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Circolare

Circolare numero 08 del 27-07-2010 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo e le modalità operative per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta previsti per le imprese di produzione cinematografica e per le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione. Vengono richiamati i requisiti, le condizioni di spettanza, i limiti di importo, il divieto di cumulo tra i due crediti e la necessità di adempiere alle procedure preventive previste dal decreto ministeriale. Sul piano pratico, sono indicati i codici tributo da utilizzare, le modalità di compilazione dell’F24 e alcuni chiarimenti sul possibile utilizzo del credito anche prima del definitivo riconoscimento, sotto responsabilità dell’impresa.

Istruzioni operative per la compensazione via F24 dei crediti d’imposta per le imprese cinematografiche

Crediti d’imposta cinematografici: compensazione tramite modello F24

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento, le condizioni di spettanza, i limiti economici, le procedure preliminari e le modalità concrete di compilazione dell’F24.

Quadro normativo

L’agevolazione trae origine dall’art. 1, commi 325-343, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede crediti d’imposta per il sostegno alle attività di produzione cinematografica. In attuazione di tale disciplina è stato emanato il D.M. 7 maggio 2009 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina in particolare:

  • l’art. 2, relativo alle imprese di produzione cinematografica;
  • l’art. 4, relativo alle imprese nazionali di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche.

Misura dei crediti e limiti

Per le imprese di produzione cinematografica il credito spetta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, nella misura del 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino al limite annuo di euro 3.500.000.

Per le imprese di produzione esecutiva e per le industrie tecniche cinematografiche, il credito è riconosciuto, per il medesimo arco temporale, nella misura del 25% del costo di produzione della singola opera realizzata in Italia su commissione di produzioni estere, utilizzando prevalentemente manodopera italiana o dell’Unione Europea, con un tetto massimo di euro 5.000.000 per ciascun film.

Divieti, effetti fiscali e modalità di utilizzo

La circolare evidenzia che il credito previsto dall’art. 2 non è cumulabile con quello di cui all’art. 4 del D.M. 7 maggio 2009. Inoltre, entrambi i crediti:

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP;
  • possono essere fruiti esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Procedure preliminari e condizioni di spettanza

La spettanza dei crediti è subordinata all’espletamento delle procedure previste dagli artt. 3 e 5 del D.M. 7 maggio 2009. Prima dell’utilizzo, e a pena di decadenza, le imprese devono presentare:

  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • una comunicazione preventiva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La circolare precisa inoltre che i crediti spettano in relazione alle spese di produzione sostenute e effettivamente pagate dopo il 1° giugno 2008.

Utilizzo anticipato e controlli

Con nota dell’8 ottobre 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha chiarito che le imprese possono non attendere l’esito definitivo delle procedure di riconoscimento per utilizzare il credito. Tuttavia, ogni utilizzo anteriore al riconoscimento definitivo avviene sotto la responsabilità dell’impresa, restando ferma la disciplina prevista per i casi di indebito utilizzo. In tali ipotesi, previa comunicazione del Ministero, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell’importo indebitamente compensato.

Codici tributo da utilizzare in F24

Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 258/E del 14 ottobre 2009, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 6823: credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 7 maggio 2009, in attuazione dell’art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244/2007;
  • 6824: credito d’imposta per le imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche cinematografiche, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 7 maggio 2009, in attuazione dell’art. 1, comma 335, della legge n. 244/2007.

Tali codici devono essere esposti nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza della colonna "Importi a credito compensati".

Compensazione dei contributi Enpals

La circolare fornisce anche le modalità di compilazione del modello F24 quando il credito d’imposta viene utilizzato per il versamento dei contributi Enpals, anche nell’ambito di piani di rateazione già concessi dall’Ente. In tale sezione del modello, denominata "Altri enti previdenziali ed assicurativi", occorre indicare:

  • codice ente: 0001, identificativo dell’ENPALS;
  • codice sede: la sigla della provincia della sede presso cui è aperta la posizione contributiva;
  • causale contributo: il codice relativo alla tipologia di versamento, secondo le indicazioni della circolare Enpals n. 18/2002;
  • codice posizione assicurativa: il numero di matricola dell’impresa, composto da nove caratteri numerici;
  • periodo di riferimento da: mese e anno di inizio del periodo di competenza, nel formato mm/aaaa;
  • periodo di riferimento a: mese e anno finale del periodo di competenza, nel formato mm/aaaa, solo per le causali RCLS e RELS;
  • importi a debito versati: l’importo del versamento effettuato mediante compensazione.

Sintesi operativa

In conclusione, la circolare mira a rendere operativa la compensazione dei crediti d’imposta cinematografici attraverso il modello F24, precisando sia i presupposti sostanziali per accedere all’agevolazione sia gli adempimenti formali necessari per il suo utilizzo corretto. Il documento è quindi rilevante per la gestione fiscale e contributiva delle imprese del settore cinematografico e per la corretta compilazione degli F24 utilizzati in compensazione.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare si fonda sull’art. 1, commi 325-343, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede crediti d’imposta per lo sviluppo delle attività di produzione cinematografica. In attuazione di tale disciplina è stato emanato il D.M. 7 maggio 2009 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che detta le modalità applicative per le imprese di produzione cinematografica e per le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione.

Misura dei crediti e limiti economici

Per le imprese di produzione cinematografica, il credito d’imposta è pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, con limite massimo annuo di euro 3.500.000. Per le imprese di produzione esecutiva e le industrie tecniche cinematografiche, il credito è pari al 25% del costo di produzione della singola opera realizzata in Italia su commissione di produzioni estere, con limite massimo di euro 5.000.000 per ciascun film.

Compatibilità, natura fiscale e modalità di fruizione

Il credito di cui all’art. 2 del D.M. 7 maggio 2009 non è cumulabile con quello previsto dall’art. 4 del medesimo decreto. Entrambi i crediti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP. La fruizione è consentita esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Procedure preliminari e condizioni di spettanza

La concessione dei crediti è subordinata alle procedure previste dagli artt. 3 e 5 del D.M. 7 maggio 2009. Prima dell’utilizzo, a pena di decadenza, le imprese devono presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e una comunicazione preventiva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I crediti spettano in relazione alle spese di produzione sostenute e effettivamente pagate dopo il 1° giugno 2008.

Utilizzo anticipato e recupero degli indebiti

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha chiarito che le imprese possono utilizzare il credito anche prima dell’esito delle procedure di riconoscimento, ma l’eventuale utilizzo anticipato avviene sotto la responsabilità dell’impresa. In caso di utilizzo indebito, previa comunicazione del Ministero, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell’importo indebitamente compensato.

Codici tributo e compilazione del modello F24

Con la Risoluzione n. 258/E del 14 ottobre 2009 sono stati istituiti i codici tributo 6823 e 6824 da indicare in F24 nella sezione "Erario" in corrispondenza degli importi a credito compensati. Il codice 6823 riguarda il credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica; il codice 6824 riguarda il credito per le imprese di produzione esecutiva e le industrie tecniche cinematografiche.

Compensazione dei contributi Enpals

Nel caso di versamento dei contributi Enpals mediante compensazione con il credito d’imposta, anche nell’ambito di piani di rateazione già concessi, la sezione "Altri enti previdenziali ed assicurativi" del modello F24 deve essere compilata indicando: codice ente 0001 (ENPALS), codice sede della posizione contributiva, causale contributo secondo la tipologia di versamento, codice posizione assicurativa corrispondente alla matricola dell’impresa, periodo di riferimento da e, quando previsto, a nella forma mm/aaaa, e l’importo a debito versato corrispondente al pagamento effettuato mediante compensazione.

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