioni devono avvenire alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.
I supporti devono contenere, oltre all’indicazione della Struttura territoriale INPS e del Comune sede dell’impresa, i dati identificativi dell’associato, tra cui cognome e nome, data di nascita, codice INPS e controcodice, indirizzo, CAP e sede dell’impresa, nonché ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo.
La Direzione generale INPS rende disponibili i dati alle Strutture territoriali per la convalida delle deleghe. Entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti telematici, l’INPS comunica alla CONFIMPRESE ITALIA l’esito dell’abbinamento, trasmettendo anche l’elenco dei nominativi non abbinati. L’Istituto non assume responsabilità quando supporti telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i propri archivi.
Revoca della delega
Il rapporto giuridico intercorrente è tra l’associato e la CONFIMPRESE ITALIA. Le comunicazioni relative al rapporto devono essere inoltrate all’organizzazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la Struttura territoriale deve acquisirla entro tre mesi dal ricevimento. In tal caso, la quota associativa non sarà inserita nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.
Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione
La Direzione generale INPS corrisponde alla Confederazione, entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione trimestrale, un acconto calcolato secondo il rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi risultanti dal flusso finanziario della gestione di pertinenza, riferito alla precedente scadenza trimestrale, con riduzione di due punti percentuali.
Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA. I rapporti finanziari sono definiti per ogni singola emissione, senza interessi, al termine delle elaborazioni relative all’emissione stessa. In tale occasione l’INPS trasmette alla Confederazione un rendiconto con:
- ammontare delle quote associative riscosse;
- ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, compresi gli oneri fiscali previsti;
- acconti corrisposti per l’emissione;
- eventuale conguaglio a saldo.
Contestualmente al rendiconto, l’INPS versa il conguaglio dovuto. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione generale INPS fornisce inoltre alla CONFIMPRESE ITALIA l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Entro il 31 marzo di ogni anno l’INPS trasmette un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria relativa alle emissioni per le quali non è stata ancora completata l’acquisizione dei versamenti, con indicazione dell’importo annuo, degli acconti versati e delle quote associative riscosse per ciascuna emissione.
Rimborso spese e ulteriori oneri
La CONFIMPRESE ITALIA si impegna a rimborsare all’INPS le spese sostenute per l’espletamento del servizio. La circolare richiama i costi previsti dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, riferiti alle seguenti attività:
- gestione delega singolo mod. F24: € 0,11;
- nuova delega, conferma di delega precedente o revoca: € 1,74;
- annullamento delega con riemissione dei modelli F24: € 8,16;
- riscossione quota associativa e contributi di assistenza contrattuale a mezzo DM10: € 1,37.
Restano inoltre a carico della Confederazione ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione, inclusi gli eventuali costi imputati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286. La Confederazione accetta senza riserva tali condizioni.
Responsabilità e rapporti con gli associati
L’INPS è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alla CONFIMPRESE ITALIA, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi previsti dalla convenzione. Gli eventuali rapporti conseguenti, compresa la restituzione di somme versate per contributi associativi, intercorrono direttamente tra le strutture provinciali della Confederazione e gli associati interessati.
La Confederazione dichiara inoltre che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi o verso chiunque derivi dall’applicazione della convenzione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale deve pervenire all’Istituto, tramite lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.
La circolare precisa infine la sede legale della CONFIMPRESE ITALIA in Via Veturia n. 45, 00181 Roma.
Punti principali
Oggetto della convenzione
L'INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti iscritti alla CONFIMPRESE ITALIA, con riscossione congiunta ai contributi obbligatori e tramite modello F24, ai sensi della legge n. 311/1973.
Modalità di riscossione e indicazione in avviso
La quota associativa viene riscossa insieme ai contributi previdenziali obbligatori. Negli avvisi di pagamento l'INPS deve evidenziare la quota associativa con la dicitura specifica "quota associativa CONFIMPRESE ITALIA".
Trasmissione dati e convalida delle deleghe
La Confederazione invia alla Direzione generale INPS i supporti telematici con i dati degli associati e le revoche. Le Strutture territoriali INPS convalidano le deleghe; sono previste specifiche scadenze per l'invio degli elenchi e dei supporti, nonché regole per deleghe presentate in ritardo o plurime.
Gestione finanziaria e rendicontazione
I rapporti finanziari sono curati dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L'INPS versa acconti periodici alla Confederazione, effettua il conguaglio a saldo e trasmette rendiconti e prospetti annuali sulla situazione finanziaria delle emissioni contributive.
Costi a carico della Confederazione
La CONFIMPRESE ITALIA rimborsa all'INPS le spese del servizio secondo i valori della determinazione n. 29 del 4 marzo 2009, oltre a ogni altro onere, inclusi eventuali costi imputati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2, commi 16 e 17, della legge n. 286/2006.
Responsabilità e rapporti con gli associati
L'INPS è esonerato da responsabilità verso gli associati e verso terzi, anche in caso di contestazioni sull'inclusione negli elenchi. I rapporti sostanziali, comprese eventuali restituzioni di somme, restano tra la Confederazione e gli associati.
Durata e rinnovo
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2010. Il rinnovo annuale deve essere richiesto dalla CONFIMPRESE ITALIA con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza.
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